Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16557 del 05/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7228-2014 proposto da:

MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI DIREZIONE PROVINCIALE LAVORO

GENOVA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1190/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 23/10/2013, R.G. N. 1234/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato FABRIZIO FEDELI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Genova, pronunciando sull’appello proposto dal Ministero del Lavoro avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto l’opposizione proposta da T.G. avverso l’ordinanza ingiunzione n. 448/04 emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Genova, avente ad oggetto sanzioni amministrative, ha ritenuto il difetto di legittimazione ad impugnare del Ministero, osservando che in primo grado era stata convenuta la predetta Direzione provinciale del lavoro e solo questa doveva ritenersi legittimata a proporre appello avverso la sentenza emessa nel giudizio di opposizione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23.

2. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e la Direzione Provinciale del Lavoro di Genova con unico motivo. T.G. è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene che le regole speciali dettate per il giudizio di primo grado non possono ritenersi automaticamente estensibili anche a quello di appello, in mancanza di una espressa disposizione in tal senso. Il fatto che l’autorità che ha emanato l’atto possa stare in giudizio personalmente non comporta l’attribuzione di una autonoma soggettività giuridica di un’articolazione dell’apparato statale, che tale autonomia non possiede.

2. Il ricorso va respinto alla stregua della giurisprudenza di questa Corte già espressa in fattispecie analoga, cui va data continuità.

Con sentenza n. 15169 del 20/07/2015 è stato affermato che, in tema sanzioni amministrative, legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione è solo l’autorità che ha emesso il provvedimento opposto, ancorchè si tratti di organo periferico dell’amministrazione statale che agisca in virtù di una specifica autonomia funzionale in deroga al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, come sostituito dalla L. n. 260 del 1958, art. 1, e tale legittimazione esclusiva persiste anche nella fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, non ostandovi alcuna disposizione da cui sia desumibile il subentro del Ministro (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dal Ministero del lavoro avverso sentenza che aveva dichiarato inammissibile l’appello con cui lo stesso ente aveva impugnato la pronuncia su opposizione a ordinanza ingiunzione emessa da una Direzione provinciale del lavoro).

3. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

4. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato (Cass. Sezioni Unite n. 38/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA