Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16561 del 02/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 16561 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 20777-2007 proposto da:
COND 1 VIA MONTEVIDEO 4 GENOVA 94032560107, in persona
dell’Amministratore pro tempore Rag.SILVIO PASSERI,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 14,
presso lo studio dell’avvocato DIECI UMBERTO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FLORINO
2013

LUCIO;
– ricorrente –

1334

contro

PERLE

SAS

02305750107 ,in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 02/07/2013

in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio
dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CERRUTI
DISMA VITTORIO;
– controrícorrente

di GENOVA, depositata il 03/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato BARBANTINI Maria Teresa, difensore
della resistente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 589/2006 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 23.4.1997 il Condominio in Genova, via Montevideo n. 4, conveniva in giu-

per sentirla condannare alla rimessione in pristino ed alla restituzione dell’intercapedine condominiale.
Esponeva che la convenuta, proprietaria di un magazzino
sito al piano fondi, se ne era impossessata realizzando
aperture

transitabili nel muro perimetrale, chiudendo

con due muri il collegamento con le intercapedini laterali dell’edificio condominiale ed edificando sull’area inglobata servizi igienici ed altre opere.
Si costituiva in giudizio la PER.LE s.a.s., assumendo di
godere di un diritto reale d’uso sul tratto di intercapedine posto al di sotto della via Montevideo, come risultante dall’atto pubblico di acquisto del magazzino, per notaio Ottoboni del 9.12.21 e dall’atto per notaio Castello
del 16.10.1981 con cui il successore del primo assegnatario aveva venduto ad essa convenuta, il magazzino, trasferendole poi lo stesso diritto d’uso previsto nel
precedente atto di acquisto 9.12.1921.
Con sentenza 21.2.2002 il Tribunale accoglieva la domanda del condominio rilevando:
l’intercapedine in questione aveva natura condominiale;
il diritto di uso risultava già estinto alla data del rogito

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dizio, innanzi al Tribunale di Genova, la PER.LE s.r.s.

16.10.1981 e, quindi, non trasferibile a terzi in forza del
combinato disposto degli artt. 1026 e 979, 1° co. c.c.,
secondo cui “il diritto d’uso, al pari di quello di usu-

ogni caso l’avvenuto accorpamento dell’intercapedine
oggetto di causa alla proprietà esclusiva della PER.LE
s.a.s., come accertato mediante C.T.U., esulava dal contenuto del diritto d’uso e, conseguentemente, la convenuta andava condannata alla rimessione in pristino
dell’intercapedine stessa.
Avverso tale sentenza la PER.LE s.a.s. proponeva appello
cui resisteva il Condominio.
Con sentenza depositata il 3.6.2006 la Corte d’Appello di
Genova, in riforma della decisione di primo grado, respingeva le domande del Condominio condannandolo al
pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del
giudizio. Osservava la Corte territoriale che il Condominio aveva tardivamente eccepito la decadenza per abuso
del diritto d’uso ed aveva mutato la propria domanda
laddove aveva chiesto, oltre il termine previsto dall’art.
183 c.p.c.,l’accertamento dell’inadempimento della
PER.LE agli obblighi dell’usuario; qualificava il diritto
di quest’ultima sull’intercapedine come servitù “posta a
carico della parte comune condominiale ( intercapedine)
ed a favore d’una proprietà esclusiva( magazzino), af-

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frutto, non può eccedere la vita dell’usufruttuario”; in

fermando che, nonostante i due atti pubblici suddetti
non facessero riferimento ad un uso esclusivo, ciò si doveva “logicamente ritenere implicito”, dato che se si

ex art. 1021 c.c., non sarebbe stato necessario farne
menzione.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso

il

Condominio in Genova,via Montevideo n. 4, in persona
dell’amministratore pro-tempore, formulando due motivi
con i relativi quesiti di diritto. Resiste con controricorso
la PER.LE s.a.s.
Motivi della decisione
Il Condominio ricorrente deduce:
1)violazione e falsa applicazione degli artt 99 e 112
c.p.c. nonché omessa, carente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
incorrendo nella violazione del principio di correlazione fra il chiesto e pronunciato, la Corte di merito aveva accolto la domanda di costituzione di un diritto di
servitù, radicalmente diversa da quella oggetto di causa
ove era stato dedotto un diritto reale d’uso;
aveva, inoltre, omesso di esaminare il contenuto delle
clausole contenute nei due atti pubblici di acquisto del
magazzino e di raccordale con le precedenti clausole;
2)in alternativa ( o in subordine) violazione e/o falsa

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fosse trattato di un uso consentito a ciascun condomino,

applicazione degli artt. 1027,1059 c.c. nonché carente
e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, laddove la sentenza impugnata,

rata costituita una servitù volontaria sull’intercapedine
espressamene ritenuta condominiale, nonostante la servitù stessa fosse stata costituita da uno soltanto dei condomini e non da tutti gli altri.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il thema decidendum , nel giudizio di primo e di secondo
grado, riguardava esclusivamente la sussistenza o meno
del diritto d’uso della società convenuta sulla parte di
intercapedine dell’edificio condominiale, sita sotto la
Via Montevideo , diritto che la Per.Le s.a.s., sin dalla
comparsa di costituzione in primo grado, sosteneva esserle stato attribuito con il rogito per Notaio Castello
in data 16.10.1981; il condominio attore, a sua volta,
contestava la
non si trattava

sussistenza del diritto stesso, sia perché
di uso esclusivo, sia perché esso non

consentiva l’impossessamento del bene ed il mutamento
della sua destinazione.
Orbene, a fronte della delimitazione della controversia
nell’ambito di tali contrapposte posizioni e pretese delle parti, il giudice di appello ha configurato il diritto
vantato dalla società convenuta come servitù costituita

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nell’accogliere il primo motivo di appello, aveva dichia-

in favore del magazzino della Per.Le s.a.s. ed a carico
dell’intercapedine condominiale, incorrendo nella violazione del principio di correlazione fra il chiesto ed il

E’evidente, infatti, che riguardando la controversia fra
le parti la sussistenza o meno di un diritto d’uso, non
poteva il giudice di appello superare i limiti delle domanda di parte convenuta, riconoscendole un dritto reale
diverso da quello domandato e non compreso neppure implicitamente nel “petitum”, riservato al potere dispositivo delle parti.
In linea con quanto rilevato questa Corte ha affermato il principio secondo cui il potere- dovere del giudice di merito di interpretazione della domanda e di
qualificazione giuridica dei rapporti dedotti in giudizio
incontra, anche in appello, il limite nell’oggetto della
contestazione, nel cui ambito la decisione deve essere
mantenuta affinché sia rispettato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112
c.p.c. nonché il principio fondamentale del contraddittorio( Cass. n. 21745/2006; n. 3366/2004; n. 13568/2008).
Deve, pertanto, accogliersi il primo motivo, rimanendo
assorbito il secondo motivo in quanto dipendente dal
primo. Consegue la cassazione della sentenza impugnata
con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Ge-

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pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

nova che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra
sezione della Corte d’Appello di Genova anche per le
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 16.5.2013

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito

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