Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16559 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. I, 31/07/2020, (ud. 22/06/2020, dep. 31/07/2020), n.16559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24210/2014 proposto da:

Troisi – Investissements Internationaux Spf Sa, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Gaetano Donizetti n. 7, presso lo studio dell’avvocato Frisina

Pasquale, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Mercurio Caterina, giusta procura speciale per Notaio Dott.

G.A. di (OMISSIS) – Rep. n. 72214 del 27.3.2018;

– ricorrente –

contro

Virgilio 2006 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n.

99, presso lo studio dell’avvocato Romita Carlo, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Di Porto Andrea, giusta procura a

margine del controricorso e procura speciale per Notaio avv.

P.A. di (OMISSIS) – Rep. n. 1375 del 27.2.2020;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4555/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2020 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma con sentenza dell’8 luglio 2014 ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso il lodo arbitrale pronunciato il 14 marzo 2012, che aveva respinto la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto in data 30 novembre 2007 concluso tra la odierna ricorrente e la Virgilio 2006 s.r.l. e disposto, in accoglimento della domanda da quest’ultima avanzata, il trasferimento all’attrice di un pacchetto di azioni rappresentative del capitale sociale della Nofdam s.p.a..

Avverso la sentenza è proposto ricorso per cassazione dalla Troisi s.a. sulla base di due motivi.

Vi resiste con controricorso l’intimata Virgilio 2006 s.r.l., che deposita anche la memoria, con contestuale costituzione di un secondo difensore.

Nel corso del giudizio si sono costituiti nuovi difensori della ricorrente, che ha altresì depositato la memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I due motivi possono essere riassunti come segue:

1) violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto che la ivi dedotta violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. da parte degli arbitri si risolvesse in una censura di merito, inammissibile in sede di impugnazione del lodo: al contrario, si trattava di censura in diritto, sebbene ancorata agli elementi di fatto accertati dagli arbitri, fatti che palesavano la violazione non lieve agli obblighi assunti dalla Virgilio 2006 s.r.l.. Infatti, il progetto presentato alla P.A. per ottenere la variante urbanistica non era stato sottoposto al consiglio di amministrazione di Nofdam s.p.a. ed al previo concerto con la Troisi, onde ne era conseguita, da parte del Comune di Pomezia, una delibera di adozione della variante che si era concentrata su di un intervento non coerente con le finalità perseguite dalla Nofdam s.p.a. e dalle parti con la sottoscrizione dell’accordo del novembre 2007. Ma gli arbitri non si erano avvenuti che la semplice adozione della variante non era sufficiente, non potendosi prescindere dalla valutazione dei suoi contenuti, e dovendosi la gravità dell’inadempimento valutare in concreto;

2) violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto inammissibile la dedotta violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., da parte degli arbitri, letta in rapporto alla L.R. Lazio n. 36 del 1987, art. 4 e art. 34 t.u.e.l. sul procedimento amministrativo per l’approvazione della delibera di variante: al contrario, gli arbitri hanno errato nel ritenere l’equivalenza tra la adozione della variante urbanistica e la sua approvazione (dedotta in contratto), quanto ai rispettivi effetti, onde erano mancati alcuni ineludibili adempimenti da parte della P.A..

2. – I due motivi, che possono essere trattati insieme data l’intima connessione e la proposizione del medesimo vizio, sono infondati.

2.1. – La corte del merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che la ricorrente abbia proposto doglianze che non involgono errores in procedendo o in iudicando del lodo, ma il puro merito, con riguardo all’interpretazione del contratto concluso tra le parti ed a valutazioni del collegio arbitrale circa i reciproci adempimenti ed inadempimenti, adeguatamente argomentando l’assunto.

Ha precisato che anche la censura, secondo cui il collegio arbitrale non avrebbe colto la distinzione tra “adozione” ed “approvazione” della deliberazione del Comune, non rientra nell’ambito dei vizi di nullità, denunziabili con l’impugnazione del lodo arbitrale.

Gli arbitri hanno, infatti, reputato che la Virgilio 2006 s.r.l. abbia tenuto una condotta conforme alle proprie obbligazioni negoziali, mentre la dedotta omessa previa concertazione del contenuto del progetto, nell’economia generale dell’accordo, secondo gli arbitri non integrava inadempimento grave, ai sensi dell’art. 1455 c.c., tale da fondare la domanda di risoluzione proposta.

Si tratta dunque, ha concluso la corte territoriale, di una valutazione squisitamente di merito.

2.2. – Orbene, la decisione impugnata non è incorsa affatto nei vizi denunziati di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

Essa, al contrario, ha fatto piana applicazione del principi enunciati da questa Corte secondo cui, da un lato, la denuncia di nullità del lodo arbitrale, per inosservanza delle regole di diritto in iudicando, è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (tra le altre, Cass. 11 ottobre 2006, n. 21802), e, dall’altro lato, l’apprezzamento della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. appartiene al giudizio insindacabile del giudice del merito (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24182; Cass. 30 maggio 2017, n. 13627; Cass. 26 ottobre 2005, n. 20678), e, quindi, in ipotesi di impugnativa di lodo arbitrale, del collegio degli arbitri.

3. – Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

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