Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16560 del 02/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 16560 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza con motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
SININFORM – Sinergie per l’Informatica s.r.1., in persona del
legale rappresentante pro tempore,

in qualità di procuratrice

generale della Banca di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, in forza di procura notar Cavasino Giacomo
di Trapani del 7 dicembre 2009, rep. 72597, rappresentata e
difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso,
dagli Avv. Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate,
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, lungotevere Michelangelo, n. 9;

– ricorrente contro

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Data pubblicazione: 02/07/2013

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato;

e sul ricorso proposto da
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente in via incidentale condizionata contro
SININFORM – Sinergie per l’Informatica s.r.1., in persona del
legale rappresentante pro tempore,

in qualità di procuratrice

generale della Banca di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, in forza di procura notar Cavasino Giacomo
di Trapani del 7 dicembre 2009, rep. 72597, rappresentata e
difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso,
dagli Avv. GiovaMbattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate,
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, lungotevere Michelangelo, n. 9;
– controricorrente al ricorso incidentale avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta depositato in data 27 aprile 2012 (n. 939/11 Reg. C.C.).

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– controricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito l’Avv. Ranieri Roda, per delega dell’Avv. Ferdinando

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sergio Del Core, il quale ha concluso
per raccoglimento del ricorso.
Ritenuto

che la s.r.l. SININFORM

Sinergie per

l’Informatica, agendo quale procuratrice generale della Banca
di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, ha
chiesto alla Corte d’appello di Caltanissetta il riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001,
n. 89, per la irragionevole durata di una procedura esecutiva
immobiliare, ancora pendente alla data di deposito del ricorso
il 4 maggio 2011, promossa da altro creditore nei confronti di
Diego Pugliesi e Grazia Maria Angileri con pignoramento del
settembre 1991, nella quale la Banca di credito cooperativo è
intervenuta nel febbraio 2003;
che l’adita Corte d’appello, con decreto in data 27 aprile
2012, ha rigettato la domanda, rilevando che la durata della
procedura esecutiva era dipesa dalle inerzie del creditore
procedente, per il grave ritardo nella produzione della prescritta documentazione;

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Emilio Abbate;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello la
società SININFORM ha proposto ricorso, con atto notificato il
16 ottobre 2012, sulla base di un motivo;
che ha resistito, con controricorso, il Ministero della

zionato, affidato ad un motivo, resistito dalla SININFORM;
che in prossimità dell’udienza la ricorrente in via principale ha depositato una memoria illustrativa.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che con l’unico motivo del ricorso principale (violazione e
falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 89 del 2001 e
127, 175 e 567 cod. proc. civ., nonché insufficienza e illogicità della motivazione) ci si duole che la Corte d’appello abbia escluso la violazione del diritto alla ragionevole durata
del processo, senza premurarsi affatto di accertare, pur in un
processo in corso da molti anni, quanta parte degli stessi sia
stata determinata da disfunzioni dell’apparato giudiziario;
che il motivo è infondato;
che la Corte d’appello – con congrua e logica motivazione ha evidenziato: che il creditore procedente ha depositato gli
atti necessari per la vendita forzata dell’immobile pignorato
con notevole ritardo, avendo prodotto la documentazione ipocatastale nell’aprile 1999 e la nota di trascrizione del pignoramento nel dicembre 2003; che all’udienza del 17 giugno 2004

giustizia, proponendo a sua volta ricorso incidentale condi-

creditori hanno chiesto termine per la notificazione
dell’avviso ex art. 599 cod. proc. civ. ai comproprietari dei
beni indivisi ed il giudice ha invitato il creditore pignorante a depositare il titolo esecutivo e l’atto di precetto; che

dell’esecuzione, ordinare la vendita, la quale poi, a seguito
di aste andate deserte per la quasi totalità dei beni, è stata
delegata al notaio;
che, pertanto, la conclusione alla quale è giunta la Corte
d’appello si sottrae alle censure della ricorrente, essendo
risultato accertato che l’eccedenza rispetto al periodo di durata ragionevole del processo esecutivo è imputabile esclusivamente all’inerzia e alla negligenza del creditore procedente, che non ha tempestivamente eseguito gli adempimenti a suo
carico, con la sostanziale adesione degli intervenuti, che ne
hanno assecondato la condotta attraverso reiterate richieste
di rinvii;
che il rigetto del ricorso principale assorbe l’esame del
ricorso incidentale, espressamente condizionato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e

dichiara assorbito

l’incidentale condizionato, ponendo a carico della ricorrente
in via principale le spese sostenute dall’Amministrazione,

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soltanto nel gennaio 2008 è stato possibile, per il giudice

che liquida in euro 293 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 maggio

2013.

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