Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16558 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. I, 31/07/2020, (ud. 22/06/2020, dep. 31/07/2020), n.16558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23691/2014 proposto da:

Aurora S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e

V.E., elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Gracchi n.

187, presso lo studio dell’avvocato Magnano San Lio Giovanni,

rappresentata e difesa dall’avvocato Martinez Matteo, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Sant’Andrea

della Valle n. 6, presso lo studio dell’avvocato D’Ercole Stefano,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Palombi Nicola,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1187/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2020 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 24 febbraio 2014, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione di lodo arbitrale, pronunciato in data 28 dicembre 2007 fra la Aurora s.r.l., V.E. e la Evirfin s.r.l., promissari acquirenti, da un lato, e la Telecom Italia s.p.a., promittente venditrice, dall’altro lato, con il quale erano state disattese le reciproche domande di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare immobiliare concluso il 21 luglio 1994.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla Aurora s.r.l. e da V.E., sulla base di otto motivi, illustrati anche da memoria.

Vi resiste con controricorso la Telecom Italia s.p.a., che ha parimenti depositato la memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I ricorrenti, dopo avere meramente enunciato l’epigrafe di otto motivi di ricorso, non li articolano in modo separato e specifico, nè svolgono i meri “titoli” prima elencati.

Ed invero, nel ricorso vengono in modo apodittico denunziati la violazione dell’art. 112 c.p.c., per precedente giudicato, l’omesso esame quanto “alle forme e modalità dell’esercizio del diritto di recesso”, la falsa applicazione degli artt. 118 e 276 c.p.c., per “carenza della motivazione con riferimento al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania e sulle forme e modalità dell’esercizio del diritto di recesso”, la violazione degli artt. 1350,1351 e 1373 c.c., con riguardo alle “forme e modalità dell’esercizio del diritto di recesso”, la violazione dell’art. 2909 c.c. “con riferimento al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania”, la violazione dell’art. 1453 c.c., comma 2, quanto alla “preclusione del diritto di chiedere adempimento se è stata chiesta la risoluzione”, la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., sulla “esecuzione del contratto secondo buona fede” e la falsa applicazione dell’art. 829, comma 1, n. 8, 11 e 12, quanto ai “motivi di impugnazione del lodo arbitrale”.

Ma alla mera enumerazione degli articoli segue un generico argomentare, in cui i ricorrenti si dolgono che la sentenza impugnata sia errata in diritto e non abbia esaminato le ben più ampie questioni sottoposte dagli impugnanti, violando il giudicato implicito, non considerando che nessun diritto di recesso è stato mai esercitato dai promissari acquirenti e non essendosi avveduta degli errori di valutazione del collegio arbitrale.

Tale modo di redazione del ricorso lo espone alla declaratoria di inammissibilità.

Secondo i principi consolidati enunciati da questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere motivi separati e specifici, che rientrino in una delle figure dell’art. 360 c.p.c.

Invero, il ricorso per cassazione è ancorato rigidamente ad uno dei cinque vizi del provvedimento impugnato, previsti dall’art. 360 c.p.c., cui ciascuna doglianza deve poter essere agevolmente ricondotta la legge impone, altresì, l’indicazione delle norme violate. Ogni motivo deve essere autosufficiente, ossia intellegibile da solo, senza il ricorso ad elementi esterni.

Il ricorrente, quindi, ha l’onere di indicare puntualmente, a pena di inammissibilità, le norme asseritamente violate e l’esatto capo della pronunzia impugnata, prospettando altresì le argomentazioni intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, secondo l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (ex multis, Cass. n. 635/2015; Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 22348/2007; Cass. n. 5353/2007; Cass. n. 4178/2007; Cass. n. 828/2007); ove rilevanti, inoltre, vanno indicati anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, ai fini di consentire alla Corte la corretta sussunzione del fatto nelle norme che si assumono violate o erroneamente applicate (Cass. n. 16872/2014; Cass. n. 15910/2005).

Dunque, è inammissibile il ricorso, per violazione dell’onere di specificità dei motivi, allorchè il ricorrente si limiti al richiamo delle norme asseritamente violate (Cass. n. 26561/2017, finanche ove accompagnate dalla sintetica rassegna di precedenti giurisprudenziali).

Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, pertanto, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo date affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità: pertanto, è inammissibile la denuncia di violazione e falsa applicazione di una serie di articoli, ove essendo la stessa meramente enunciata nella rubrica del motivo, ma non trovando sviluppo argomentativo nel corpo del medesimo (Cass., sez. un., n. 25392/2019).

Il vizio va dedotto mediante valutazione comparativa fra opposte soluzioni, evidenziandosi le ragioni per cui non si condividono quelle esposte nel provvedimento impugnato (Cass. n. 287/2016; Cass. n. 16760/2015; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 3010/2010).

Il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, (cfr. Cass., sez. un., n. 20501/2019; Cass. n. 454/2019; Cass. n. 447/2019; Cass. n. 22478/2018; Cass. n. 20910/2017; Cass. n. 17330/2015; Cass. n. 187/2014; Cass. n. 11984/2011).

Ne deriva che, perchè si possa valutare la conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza della Corte, occorre che il ricorso contenga l’esame della decisione impugnata alla luce di tale giurisprudenza, e, nel caso in cui la decisione risulti ad essa conforme, proponga gli argomenti per mutarla o confermarla; in mancanza, il motivo risulterà aspecifico, non idoneo al raggiungimento dello scopo, e si infrangerà nella inammissibilità processuale menzionata.

In definitiva, la specificità del motivo, prescritta dall’art. 366, comma 1, n. 4, va calibrata in relazione alla previsione dell’art. 360-bis: norma che ha preso il posto dell’art. 366-bis, tuttora peraltro menzionato dalla prima disposizione.

La conclusione è che ogni motivo, col quale si denunzi una violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 (a seconda che si tratti di norme processuali o sostanziali) non può, in forza del disposto dell’art. 360-bis, essere formulato richiamando esclusivamente la norma giuridica che si assume violata, ma deve essere articolato in una serie di argomenti coerenti con quanto preteso dall’ultima menzionata disposizione: “a tal fine, va chiarito che non si tratta di pretendere dal ricorrente una illustrazione fine a se stessa della giurisprudenza di legittimità, che – ovviamente – è ben nota alla Corte; si tratta invece di prendere atto della necessità che il ricorrente, nella formulazione del motivo e ai fini della specificità dello stesso, provveda a raffrontare la decisione impugnata con tale giurisprudenza, al fine di dimostrare come la prima si ponga in contrasto con la seconda, e – qualora tale contrasto non vi sia offra alla Corte argomenti che puntino a sollecitare un mutamento dell’orientamento giurisprudenziale esistente” (Cass. n. 5001/2018).

Tale ultima decisione (Cass. n. 5001/2018) ha, quindi, elencato in dettaglio gli elementi, che ogni motivo di ricorso deve contenere per rispettare il precetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4:

a) innanzitutto, il motivo deve indicare le norme di diritto che si assumono violate: a tal fine, il ricorrente deve esaminare il contenuto precettivo di ciascuna norma di cui denunzia la violazione, secondo il c.d. diritto vivente derivante dalla giurisprudenza della Corte suprema, non essendo consentita la nuda elencazione di articoli di legge;

b) il motivo poi deve individuare la ratio decidendi della sentenza impugnata ed operare un raffronto tra la regola giuridica applicata dai giudici di merito e la giurisprudenza della Corte suprema; tale raffronto sarà sufficiente ai fini della specificità del motivo, se il giudice di merito si è discostato dalla giurisprudenza di legittimità; ove, al contrario, il detto raffronto dimostri che il giudice di merito ha deciso in modo conforme a tale giurisprudenza, il motivo sarà inidoneo al raggiungimento del suo scopo, se il ricorrente non fornisca l’ulteriore elemento, che segue;

c) nel caso in cui la pronuncia impugnata risulti conforme alla giurisprudenza di legittimità, il motivo, infine, deve contenere argomenti per contrastare l’indirizzo giurisprudenziale seguito dai giudici di merito.

Trattandosi di una inammissibilità che attiene alla forma-contenuto dell’atto (il ricorso per cassazione) e dipende dalla carenza degli elementi costitutivi necessari del motivo, essa ha carattere strettamente processuale, da valutare con riferimento al momento della proposizione del ricorso, nè l’inammissibilità iniziale potrebbe giammai essere sanata successivamente, con la memoria presentata ai sensi degli artt. 378/380-bis ss. c.p.c..

Non rispettando nessuno di tali parametri, il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

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