Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16559 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. I, 14/07/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 14/07/2010), n.16559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.V.C., domiciliato in Roma, via Bissolati 76,

presso l’avv. Quattrocchi P., che lo rappresenta e difende, come da

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., domiciliata in Roma, via N. Caroncini 6, presso

l’avv. Contardi, che la rappresenta e difende, come da mandato a

margine del controricorso e del ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza n. 3689/2006 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 5 settembre 2006;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. NAPPI Aniello;

Uditi i difensori, avv. Contardi e Quattrocchi, che hanno concluso

per l’accoglimento dei rispettvi ricorsi delle parti;

udite le conclusioni del P.M., Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha

concluso per l’inammissibilita’ o il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma si e’ pronunciata nel giudizio di separazione personale tra i coniugi P.V.C. e C.A..

I giudici d’appello hanno cosi’ deciso: a) hanno ribadito il rigetto della domanda di addebito della separazione al marito, ritenendo – che “mancassero prove delle denunciate violenze ai danni della moglie e della gia’ iniziata relazione sentimentale con la sua attuale compagna, come dell’imputabilita’ a tali cause della rottura del rapporto coniugale;

b) hanno confermato l’affidamento al padre del figlio minore T., sebbene con permanenza quotidiana presso la madre sino all’ora di cena, dopo la mattinata scolastica, e per fine settimana alterni hanno confermato l’assegnazione alla moglie della casa coniugale oltre che di un assegno mensile di cinquecento/00 Euro, rivalutabile.

Contro la sentenza d’appello ricorrono per cassazione entrambi i coniugi, ciascuno dei quali resiste con controricorso ai cinque motivi della impugnazione avversa. S.A. ha proposto altresi’ un ricorso incidentale, affidato a tre motivi di impugnazione, ma condizionato all’accoglimento del ricorso principale di P.V.C..

La S. ha depositato anche una memoria.

Tutti i ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti in applicazione dell’art. 335 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I primi tre motivi del ricorso di P.V.C. attengono alla destinazione della causa coniugale.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 155 c.c., comma 4.

Sostiene che la casa coniugale non puo’ essere assegnata al coniuge che non vanti alcun diritto ne’ reale e ne’ personale sull’immobile e non vi conviva con i figli.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici d’appello abbiano erroneamente ritenuto di poter confermare l’assegnazione ad S. A. di una casa che gia’ all’inizio del giudizio di separazione era rimasta disabitata, per il ricovero della signora in una struttura ospedaliera psichiatrica, sicche’ l’ormai sedicenne figlio T., che anche per sua scelta convive con il padre che dal 1997, non puo’ conservarne alcun particolare ricordo. Aggiunge che S.A. e’ proprietaria esclusiva di altro alloggio in (OMISSIS).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia un vizio di ultra petizione in cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa laddove ha erroneamente ritenuto che gia’ il tribunale avesse giustificato con le esigenze del figlio minore l’assegnazione della casa coniugale ad S.A.. In realta’ la decisione del tribunale era priva di motivazione sul punto; e la corte d’appello non avrebbe potuto confermarla con una giustificazione del tutto nuova.

2. Con il quarto motivo del suo ricorso P.V.C. censura la decisione di prevedere una permanenza quotidiana di T. presso la madre dopo la scuola del mattino, sino all’ora di cena, e anche di notte a fine settimana alterni. Lamenta che i giudici del merito non abbiano adeguatamente interpretato e considerato le conclusioni del consulente d’ufficio, laddove, pur consigliando una maggiore fluidita’ e frequenza di rapporti tra madre e figlio, ha ribadito la valutazione di incompatibilita’ del precario equilibrio psichico di S.A. con una piena assegnazione del ragazzo alla madre.

3. Con il quinto motivo del suo ricorso P.V.C. censura per vizio di motivazione la determinazione dell’assegno di mantenimento riconosciuto alla moglie, lamentando che i giudici del merito abbiano fondato la propria decisione sulle inattendibili dichiarazioni fiscali di S.A., ormai esercente la professione di avvocato e, dopo avere spontaneamente abbandonato l’impiego di lavoro dipendente. Si duole in particolare che non siano stati disposti accertamenti a mezzo della polizia tributaria.

4. Il ricorso e’ inammissibile.

I primi quattro motivi di impugnazione sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, perche’, come risulta dagli atti il figlio delle parti, T., ha raggiunto la maggiore eta’. Ne consegue infatti che vengono a perdere efficacia i provvedimenti relativi all’affidamento del minore e la consequenziale decisione di assegnare ad S.A. la casa coniugale, che fu appunto giustificata dai giudici del merito in ragione delle esigenze del minore.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in relata’, quando, nelle more del giudizio di legittimita’ avente ad oggetto l’affidamento di figlio minore ad uno degli ex coniugi a seguito di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopravvenga la maggiore eta’ del figlio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all’impugnazione (Cass., sez. 1^, 11 marzo 2006, n. 5383, m. 590890).

Il quinto motivo e’ inammissibile, perche’ propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alla documentazione fiscale prodotta dalle parti, indicativa di uno squilibrio tra i loro redditi. Secondo la giurisprudenza di questa corte in tema di assegno di mantenimento e di concreta determinazione del relativo ammontare, infatti, e’ incensurabile in sede di legittimita’ l’apprezzamento del giudice di merito formulato in maniera non illogica sulla base delle informazioni ritenute significative (Cass., sez. 1^, 3 agosto 2007, n. 17055, m. 599718). Si ritiene in particolare che l’esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova, rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito l’eventuale omissione di motivazione sul diniego di esercizio del relativo potere, pertanto, non e’ censurabile in sede di legittimita’, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluita’ dell’iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti (Cass., sez. 1^, 18 giugno 2008, n. 1.6575, m. 603923).

5. L’accertata inammissibilita’ del ricorso proposto da P. V.C. risulta assorbente dei tre motivi di ricorso proposti in via condizionata da S.A..

Il rimanente motivo del ricorso proposto in via incidentale, relativo alla misura dell’assegno di mantenimento, e’ inammissibile per assoluta genericita’ del quesito.

Il ricorso proposto in via non dichiaratamente incidentale da S.A. e’ inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, in quanto la ricorrente non ha formulato quesiti ne’ sintetizzato le censure di vizio di motivazione.

6. La dichiarazione di inammissibilita’ dei ricorsi giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA