Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16557 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. I, 14/07/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 14/07/2010), n.16557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2160/2005 proposto da:

CO.DE.MI. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso l’avvocato LUCISANO Claudio, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SCARPA GIOVANNI, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2297/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato il 5.2.1997 presso il Tribunale di Milano, CO.DE.MI. s.p.a. esponeva di essere creditrice nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di somme dovute in esecuzione dei lavori per la effettuazione di opere relative alla realizzazione della Nuova Casa Circondariale di (OMISSIS). Precisava la società che le somme complessivamente dovutele dall’allora Ministero dei Lavori Pubblici a titolo di corrispettivo di detti lavori erano state sottoposte a fermo amministrativo in data 17.5.1989 da parte dell’Intendenza di Finanza di Milano, che in data 27.10.1992 era stata autorizzata da detto ufficio la compensazione tra i crediti maturati dalla CO.DE.MI. verso il Ministero dei Lavori Pubblici ed i debiti fiscali accertati, che, pertanto, il 5.5.1995 la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia aveva revocato il provvedimento di fermo amministrativo.

Tanto premesso la CO.DE.MI. ricorreva al Tribunale di Milano per chiedere ed ottenere decreto ingiuntivo relativamente alle somme che riteneva ancora dovute a titolo di interessi ex artt. 35 e 36 del Capitolato Generale delle Opere Pubbliche, maturati nel periodo intercorrente tra la data del fermo e quella della intervenuta compensazione (27.10.1992), pari a L. 149,869.930, nonchè gli ulteriori interessi moratori su tale somma maturati e maturandi dalla data della compensazione al saldo.

L’Amministrazione opponeva detto decreto dinanzi a Tribunale di Milano , che respingeva l’opposizione.

Detta sentenza veniva impugnata dall’Amministrazione dinanzi alla Corte d’Appello di Milano, che, accogliendo l’appello, revocava l’opposto decreto ingiuntivo.

Avverso detta sentenza CO.DE.MI. s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia omessa motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) circa un punto decisivo della controversia.

Deduce la ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che la CO.DE.MI avesse sempre e solo richiesto il pagamento degli interessi moratori, in quanto non avrebbe tenuto conto dell’imputazione ad interessi del pagamento effettuato a mezzo compensazione, formalizzata nella comparsa di risposta in primo grado e confermata dallo stesso Tribunale; che la somma in discussione, alla luce del disposto dell’art. 1194 c.c., applicabile anche alla P.A., era costituita da capitale residuo; che la Corte d’Appello, nel ritenere inapplicabili gli interessi moratori in pendenza di fermo amministrativo, avrebbe dovuto rideterminare la somma capitale dovuta alla società dopo avere imputato ad interessi l’importo pagato a mezzo compensazione, ma non rigettare la richiesta della società;

che sarebbe pacifico che nella originaria domanda di pagamento di un credito contenuta nel ricorso per ingiunzione sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore.

Il ricorso è infondato.

Dalla sentenza impugnata risulta che la s.p.a. CO.DE.MI. vantava crediti nei confronti del Ministero dei Lavori Pubblici per corrispettivi riguardanti vari contratti di appalto ed in particolare nei confronti del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia vantava un credito di L. 325.098.068, che fu oggetto di fermo amministrativo a partire dal 17.5.1989 al fine di favorirne la compensazione con il debito di detta società verso il Ministero delle Finanze per l’omesso versamento di varie imposte; che, avvenuta la compensazione in data 27.10.1992, fino alla concorrenza integrale di detto importo, seguiva in data 5.5.1995 la revoca del fermo amministrativo ad opera della Direzione Generale delle Entrate per la Lombardia; che, siccome con l’operazione suindicata non erano stati considerati gli interessi nel frattempo maturati, la CO.DE.MI. aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto al fine di conseguire gli interessi maturati ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, sulla somma di L.. 325.098.068 nel periodo dalla data del fermo amministrativo (17.5.1989) a quella della compensazione (27.10.1992), nonchè gli interessi successivi dal 27.10.1992 al saldo sull’importo complessivo così risultante, che ammontava a L. 149.896.930; che tale somma, ricavata da un calcolo operato dalla stessa Amministrazione, era stata posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo; che l’opposizione dell’Amministrazione a detto decreto era stata respinta dal Tribunale di Milano; che detta sentenza era stata appellata dall’Amministrazione sostenendo che sul credito di L. 325.098.068 non potevano essere riconosciuti gli interessi moratori chiesti dalla Condemi, atteso che tali interessi presuppongono l’esistenza di inadempimento contrattuale, che nel caso di specie non era stato provato; che il giudice a quo ha ritenuta fondata la impugnazione dell’Amministrazione, osservando che in presenza di un provvedimento di fermo amministrativo, di cui non era stata contestata la legittimità, il mancato pagamento della somma summenzionata nel periodo di operatività del fermo, non poteva integrare una ipotesi di inadempimento da parte dell’Amministrazione; che il tasso degli interessi moratori calcolati dalla CO.DE.MI. in base a specifici decreti ministeriali era peraltro notevolmente superiore a quello degli interessi legali; che nessuna specifica domanda era stata proposta da detta società per ottenere il pagamento di interessi corrispettivi al saggio legale, dal momento che le richieste della società appellata avevano avuto riguardo, a partire dal ricorso per decreto ingiuntivo, solo agli interessi moratori, determinati a norma dell’art. 35 del Capitolato Generale delle Opere Pubbliche; che siccome tali ultimi interessi non erano dovuti la domanda della società doveva essere respinta.

Secondo la ricorrente il giudice a quo, nel ritenere che la CO.DE.MI. avrebbe sempre e solo chiesto il pagamento di interessi moratori, non avrebbe “tenuto conto dell’imputazione ad interessi del pagamento effettuato a mezzo compensazione, formalizzata nella comparsa di risposta in prime cure e confermata dallo stesso Tribunale”.

Secondo la ricorrente l’argomentazione sarebbe stata sviluppata anche nella comparsa di risposta innanzi alla Corte d’Appello e ribadita nella comparsa conclusionale e nella replica, dove si leggerebbe “Infine, ancora siamo in attesa di sapere perchè mai, al di là delle personali convinzioni del nostro contraddittore, all’Amministrazione non si applicherebbe il disposto dell’art. 1194 c.c.”.

Da tali deduzioni non è dato arguire che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, la CO.DE.MI. avesse chiesto il riconoscimento degli interessi corrispettivi e non di quelli moratori, e che, al fine di ottenere i primi, avesse avanzato una specifica domanda.

La richiesta degli interessi, proposta invocando gli artt. 35 e 36 del Capitolato Generale delle Opere Pubbliche, non poteva essere interpretata, come giustamente fatto dalla Corte di merito, che come richiesta di interessi moratori, dato che il terzo comma del citato art. 35 dispone che: “Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno a sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2”.

Nè vale a qualificare la richiesta degli interessi, come richiesta di interessi corrispettivi, il fatto di avere invocato l’art. 1194 c.c., atteso che questa è norma che non riguarda la qualificazione della natura degli interressi, ma le modalità di imputazione del pagamento, che, se fatto in conto di capitale e di interessi, deve essere imputato prima agli interessi. Peraltro l’applicazione di tale norma presuppone la simultanea esistenza di un credito per capitale e di un credito accessorio (per interessi o per spese) entrambi liquidi ed esigibili e gli interessi moratori sono esigibili solo se giustificati da una fattispecie di inadempimento, la cui esistenza, invece, nel caso in esame è stata motivatamente esclusa dal giudice del merito.

Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condanna al pagamento a favore dell’Amministrazione resistente delle spese del giudizio di cassazione che,tenuto conto del valore della controversia, appare giusto liquidare in Euro 3000,00 (tremila) per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento a favore dell’Amministrazione resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

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