Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16557 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 28/07/2011), n.16557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

s.r.l. ACQUALEO, con sede in (OMISSIS)) alla Via

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla Via Bormida n. 4 presso lo

studio dell’avv. Amici Francesco insieme con l’avv. Erasmo Nicola

ESPOSTO che la rappresenta e difende in forza della “procura speciale

a margine” del ricorso;

– ricorrente –

contro

il Comune di San Benedetto del Tronto (AP), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via F. Denza n.

20 presso lo studio dell’avv. del FEDERICO Lorenzo che lo rappresenta

e difende in forza della procura speciale rilasciata a margine del

controricorso;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 21/08/07 depositata il 19 luglio 2007 dalla

Commissione Tributaria Regionale delle Marche (notificata il 6 agosto

2007).

Fatto

OSSERVA

LA CORTE:

letto il ricorso con il quale la srl ACQUALEO – premesso che: (1) il Comune di San Benedetto del Tronto (AP) aveva emesso avviso di “accertamento ICI relativo all’anno 1994”, poi sostituito (“in seguito” a sua “richiesta di autotutela”) da altro recante correzione solo per “sanzioni e … interessi”; (2) con la sentenza n. 21 A 02/02 (non impugnata) la competente Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il suo ricorso avverso il secondo avviso “dichiarando cessata la materia del contendere”; (3) con successiva cartella il medesimo Comune aveva richiesto il pagamento dell’ICI per l’anno suindicato – chiede di cassare la sentenza n. 21/08/07 (depositata il 19 luglio 2007 e notificata il 6 agosto 2007) – con cui la Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha recepito l’appello del Comune avverso la decisione di primo grado che aveva annullato la cartella detta -, ritenendo l’affermazione del giudice di appello “cuore della questione” è il “secondo avviso di accertamento emesso dal Comune … per mero errore e prontamente revocato”, il quale “non può inficiare il primo avviso di accertamento notificato … l’anno precedente … ormai divenuto definitivo in quanto non opposto” viziata per:

(a) “violazione o falsa applicazione di norme e principi di diritto”, sintetizzate nel “quesito di diritto” (al) se “è o non è illegittimo, ergo contro legem, in violazione di affermati principi di diritto ed in violazione di norme vigenti, la decisione impugnata …, per avere ritenuto che il contribuente avrebbe dovuto opporre, e non ha opposto, provocandone dunque la perpetuano impositiva e la legittimità della cartella esattoriale su di esso fondata, pur in presenza di un nuovo atto impositivo, che, in sede di autotutela, l’ente impositore aveva emesso in sostituzione e revoca di esso e per avere negato che il primo atto aveva irreversibilmente ed immediatamente perduto ope legis a favore del secondo efficacia impositiva, di tal guisa ritenendo illegittimamente valida ed efficace la cartella esattoriale fondata sull’atto revocato” nonchè (a2) se “sia legittimo o meno un ulteriore atto di autotutela con cui l’amministrazione tenti di far rivivere il debito tributario del primo accertamento nonostante che il primo accertamento sia stato revocato mediante sostituzione con altro avviso di accertamento e nonostante il passaggio in giudicato di sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere”, e (b) “vizio di motivazione” (dedotto “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”) “relativamente alla asserzione secondo cui il secondo avviso di accertamento emesso dal Comune di San Benedetto del Tronto (6767/2000) sarebbe stato emesso per mero errore e prontamente revocato non appena preso contezza di ciò”, concluso con il “quesito” se “è o non è illegittimo ergo contra legem la decisione del Giudice Tributario …, per avere ritenuto la erroneità della emissione di un suo provvedimento e dunque per avere affermato la legittimità della sua revoca senza che la detta erroneità sia supportata da elementi probatori, nel caso totalmente carenti nè rilevabili dal testo del provvedimento di revoca in cui non si fa cenno alcuno non solo ad errore,ma alla specie di errore consumato da parte dell’ente impositore, ed atteso che in tal senso non sono acquisiti elementi, a sicura valenza probatoria, negli atti del processo nel rispetto delle regole del contraddittorio”;

RILEVATO CHE:

per la Commissione Tributaria Regionale – la quale ha esposto che il “contenzioso” relativo al “secondo avviso” era stato “definito …

con sentenza … che dichiarava cessata la materia del contendere in seguito ad espressa revoca dell’atto opposto da parte del Comune” -:

(1) “il secondo avviso di accertamento emesso dal Comune di San Benedetto del Tronto (6767 nell’anno 2000) per mero errore e prontamente revocato non appena preso contezza di ciò, non può inficiare il primo avviso di accertamento notificato al contribuente l’anno precedente (1999) e contraddistinto con Un. 1548 … divenuto definitivo in quanto non opposto” perchè “il secondo avviso di accertamento non può considerarsi … conseguenza della istanza di autotutela presentata dalla contribuente in data 09.02.200 atteso che detta istanza veniva prontamente riscontrata e respinta dal Comune impositore con sua dei 15.02.2000 (in atti versata) mediante la quale oltre tutto si confermava il contenuto dell’atto impositivo 1548/1999 divenuto ormai definitivo”;

(2) “il secondo avviso, che costituiva mero duplicato di imposta, andava immediatamente revocato, cosa che l’amministrazione ha fatto”;

“il provvedimento di revoca quindi non può che riguardare il secondo e solo il secondo avviso di accertamento e produce effetti limitatamente ad esso e non intacca minimamente l’atto impositivo notificato l’anno precedente (e di cui il secondo avviso costituisce, giovi ribadirlo, mero duplicato) i cui effetti erano oramai definitivi”;

(3) l'”attenta lettura dell’atto di revoca emesso il 26.3.2001 e quindi appena dopo la notifica del ricorso del contribuente avvenuta il 7 marzo, 2001, che denunciava per l’appunto il difetto di duplicazione di imposta in seguito di concerto al provvedimento di reiezione dell’istanza di autotutela del 15.2.2000 n. 5971 di prot.

non può che confermare detta interpretazione”;

RITENUTO CHE:

come rettamente evidenziato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificata il 18 maggio 2011 alla ricorrente e il giorno successivo al Comune (nei confronti della quale, peraltro, non è stata depositata alcuna osservazione dalle parti);

(1) il “quesito di diritto” riprodotto al punto (a1) si palesa “inammissibile” perchè (cfr., Cass., 1^, 30 luglio 2010 n. 17901, ex multis), non attiene ai fatti di causa accertati dal giudice del merito e posti da questo a base della sentenza impugnata: lo stesso, infatti, si fonda sulla assunta “presenza di un nuovo atto impositivo, che, in sede di autotutela, l’ente impostore aveva emesso in sostituzione e revoca di esso” mentre la Commissione Tributaria Regionale ha affermato che il “secondo avviso di accertamento non può considerarsi … conseguenza della istanza di autotutela presentata dalla contribuente”;

(2) il “quesito di diritto” riprodotto al punto (a1) contrasta manifestamente con il principio affermato da questa sezione nella decisione 15 ottobre 2007 n. 21529 (invocata dalla stessa ricorrente) secondo cui “la sentenza del giudice tributario dichiarativa della cessazione della materia del contendere produce effetti diversi a seconda che siffatta declataroria discenda dall’intervenuta adozione di un atto che (come dispone la L. n. 1034 del 1971, art. 23, comma 7), realizzi l’istanza del contribuente ovvero, in via generale, dal mero riscontro del venir meno dell’atto impugnato per effetto dell’unilaterale determinazione dell’Ufficio”: la legittimità dell'”ulteriore atto di autotutela denunziata con lo stesso, infatti, non può essere più contestata perchè coperta da giudicato non essendo stata impugnata la sentenza (21/02/02) dichiarativa della cessazione della materia del contendere relativa al secondo atto pronunciata (come pacifico) unicamente per l'”espressa revoca” di detto atto da parte del Comune (ovverosia per il “venir meno” di quell’atto in conseguenza dell'”unilaterale determinazione” dell’ente impositore) che fonda il suo indefettibile presupposto logico sul necessariamente implicito giudizio di legittimità (condivisa dalla contribuente, parte di quel processo, che non ha impugnato la statuizione) dell’atto di revoca;

(3) il rilevato giudicato in ordine alla “legittimità della …

revoca” del secondo atto, intuitivamente, travolge anche il vizio denunziato con l’altro motivo di ricorso, il la verifica del cui fondamento, peraltro e comunque, si palesa del tutto inutile anche in se solo attesa l’irrilevanza delle ragioni della revoca detta avendo questa sicuramente determinato l’eliminazione dal mondo giuridico dell’atto revocato;

i rilievi che precedono pongono in luce la manifesta infondatezza del ricorso, che, pertanto, deve essere rigettato;

per la sua integrale soccombenza la ricorrente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base alle vigenti tariffe professionali forensi, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al Comune le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.200,00 (milleduecento/00), di cui Euro 1.100,00 (millecento/00) per onorario, oltre spese generali ed acces-sori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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