Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1656 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14979-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CHIONNA CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 34, presso lo studio dell’avvocato NUNE’ FABRIZIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ULLOA ALBERTO CUOMO, FOSSA

GIORGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1439/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 07/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1.-. Chionna Carmelo ha impugnato l’accertamento di rettifica del classamento dell’immobile di sua proprietà, emesso a seguito di DOCFA per divisione immobile presentata dal contribuente.

L’Agenzia a fronte di una proposta di attribuzione della categoria A2, classe 3, ha rettificato il classamento in categoria Al classe 3. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia e la CTR della Liguria ha confermato la sentenza di primo grado.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione

l’Agenzia affidandosi a un motivo. Si è costituito il contribuente.

Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

Che:

3. – Con il primo e unico motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 17 e 20, dell’art. D.M. n. 701 del 1994, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 38, comma 1, in relazione all’art. 36 c.p.c., n. 3.

L’Agenzia premette che la rendita si può modificare a seguito della presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione edilizia, come nel caso in esame, o a seguito dell’emanazione di provvedimenti ministeriali che decretano la revisione parziale o generale degli estimi. Deduce quindi che lo strumento che il contribuente ha scelto di utilizzare è quello del procedimento DOCFA di cui al D.M. n. 701 citato; tuttavia l’ordinamento è chiaro nel circoscrivere la procedura DOCFA alle sole ipotesi di effettiva variazione dello stato dell’immobile, che nel caso di specie non sussiste. Deduce l’Agenzia di avere rilevato fin dal primo atto introduttivo che l’immobile non ha subito sostanziali modifiche se non un mutamento dell’ambiente circostante e una struttura impiantistica che nel tempo non è stata considerata di pregio. La CTR secondo parte ricorrente non avrebbe individuato in che cosa consisterebbe la variazione rispetto al classamento originario e pertanto non sussistono i requisiti per una nuova valutazione dell’immobile in quanto non individuabili elementi modificativi dello stesso.

Il motivo è inammissibile.

Nelle premesse in fatto della sentenza si espongono quali motivi di appello: che malgrado la pratica fosse diretta a scorporare due vani di proprietà del demanio pubblico tale porzione risulta di proprietà del ricorrente; che la variazione DOCFA è stata presentata con la causale “divisione” il che presuppone una ristrutturazione e una miglioria dell’immobile; che l’immobile è inserito in contesto di pregio perchè nei pressi della passeggiata a mare.

Il giudice d’appello ha quindi esaminato la documentazione in atti e l’ha ritenuta sufficiente a provare che l’immobile in questione, anche nel contesto del quartiere e del fabbricato, ha le caratteristiche di abitazione civile (A2) e che nel fabbricato vi sono numerose unità così censite.

Non emerge dalla sentenza impugnata che l’Agenzia abbia contestato la sussistenza dei presupposti per ricorrere alla procedura DOCFA e che fosse in discussione la effettiva variazione apportata all’immobile.

L’Agenzia nel proporre oggi la questione quale motivo di ricorso per cassazione, genericamente affermando di avere dedotto sin dal primo atto che la classificazione attribuita dall’ufficio fosse quella originaria, non specifica se la questione dell’utilizzo improprio della DOCFA è stata motivo di appello e non trascrive quella parte dell’atto di appello ove -in ipotesi- la questione sarebbe stata sottoposta al vaglio del giudice di secondo grado, così venendo meno all’onere di autosufficienza del ricorso (Cass. 32804/2019).

Il motivo è quindi inammissibile sia per difetto di specificità sia perchè non è consentita in questa sede la revisione del giudizio di fatto operata dai giudici di merito, peraltro tramite una c.d. doppia conforme (cfr. Cass. 25332/2014).

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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