Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16557 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. I, 31/07/2020, (ud. 22/06/2020, dep. 31/07/2020), n.16557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29950/2014 proposto da:

Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Conglomerati S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emanuele Filiberto

n. 287, presso lo studio dell’avvocato Nicoletti Luca, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5712/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2020 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

Con lodo arbitrale del 29 marzo 2007, il Collegio arbitrale condannava l’ANAS a corrispondere vari importi in favore della Conglomerati Spa, in relazione all’esecuzione di un contratto di appalto, stipulato il 5 dicembre 2002.

L’impugnazione del lodo da parte dell’ANAS veniva dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza del 18 settembre 2014: il primo motivo enunciava genericamente la violazione di regole di diritto, l’assenza o l’illogicità della motivazione ed era diretto a sollecitare una nuova valutazione dei fatti di causa e del merito della controversia, in ordine alla questione della impossibilità per l’impresa di rispettare il cronoprogramma contrattuale nell’esecuzione dei lavori, nè la motivazione poteva dirsi mancante del tutto o insuscettibile di far comprendere il ragionamento logico posto a base della decisione; il secondo motivo consisteva nella generica denuncia di violazione di legge, omettendo di individuare specificamente le statuizioni impugnate del lodo arbitrale.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l’ANAS, cui resiste la Conglomerati Spa che propone ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

Con un unico motivo, che denuncia violazione dell’art. 829 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, l’ANAS imputa alla Corte territoriale di essere venuta meno al dovere di trarre dal complesso dell’atto di impugnazione gli argomenti giuridici a fondamento delle indicate violazione di diritto commesse dagli arbitri; in particolare, per non avere considerato che, sottoscrivendo senza riserva il verbale di consegna dei lavori, l’impresa aveva espressamente accettato la eseguibilità del progetto; per avere erroneamente escluso che la ridotta produzione dipendesse dalla presenza di interferenze e non da mancanze ed errori imputabili all’impresa; ad avviso del ricorrente, doveva trovare applicazione la disciplina della sospensione parziale per la temporanea indisponibilità dell’area, con la conseguenza che la mancata apposizione di riserva da parte dell’appaltatore in sede di consegna era preclusiva di ogni sua eventuale pretesa.

Il ricorso non contiene nè la esposizione sommaria dei fatti di causa, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 3, risolvendosi la parte espositiva del ricorso nella mera riproduzione del dispositivo del lodo arbitrale, senza alcuna illustrazione dei fatti costituenti oggetto della controversia, delle domande proposte dall’impresa in sede arbitrale e del contenuto del lodo, nè l’illustrazione delle specifiche ragioni di invalidità del lodo poste a fondamento dell’impugnazione, al fine di dimostrare l’erroneità della statuizione di inammissibilità resa nella sentenza impugnata per difetto di specificità dei motivi.

Esso si risolve nella reiterazione delle difese che si assume svolte nei giudizi arbitrale e impugnatorio, senza precisare, neppure in questa sede, quali fossero le specifiche statuizioni del lodo censurate dinanzi alla Corte territoriale, quali le specifiche ragioni poste a sostegno dell’impugnazione, quali le norme ovvero i principi di diritto violati dagli arbitri, atteso che tali oneri competono a colui che impugna il lodo (Cass. n. 3383 del 2004).

Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale si applicano gli istituti e le regole del processo ordinario di cognizione in appello, ivi compresa la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio, a critica vincolata, ammesso soltanto per determinati errori processuali e violazioni di regole di diritto, nei limiti previsti dall’art. 829 c.p.c. (Cass. n. 13927 del 2019, n. 23675 del 2013, n. 3383 del 2004, n. 6194 del 1996).

In conclusione, il ricorrente non ha dimostrato l’erroneità della statuizione di inammissibilità dell’impugnazione del lodo.

Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’ANAS alle spese, liquidate in Euro 6200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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