Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16561 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 28/07/2011), n.16561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5647, presso lo studio

dell’avv. D’Amario Ferdinando, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

T.F., elett.te dom.to in Roma, alla via Postumia n. 3,

presso lo studio dell’avv. Scongiaforno Monica dalla quale è rapp.to

e difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo n. 31/4/07 depositata il 22/3/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 30/6/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. APICE Umberto, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da T.F. contro il Comune di L’Aquila è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 78/2/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 9077 ICI 2002, relativamente a terreno avente destinazione in PRG a “zona industriale di espansione”.

La CTR escludeva la sussistenza del presupposto dell’imposta in quanto i terreni risultano destinati ad area di sviluppo industriale .. e dunque ab origine non edificabili; in ogni caso risultano decaduti i vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione per pubblica utilità.

Il ricorso proposto dal Comune si articola in cinque motivi. Resiste con controricorso il T.. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 30/6/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c.. La CTR avrebbe posto a base della decisione elementi e motivazioni estranei alla fattispecie.

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, la violazione del principio di imponibilità ed il difetto assoluto di motivazione.

Inammissibile è la censura di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10 in quanto priva di riferimento alla decisione impugnata.

Fondata è la censura in ordine al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3 laddove la CTR ha escluso la imponibilità dell’area in quanto non edificabile. In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, in nessun modo ricollega il presupposto dell’imposta all’idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo rilievo il valore dell’immobile, ai sensi del successivo art. 5, ai soli fini della determinazione della base imponibile – e quindi della concreta misura dell’imposta -, La qualifica di area edificabile non può quindi ritenersi esclusa dalla ricorrenza di particolari vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, giacchè tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali connesse alle possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria. La destinazione edificatoria dell’area impressa dal PRG, inoltre, permane anche dopo la decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione per realizzare quelle pubbliche finalità (Cass. Sent. 19620 del 17 luglio 2008). I suddetti limiti incidono tuttavia sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, della base imponibile (cfr. Cass. Cassazione civile sez. trib. 11 aprile 2008 n. 9509 Cass. 19750/04, 11371/03, 2971/03, 7676/02, 13988/01, 15886/00, 15255/00).

Quanto sopra ha effetto assorbente sulle ulteriori censure.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra Sezione della stessa Commissione regionale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo ricorso nei limiti in cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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