Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1656 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2011, (ud. 23/09/2010, dep. 24/01/2011), n.1656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Dream House di Fiorenza Casprini s.a.s.;

– intimata –

avverso la decisione n. 11/32/08 della Commissione tributaria

regionale di Firenze, emessa il 3 marzo 2008, depositata il 7 aprile

2008, R.G. 2453/07;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 7 luglio 2010 è stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta: Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni Letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della società contribuente, dell’avviso di rettifica I.V.A. per l’anno 1998 basato sulla contestazione di utilizzazione di fatture passive per operazioni inesistenti. La società ricorrente deduceva l’avvenuta presentazione di istanza di “condono tombale”. L’Agenzia delle Entrate opponeva che l’effetto transattivo del condono richiesto non si estende alle contestazioni sui crediti del contribuente;

2. La C.T.P. di Firenze rigettava il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 9;

Ritiene che:

1. il ricorso sia palesemente fondato per le considerazioni espiicitate dalla C.T.R. con riferimento alla pronuncia della Corte Costituzionale (ordinanza 27 luglio 2005 n. 340);

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione è pienamente condivisibile e va integrata con i riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di condono fiscale, la previsione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 9, per il quale la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se comporta che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica, non sottrae all’ufficio il potere di contestare il credito. Pertanto, quando sia stato chiesto il rimborso dell’IVA e l’ufficio abbia motivo di ritenerla mai versata, trattandosi di operazioni inesistenti, l’Erario non è tenuto, per automatico effetto del condono, a procedere al rimborso, nè gli è inibito l’accertamento diretto a dimostrare l’inesistenza del diritto a conseguirlo, atteso che il condono fiscale elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’ufficio (Cass. Civ., sez. 5^, n. 375 del 12 gennaio 2009 e Cass. Civ. S.U. n. 14828 del 5 giugno 2008);

ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo;

ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio di merito e di cassazione, in relazione alla recente formazione di una giurisprudenza consolidata in materia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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