Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16558 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2011, (ud. 30/06/2010, dep. 28/07/2011), n.16558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di San Benedetto del Tronto (AP), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via F. Denza n. 20

presso lo studio dell’avv. del FEDERICO Lorenzo che lo rappresenta e

difende in forza della procura speciale rilasciata a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.D., residente in

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno alla Via

Dino Angelini n. 62 presso lo studio dell’avv. CARLI Roberto che lo

rappresenta e difende in forza della procura speciale conferita a

margine del controricorso;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 7/01/07 depositata il 22 febbraio 2007 dalla

Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

Fatto

OSSERVA

LA CORTE:

letto il ricorso con il quale il Comune di San Benedetto del Tronto (AP) – premesso che con distinti avvisi aveva accertato “l’omessa denunzia” e “l’omesso versamento”, da parte di B.D., dell’ICI dovuta, per gli anni dal 1997 al 2000, su “unità immobiliare insistente su di un’ area demaniale”, “regolarmente cernita … e dotata di propria rendita catastale” – chiede di cassare la sentenza n. 7/01/07 (depositata il 22 febbraio 2007) – con la quale la Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha rigettato il suo appello avverso la sfavorevole decisione di primo grado – per:

(1) “violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1 e 2, nella formulazione … ante novella introdotta con la L. n. 388 del 2000”, chiedendo (“quesito di diritto”) “se, ante novella ex Lege …

n. 388 del 2000, sia soggetto passivo ICI, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1, il concessionario di bene demaniale, che in forza dell’atto concessorio sia titolare di un diritto reale di superficie o di altro diritto reale…, ovvero se debba escludersi tout court in capo al concessionario la soggettività passiva ICI, a prescindere …da qualsiasi valutazione del titolo concessorio e della natura del diritto sorto in forza di quello”;

(2) “violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1 e 2, nella formulazione … ante novella introdotta con la L. n. 388 del 2000”, chiedendo (“quesito di diritto-) “se, nella formulazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, anteriore alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, in vigore sino al 31 dicembre 1997, il concessionario che, in forza di titolo concessorio sia titolare di diritto di superficie sul bene demaniale, sia soggetto passivo ICI…

ovvero se debba essere escluso tout court dai soggetti passivi dell’imposta”;

(3) “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, affermando che “un’attenta analisi dell’atto di concessione”, “così come integrato nel suo contenuto dalle disposizioni del codice della navigazione e del codice civile”, “avrebbe portato … i giudici di appello a concludere nel senso della configurabilità del diritto in capo al B. in termini di diritto reale di superficie”;

RILEVATO CHE:

la Commissione Tributaria Regionale ha disatteso l’appello del Comune affermando (“con la Corte di Cassazione”, “sentenza n, 8637 del 26 aprile 2005”) “la palese efficacia della nuova normativa” (“L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, comma 3”) “solo per il tempo” (id est, le annualità di imposta) “successivo alla sua emanazione”;

sul tema, di recente le sezioni unite della Corte (sentenza n. 3692 depositata il 16 febbraio 2009), confermando precedenti conformi orientamenti di questa sezione (nella stessa richiamati), con osservazioni pienamente convincenti, esclusa la natura retroattiva della stessa, hanno statuito che “la fattispecie considerata dalla norma” dettata dalla L. 23 dicembre 2000, n. 348, art. 18 (comma 3) “come … reso palese dal tenore letterale della disposizione”, “riguarda … il mero concessionario di area demaniale, precedentemente di certo non soggetto all’imposta, ma non il proprietario di un immobile costruito, inforza di concessione, su un’area demaniale” perchè esso “proprietario”, “secondo la giurisprudenza di essa Corte”, “doveva ritenersi già soggetto ad ICI in quanto (“come si sottolinea … con chiarezza, da ultimo, nelle sentenze 22757/04 e 8637/05”) “il provvedimento amministrativo di concessione ad aedificandum su un area demaniale può in astratto dare luogo sia ad un diritto di natura reale, riconducibile alla proprietà superficiaria (cfr. Cass. 1718/07 e 21054/07, proprio con riferimento all’ipotesi di stabilimento balneare), sia ad un diritto di natura personale, che possa essere fatto valere nei confronti del solo concedente, gravando sulla parte che invoca tale seconda configurazione giuridica l’onere di dedurre chiari indici rilevatori (Cass. 4402/98, 7300/01, 9938/08), tra i quali rilievo decisivo deve essere attribuito alla destinazione dell’opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto, “dato che è evidente che, se essa torna nella disponibilità del concedente, ci troviamo in presenza di un rapporto obbligatorio” (così Cass. 22757/04)”;

RITENUTO CHE:

il ricorso – come rettamente evidenziato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificata ad entrambe le parti (il 18 maggio 2011 al contribuente e il giorno successivo al Comune), le quali nulla hanno osservato – deve essere rigettato perchè manifestamente infondato:

lo stesso, infatti, in evidente violazione dell’art. 366 c.p.c., non riproduce il testo dell'”atto di concessione” rilasciato al contribuente dal cui esame il giudice a quo avrebbe dovuto (e quello dell’eventuale invio dovrebbe) dedurre la “configurabilità del diritto in capo al B. in termini di diritto reale di superficie”;

nel caso siffatta riproduzione si palesa essenziale per formulare un qualche giudizio prognostico di fondamento della terza censura (costituente l’imprescindibile presupposto fattuale per la individuazione della regala iuris applicabile) anche perchè il contribuente, nel proprio controricorso ha riprodotto il testo dell'”atto di concessione” che assume rilasciato a lui “nel 1998” nel quale sarebbe scritto (per quanto rileva) che “il Comandante del Porto … concede a B.D. … di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo” (quindi l'”area demaniale” che lo stesso Comune ricorrente dichiara di non aver “considerata a fini impositivi”) “allo scopo di mantenere un manufatto dello stato” (assoggettato da imposta dall’ente territoriale), “partita n. 47 mod.

23/D/1”, “adibito ad officina elettromeccanica navale”;

per la sua integrale soccombenza il Comune, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannato a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base alle vigenti tariffe professionali forensi, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.200,00 (milleduecento/00), di cui Euro 1.100,00 (millecento/00) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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