Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16558 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.05/07/2017),  n. 16558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8532/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

Transiron s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rapp.te p.t., difesa in grado di appello dagli avv.ti Lucia

Montecamozzo e Cristina Periti, con domicilio eletto presso lo

studio legale Fantozzi & Associati, in Milano Via Privata Maria

Teresa n. 11;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8/19/10 della Commissione Tributaria Regionale

della Lombardia, depositata il 5/02/2010, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2017

dal Dott. Nocera Andrea, Magistrato addetto al Massimario, applicato

alla Sezione Tributaria.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 8/19/2010, depositata il 5/02/2010, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (hinc: CTR) ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. di Milano 3 contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (hinc: CTP) n. 370/18/2007 concernente il ricorso avverso la cartella di pagamento per IVA, IRPEG e IRAP per l’anno 2002.

La CTR della Lombardia, nel confermare la sentenza della CTP di Milano, accogliendo i due motivi dedotti dalla contribuente con appello incidentale, con riferimento all’accertamento operato dall’Ufficio il D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, ed al recupero dei crediti a fini Irpeg ed IVA in quanto non oggetto di precedenti dichiarazioni, ha ritenuto: 1. l’illegittimità della rettifica e del recupero dei crediti operati in via automatica, non sussistendo il presupposto applicativo del suddetto art. 36 – bis, che “circoscrive le rettifiche a quelle azionabili sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate”; 2. La carenza di motivazione della cartella, ove “non sono indicate le ragioni per cui l’Ufficio ha disconosciuto la spettanza dei crediti derivati dal versamento di acconti per Irpeg e Iva”. Sulla base della ritenuta nullità della cartella, infine, la CTR ha ritenuto precluso “l’esame dei motivi di appello proposti dall’Ufficio e delle controdeduzioni della società.

Avverso questa decisione, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi di doglianza.

La Transiron s.r.l., cui il ricorso è stato notificato in data 2523.3.2011, non è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21 – octies, il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, conv. con L. n. 31 del 2008, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo, quanto al secondo motivo di ricorso incidentale della contribuente accolto dalla CTR, che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto insufficienti, ai fini della idoneità alla comprensione della causale e del fondamento della pretesa impositiva, le informazioni ed i dati contenuti nella cartella, riportati nella sentenza ai punti 1-8, pur se la cartella era stata preceduta da avviso dell’Agenzia delle Entrate n. (OMISSIS) del 9.8.2005 – atto, secondo la ricorrente Agenzia “ben conosciuto ed allegato anche, al n. 4, al ricorso della Transiron in primo grado. Precisava altresì che la sufficienza della motivazione e la piena conoscenza delle pretese impositive emergevano dalle stesse difese del contribuente esplicitate nel ricorso, il cui diritto di difesa non aveva subito alcuna compressione. Infine, rilevava che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella di pagamento deve essere redatta “in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze” (nella specie, “il D.M. 28 giugno 1999, che non prescrive alcuna indicazione ulteriore rispetto a quelle effettivamente fornite nella cartella sopra riportata”) e che “gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati”, come disposto in via generale dal D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3.

1.1. La medesima doglianza viene espressa con il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce “il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la CTR, pur dando atto del fatto che l’atto reca le seguenti informazioni (“1. il codice fiscale; 2. Il numero della cartella; 3. Il numero del ruolo; 4. il visto di esecutività; 5. il codice tributo; 6. l’anno di riferimento (2002); 7. gli importi richiesti; 8. gli estremi dell’atto”) ha “apoditticamente statuito che “Tali dati non possono essere ritenuti sufficienti a far comprendere la causale e la motivazione dell’iscrizione a ruolo”, omettendo di valutare che la cartella seguiva l’avviso emesso dall’Agenzia delle entrate e notificato alla contribuente, dato riportato nella cartella (cui fa riferimento la stessa CTR nel ricomprendere tra i dati indicati nella cartella “8) gli estremi dell’atto”).

2. I motivi, che per la loro intima connessione possono essere trattati congiuntamente, sono da ritenersi fondati.

Appare opportuno richiamare, sul punto, l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, secondo cui quando l’Amministrazione finanziaria provveda a notificare al contribuente una cartella di pagamento in esito alla procedura di controllo automatizzato, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, deve escludersi un particolare onere di motivazione di tale provvedimento qualora la rettifica dei risultati della dichiarazione non comporti una pretesa ulteriore da parte dell’Amministrazione finanziaria, poichè il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante un mero richiamo alla dichiarazione medesima (Cass. 22402/2014). In particolare, la Corte ha precisato che la motivazione della cartella di pagamento può essere espressa “con il mero richiamo alla dichiarazione del contribuente, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione stessa” (Cass. 15564/2016; con riferimento alla liquidazione automatica ex art. 36 – bis cit. in relazione a crediti di imposta, Cass. n. 13591/2007 e n. 14750/2008). La cartella di pagamento, in quanto atto impositivo, deve essere motivata in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa (Cass. n. 2023/2014) e “la generale portata precettiva dell’obbligo di motivazione va differenziata a seconda del contenuto prescritto dalle norme per ciascun atto impositivo” (Cass. n. 3948/2011).

Deve, dunque, distinguersi, con riguardo all’obbligo di motivazione della cartella, tra l’atto di liquidazione dell’imposta e l’atto accertativo della pretesa fiscale, in funzione delle finalità conoscitive e di difesa del contribuente. Ove, a mezzo della cartella, si rettifichino i risultati della dichiarazione ed essa divenga perciò estrinsecazione di una pretesa ulteriore, si configura l’esercizio di una vera e propria potestà impositiva, riconducibile all’ordinaria attività accertatrice, con un più pregnante obbligo di motivazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 1, (Cass. n. 11176/2014; n. 28056/2009). Diversamente ove la cartella si collochi nel quadro delle attività di controllo che hanno rilievo solo cartolare, come nel caso di accertamento il D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, sovrapponendosi alla dichiarazione del contribuente, per cui il procedimento di liquidazione dell’imposta avviene sulla base dei dati desumibili dalle dichiarazioni presentate o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria, in quanto il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima (Cass., n. 8137/2012; n. 10033/2011; n. 26671/2009). Nel caso in esame, l’Amministrazione finanziaria ha proceduto al recupero dei crediti per Irpeg ed IVA per l’anno 2002, esposti nella relativa dichiarazione dalla contribuente, ritenuti insussistenti sulla base della omissione della dichiarazione relativa l’anno precedente (2001). Inoltre, l’Ufficio ha emesso rituale avviso di accertamento oggetto di allegazione al ricorso della medesima ricorrente originaria – non impugnato. La cartella risulta, dunque, emessa in esecuzione dell’avviso non impugnato e dei crediti esposti dal contribuente non indicati nella dichiarazione per l’anno precedente, che risulta del tutto omessa.

La CTR ha ritenuto la nullità della cartella per omessa motivazione, vizio che ha precluso l’esame “dei motivi di appello proposti dall’Ufficio e delle controdeduzioni della società”.

Tale decisione non è corretta sia per la riconosciuta comunicazione dell’avviso di liquidazione dei crediti esposti nella dichiarazione del 2002 – indicato sub all. n. 4 dalla stessa ricorrente originaria – sia per la richiamata modularità dell’obbligo di motivazione della cartella ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione al contenuto ed alle ragioni della rettifica effettuata.

Le medesime considerazioni valgono anche per la dedotta doglianza della ricorrente circa l’insussistenza del difetto di motivazione divisato dal giudice a quo nella cartella oggetto di impugnazione, atteso che la sua emissione è avvenuta all’esito di un procedimento di controllo c.d. formale o automatizzato della dichiarazione a cui l’amministrazione ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione.

Non sussiste, dunque, il lamentato vulnus, poichè gli elementi conoscitivi utilizzati dall’ufficio erano già noti al contribuente, perchè ritualmente destinatario di avviso di rettifica e perchè i dati sono stati dal medesimo esposti, esponendo un credito pur avendo omesso la dichiarazione nell’anno precedente. La liquidazione delle somme richieste con la cartella è, infatti, stata effettuata sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l’anno 2002, mediante l’esclusione dei crediti Irpeg e Iva non spettanti.

Conclusivamente, in accoglimento dei motivi di ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di appello perchè provveda all’esame delle questioni demandategli dalle parti e regoli le spese.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, a diversa Sezione della CTR della lombardia.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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