Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1656 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

Proserpina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo – (L’Aquila), Sez. 10, n. 95/10/98 del 3 novembre 1998,

depositata il 1 dicembre 1998, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza.

Letto il ricorso dell’amministrazione relativo ad una controversia

concernente l’impugnazione da parte del contribuente di un

accertamento di maggior valore ai fini dell’imposta di registro per

l’acquisto di un appezzamento di terreno, impugnazione che era

rigettata in primo grado, ma accolta in secondo grado;

Preso atto che il contribuente non si è costituito.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il ricorso poggia su un unico motivo con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 50 e 51, nonchè vizio di motivazione, in quanto erroneamente il giudice di merito avrebbe escluso la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, nonostante questo contenesse “una motivazione che, enunciando il criterio astratto utilizzato, (assicurava) il duplice risultato di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nella eventuale fase contenziosa e di consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa”;

Ritenuto che il ricorso sia manifestante fondato sulla base del principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 12162 del 2005:

“In tema di imposta di registro, l’avviso di rettifica del valore degli immobili, emesso dall’Amministrazione ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, soddisfa l’obbligo formale di motivazione da detta norma previsto quando contenga l’enunciazione, anche soltanto astratta, degli elementi di cui al precedente art. 51 in base ai quali è stato adottato, elementi che ben possono essere costituiti da specifiche caratteristiche degli immobili medesimi che valgano a renderli particolarmente appetibili sul mercato immobiliare. Fermo restando però che la legittimità formale dell’atto è cosa diversa dalla sua fondatezza nel merito, dipendente dall’assolvimento da parte dell’Amministrazione creditrice dell’onere probatorio che su di essa grava in ordine alle circostanze che, poste a fondamento dell’avviso di rettifica, siano contestate dal contribuente”;

Ritenuto che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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