Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1656 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 13/10/2016, dep.23/01/2017),  n. 1656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25597/2012 proposto da:

P.M., (OMISSIS), T.P. (OMISSIS),

T.F. (OMISSIS), T.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato LUCA

PARDINI, rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO PASQUINI;

– ricorrenti –

contro

T.M., (OMISSIS), T.A. (OMISSIS),

T.G. O G. (OMISSIS), tutti in proprio e nella qualità di

eredi di T.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CASERTANO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSINA CASERTANO;

TA.GI. O GI. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 297, presso lo studio dell’avvocato

MARIA GRAZIA AFFATATO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

LAUDANTE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3291/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato ALESSANDRO PASQUINI, difensore dei ricorrenti, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE LAUDANTE, difensore della Sig.ra

Ta.Gi. che si riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato ROSINA CASERTANO, difensore dei signori T.,

che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3291/11 la Corte d’appello di Napoli, nel provvedere sulla domanda di scioglimento della divisione ereditaria di T.F., in parziale riforma della pronuncia di primo grado attribuiva agli eredi dell’attore, T.M., i beni immobili oggetto di comunione (fabbricato e area inedificata siti in (OMISSIS)), subordinatamente al pagamento in favore degli altri condividenti, T.A., R., M., G. e Gi., delle somme loro rispettivamente spettanti a titolo di conguaglio (provvedeva anche sulla domanda di rendiconto proposta da T.M., su cui non v’è più questione tra le parti).

Contro tale sentenza i suddetti eredi di T.M., ossia P.M. e T.P., F. e L., propongono ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

Resistono con separati controricorsi T.M., A. e G., in proprio e nella qualità di eredi di T.R., deceduto dopo la sentenza d’appello, nonchè Ta.Gi..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 720 e 728 c.c., in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Nel richiamarsi espressamente a Cass. n. 22833/06, i ricorrenti deducono che nella sentenza di divisione l’obbligo di pagamento del conguaglio è lo strumento adottato dal giudice allo scopo di perequare tra loro il valore delle quote ereditarie e quello delle porzioni assegnate. Con la conseguenza che l’adempimento di tale obbligo non può che essere perseguito dai condividenti creditori con i normali mezzi di esecuzione forzata, ferma restando la statuizione principale concernente la divisione dei beni.

2. – Il motivo va accolto.

Non vi osta, per le ragioni che seguono, l’eccezione di giudicato interno sollevata al riguardo a pagg. 8-10 del controricorso di T.M., A. e G..

E’ vero che gli odierni ricorrenti, cui già la sentenza di primo grado aveva attribuito i beni comuni con la medesima formula, oggi censurata, di subordine al pagamento del conguaglio, nel giudizio d’appello introdotto da T.M., A., G. e Gi. non avevano proposto impugnazione incidentale su tale punto; e che, pertanto, la sentenza d’appello, nell’accogliere il gravame limitatamente alla rideterminazione delle quote ereditarie e alla stima dei beni, non ha innovato ma ha semplicemente riprodotto la medesima formula di attribuzione subordinatamente al pagamento del conguaglio.

Il punto, però, è che la riforma della sentenza di primo grado, rideterminando i conguagli, rimette in gioco anche la statuizione accessoria del relativo pagamento.

Infatti, secondo Cass. n. 22833/06 (citata pure nel ricorso), la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l’obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell’ambito dell’attuazione del diritto potestativa delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l’adempimento di tale obbligo – al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 c.c., per l’adempimento in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l’inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) – non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normal mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni (così, Cass. n. 22833/06, che ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva subordinato l’efficacia di una divisione al pagamento, entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato, di un conguaglio imposto ad uno dei conviventi).

A ulteriore conforto di tale affermazione, cui va data continuità, deve rimarcarsi che l’art. 789 c.p.c., comma 3 e art. 195 cpv. disp. att. c.p.c., in base ai quali il decreto che approva il progetto è titolo esecutivo, e l’art. 2817 c.c., n. 2, che attribuisce in favore dei condividenti a garanzia del pagamento dei conguagli l’ipoteca legale sugli immobili assegnati ai condividenti cui i beni stessi sono stati assegnati, dimostrano ulteriormente che il giudice della divisione non ha il potere di subordinare l’effetto traslativo dell’assegnazione al pagamento del conguaglio. Da cui – argomentando a contrariis – la parte assegnataria potrebbe astenersi sine die, ponendo così nel nulla tanto l’effettività della divisione quanto il provvedimento del giudice.

Da quanto sopra si ricava che tale pagamento è oggetto di un obbligo nell’interesse dell’altro condividente, e non di un onere che l’assegnatario debba assolvere ner conseguire definitivamente l’assegnazione del bene comune in proprietà esclusiva; e che la relativa previsione, ai sensi delle norme sopra citate, costituisce un effetto legale secondario della divisione mediante conguagli, effetto che, dipendendo unicamente dalla legge e non dal giudice o dalla volontà dell’una o dell’altra parte, non gode di autonomia logico-giuridica e si sottrae, pertanto, a quella forma indiretta di disposizione costituita dal giudicato interno.

3. – La sentenza impugnata va dunque cassata nei limiti di cui sopra, e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda ipotesi, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va escluso che l’assegnazione dei beni oggetto di divisione sia subordinata al previo pagamento del conguaglio.

4. – Trattandosi di fattispecie soggetta ratione temporis al testo primigenio dell’art. 92 c.p.c., le spese del presente giudizio di cassazione, ricorrendo evidenti giusti motivi, vanno integralmente tra le parti, fermo il regolamento di quelle di merito così come operato dalla Corte territoriale.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e decidendo nel merito esclude che l’assegnazione dei beni oggetto di divisione sia subordinata al previo pagamento del conguaglio. Compensa interamente le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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