Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16559 del 02/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 16559 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA
sul ricorso 20691-2012 proposto da:
PERROTTA MICHELE PRRMHL27P08E906M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO, 61 SC. D,
presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE ANGELIS,
rappresentato e difeso dagli avvocati CIANNELLA
GIULIANA, CIANNELLA PAOLO, BARBARA CIANNELLA;
– ricorrente –

2013
1213

contro

MAUGERI FRANCESCA MGRFNC39E68I548X, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.AUGUSTO AUBRY l, presso lo
studio dell’avvocato MOSCARELLI BRUNO, rappresentata

Data pubblicazione: 02/07/2013

e difesa dall’avvocato ORLANDO ANTONIO;
– controricorrente nonchè contro

GUGLIELMO SALVATORE;
– intimati –

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/04/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito l’Avvocato CICCATIELLO Mariarosaria, difensore
dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso e la riunione dei due provvedimenti
(rg.20691/12);
udito

l’Avvocato

Paolo

CIANNELLA

con

delega

depositata in udienza dell’Avvocato AFFUSO Raffaele,
difensore del resistente che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
in via principale: riunione dei due ricorsi rigetto
del ricorso 20691/12; ai sensi dell’art.384 cpc
rilevazione d’ufficio di tale giudicato e dei suoi
effetti sull’altro ricorso e conseguente declaratoria
di inammissibilità dell’azione promossa dal PEROTTA
per carenza di legittimazione attiva e di quelle

avverso la sentenza n. 3888/2011 della CORTE

dipendenti

previa

annullamento

della

sentenza

impugnata; in subordine : accoglimento 4 0 motivo

ric.13525/06 con assorbimento del resto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 21-7-2004 Maugeri Francesca, premesso
di essere coniuge in comunione legale dei beni di Guglielmo
Salvatore, il quale, in data 3-12-1984, in costanza di matrimonio,

sito in Pozzuoli, alla località Monteruscello, riportato in catasto al f.
6, particelle 279 e 332, facente parte di un più ampio appezzamento
di terreno, proponeva opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso
la sentenza emessa in data 16-6-1998 dalla Corte di Appello di
Napoli tra Guglielmo Salvatore e Perrotta Michele, passata in
giudicato, che aveva confermato, in sede di rinvio, la pronuncia di
risoluzione del predetto atto di compravendita per inadempimento
del Guglielmo. L’opponente, nel far valere la sua qualità di
litisconsorte pretermesso, chiedeva che venisse dichiarata la nullità e
l’inopponibilità nei suoi confronti della menzionata decisione della
Corte di Appello e di quella di primo grado, che venisse dichiarato
che la Maugeri era proprietaria, in comune pro-indiviso con il
coniuge, del fondo sito in Pozzuoli, alla località Monteruscello,
riportato in catasto al f. 6, particelle 279 e 332, e che venisse
attribuita all’opponente, ai sensi dell’art. 938 c.c., la proprietà
dell’edificio da essa realizzato sul fondo controverso.
Con sentenza in data 21-12-2011 la Corte di Appello di Napoli
accoglieva l’opposizione, dichiarando la nullità della sentenza

aveva acquistato da Perrotta Michele un appezzamento di terreno

pronunciata in data 16-6-1998 tra Guglielmo Salvatore e Perrotta
Michele e, conseguentemente, della sentenza pronunciata tra le
stesse parti dal Tribunale di Napoli il 17-11-1990; rigettava le
ulteriori domande dell’attrice e dichiarava interamente compensate

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Perrotta
Michele, sulla base di un unico motivo.
Maugeri Francesca ha resistito con controricorso, mentre
Guglielmo Salvatore non ha svolto attività difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente si rileva che, in considerazione della
diversità delle sentenze impugnate e dell’oggetto dei rispettivi
giudizi, non si ravvisa l’opportunità di disporre la riunione
-sollecitata dai ricorrenti e del P.G.- del presente procedimento con
quello n. 13525/2006, chiamato a questa stessa udienza.
Si rammenta, al riguardo, che la riunione delle impugnazioni,
mentre è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ove investano lo
stesso provvedimento, può essere invece facoltativamente disposta,
anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro
provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro
trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti,
siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano

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tra le parti le spese di giudizio.

configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle
controversie. (Cass. Sez. Un. 23-1-2013 n. 1521).
2) Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione dell’art. 177 c.c., in relazione all’art. 102 c.p.c.

tra la Maugeri e le parti del giudizio di risoluzione contrattuale
(Guglielmo Salvatore e Perrotta Michele), definito con sentenza
passata in giudicato, vi fosse un litisconsorzio necessario. Deduce,
infatti, che il coniuge beneficiario ex lege degli effetti traslativi del
contratto non è litisconsorte necessario nelle controversie relative
alla validità ed efficacia dell’atto di acquisto, subendo solo
indirettamente le eventuali pronunce sfavorevoli emesse nei
confronti del coniuge contraente.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha avuto modo di precisare che, qualora uno dei
coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo
acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della
comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell’atto è
litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al
giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul
diritto, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si
chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla

Sostiene che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che

validità ed efficacia del contratto (Cass. Sez. Un. 23-4-2009 n.
9660; Cass. Sez. Un. 22-4-2010 n.9523; (Cass. 29-1-2013 n. 2082)..
Pertanto, per stabilire se, nell’ipotesi in cui l’atto acquisitivo o
l’atto di alienazione sia stato concluso da uno solo dei coniugi, sia

dell’altro coniuge, deve valutarsi se la decisione richiesta incida
direttamente sull’atto oppure sul diritto. Nel primo caso, i soggetti
legittimati a partecipare al giudizio vanno individuati in base al
contenuto dell’atto, e, quindi, nei soggetti che hanno partecipato alla
conclusione del contratto di alienazione del bene immobile, anche se
tale contratto ha generato un rapporto, di cui è divenuto per legge
contitolare il coniuge in regime di comunione dei beni, rimasto
estraneo alla sua stipulazione. Tale soggetto, infatti, non può
ritenersi litisconsorte necessario in un giudizio diretto ad ottenere la
dichiarazione di nullità o l’annullamento o la dichiarazione di
inefficacia dell’atto soltanto perché in virtù degli effetti dell’atto
stesso è divenuto parte del rapporto che ne è derivato, rimanendo pur
sempre detto rapporto condizionato, quanto alla sua nascita ed alla
sua conservazione da parte del coniuge in comunione legale, dalla
esistenza o meno dei requisiti di validità o dai limiti di efficacia
dell’atto al quale il medesimo è rimasto estraneo. Al contrario, nel
caso in cui l’azione esercitata incida direttamente e immediatamente
sul diritto derivato dall’atto stipulato da uno solo dei coniugi in

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necessaria o meno l’integrazione del contraddittorio nei confronti

comunione legale, sussiste l’esigenza del litisconsorzio nei confronti
dell’altro coniuge.
Alla luce degli enunciati principi, deve escludersi che, in
riferimento all’azione di risoluzione per inadempimento di un atto di

dell’acquirente, sussista un’ipotesi di litisconsorzio necessario del
coniuge in comunione legale di quest’ultimo, rimasto estraneo alla
stipulazione del contratto.
Si osserva, al riguardo, che l’azione in parola, essendo
destinata, sia pure per un fatto sopravvenuto, a travolgere ogni
effetto del contratto, incide direttamente su tale atto e non sui diritti
che da esso sono sorti anche in favore del coniuge non stipulante. In
essa, infatti, non si controverte sul diritto di proprietà derivato dal
contratto nella sfera giuridica di entrambi i coniugi e sul bene in sé,
bensì sul comportamento inadempiente del soggetto che ha stipulato
l’atto, pur avendo l’accoglimento della domanda ripercussioni sul
permanere dell’effetto traslativo della proprietà prodottosi anche in
favore del coniuge in comunione rimasto estraneo alla formazione
del contratto: quest’ultimo, così come ha visto ope legis estendere
nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 177 lett. a) c.c., gli effetti
dell’atto traslativo, pur non avendo preso parte alla sua stipulazione,
allo stesso modo deve subire gli effetti connessi alla pronuncia di

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compravendita, promossa dall’alienante nei confronti

risoluzione, destinata a travolgere l’atto nella sua interezza, e non
solo per la parte spettante in proprietà all’effettivo contraente.
Nella specie, pertanto, erroneamente la Corte di Appello ha
ritenuto che Maugeri Francesca, quale coniuge di Guglielmo

necessaria in relazione all’azione di risoluzione per inadempimento
del contratto di compravendita del 3-12-1984, proposta da Perrotta
Michele nei confronti del Guglielmo ed ha, conseguentmente, accolto
l’opposizione di terzo proposta dalla predetta avverso la sentenza
passata in giudicato, resa nel relativo giudizio, svoltosi senza la sua
partecipazione.
Per le ragioni esposte, infatti, il trasferimento automatico alla
comunione, ex art. 177 lett. a) c..c., dell’immobile acquistato
individualmente dal Guglielmo durante il matrimonio, rimaneva
condizionato, quanto alla sua nascita ed alla sua conservazione, dalla
sussistenza delle condizioni di validità ed efficacia dell’atto di
acquisto posto in essere dal coniuge contraente con il terzo; sicché
unico legittimato a stare in giudizio, in relazione alla domanda di
risoluzione contrattuale avente ad oggetto l’immobile in questione,
era il Guglielmo, che aveva stipulato l’atto di compravendita.
Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, la sentenza
impugnata deve essere cassata. Non occorrendo nuovi accertamenti
di fatto, questa Corte, ai sensi dell’art. 384 comma 2 c.p.c., può

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Salvatore in regime di comunione legale, fosse litisconsorte

pronunciare nel merito, rigettando l’opposizione di terzo proposta
dalla Maugeri.
In considerazione della peculiarità della questione trattata, per
la quale non constano precedenti specifici, sussistono giusti motivi

che di quello di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, pronunciando nel merito, rigetta
l’opposizione di terzo proposta da Maugeri Francesca. Compensa le
spese del presente grado e di quello di merito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24-4-2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

per compensare per intero tra le parti le spese sia del presente grado

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