Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16557 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.05/07/2017),  n. 16557

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7644/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

Società Abitcoop s.c.r.l., in persona del Presidente del C.d.A. e

legale rapp.te p.t. Arch. B.C., con sede in (OMISSIS),

rappresentata e difesa, giusto mandato a margine del controricorso,

dall’avv. Vatrano Pietro, del foro di (OMISSIS), e dall’avv.

Gianmaria Camici, con studio in Roma, via Monte Zebio n. 30, ove è

elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/18/10 della Commissione Tributaria

Regionale di Firenze, depositata il 20/12/2010, notificata il 19

gennaio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2017

dal Dott. Nocera Andrea, Magistrato addetto al Massimario, applicato

alla Sezione Tributaria;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. Sorrentino Federico, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 20/12/2010, la Commissione Tributaria Regionale di Firenze (hinc: CTR) ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. di Prato contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Prato (hinc: CTP) n. 98/04/2008 concernente il silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione sull’istanza di rimborso dell’imposta di registro erroneamente versata in misura proporzionale dalla Abitcoop, società cooperativa a r.l., per il trasferimento ad uno dei soci di un appartamento e sottostante autorimessa per rogito notarile del 10.07.2007, Reg. a Prato il 25.07.2007 al n. 9271.

La CTP di Prato, ritenendo l’illegittimità del silenzio serbato dall’Ufficio sulla istanza di rimborso della differenza di imposta versata, aveva disposto il rimborso dell’imposta proporzionale indebitamente pagata.

La CTR, nel confermare la sentenza emessa dalla CTP, ha ritenuto corretta l’applicazione al caso in esame della disciplina agevolativa prevista dal D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6 – bis, che prevede il versamento dell’imposta di registro “in misura fissa sull’atto di assegnazione da parte della cooperativa ai soci M. e Me. della proprietà superficiaria di un appartamento con annessa autorimessa” – in luogo della imposta proporzionale versata – e condannato l’Amministrazione finanziaria appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio, liquidate in Euro 1.500,00. In particolare, condivideva l’assunto della CTP secondo cui la disciplina di favore contenuta nel D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6 – bis, non poteva ritenersi implicitamente abrogata per effetto della modifica del regime IVA rispetto agli atti di assegnazione degli alloggi, atti originariamente soggetti ad IVA e successivamente esentati dalla suddetta imposta.

Avverso questa decisione, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

La Società Abitcoop ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6 – bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che nell’applicazione della suddetta norma la CTR non avrebbe tenuto conto del generale principio di alternatività tra l’imposta di registro ed IVA, sicchè quest’ultima doveva computarsi in misura proporzionale e non più fissa, dato che l’atto di assegnazione di alloggi in favore dei soci di una cooperativa edilizia era divenuto esente da IVA. In particolare, la ricorrente Agenzia riteneva che, per effetto del nuovo dettato del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8 – bis, e delle modificazioni introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 8, il regime agevolato dell’imposta di registro fosse applicabile alle sole operazioni di assegnazione di alloggi ai soci già sottoposte ad Iva, dovendo, di contro, applicarsi l’imposta di registro in misura proporzionale per le operazioni esenti.

2. Il motivo è infondato.

Appare opportuno premettere una, sia pur sintetica, ricostruzione dell’evoluzione normativa intervenuta in materia.

Il D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6 – bis, lett. c), nel perseguire una finalità di agevolazione delle cooperative, aveva previsto che “gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato”.

La disposizione si armonizzava pienamente con il principio di alternatività tra l’IVA, cui erano soggetti gli atti di assegnazione di alloggi ai soci di cooperative edilizie, e l’imposta di registro.

Tale assetto ha subito una evidente alterazione a seguito delle modifiche apportate in materia di IVA dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 8, che, modificando il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8 – bis, ha introdotto l’esenzione dall’IVA per i trasferimenti di immobili effettuati dalle imprese costruttrici.

La norma è pacificamente applicabile anche ai rapporti tra cooperative edilizie e soci (Cass., n. 13941/2011), con la conseguenza che gli atti di assegnazione, nel vigore della previgente disposizione soggetti ad IVA, attualmente ne vanno esenti ove ricorrano i presupposti indicati al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, comma 8 – bis.

Nel mutato contesto normativo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 163/E/2007, riteneva che, per effetto della introdotta esenzione a fini IVA, il D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6 – bis, per il principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro, quest’ultima andasse applicata nei soli casi in cui l’assegnazione dell’immobile non era esente da IVA.

L’interpretazione prospettata dall’Agenzia delle Entrate non appare applicabile al caso di specie, risolvendosi in una interpretazione parzialmente abrogativa dell’art. 66, comma 6 – bis citato. L’assunto dell’Agenzia delle Entrate, infatti, non considera il tenore della norma che, nell’introdurre una disciplina di favore per le cooperative edilizie, non opera alcuna distinzione tra atti di trasferimento soggetti ad IVA od esenti e prescinde dall’applicazione del richiamato principio di alter natività (in via più generale, per l’esclusione dell’assoggettamento all’imposta proporzionale di registro degli atti in astratto soggetti all’IVA, ma di fatto esentati, cfr. Cass. n. 24268/2015).

E’ pur vero che, nell’originario contesto normativo in cui è stata introdotta la suddetta disposizione di favore, la stessa si conformava alla generale disciplina dell’alternatività dell’imposizione tra IVA e registro, ma a seguito delle modifiche apportate al regime delle esenzioni IVA, in assenza di un esplicito intervento di modifica dell’art. 66, comma 6 – bis cit., la disciplina agevolativa continua ad avere piena attuazione, a prescindere del nuovo regime IVA cui è soggetto l’atto di trasferimento dalle cooperative edilizie ai soci.

Nè può prospettarsi una interpretazione della norma che, risolvendosi nell’applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, implicherebbe una abrogazione implicita del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6 – bis.

Una simile soluzione ermeneutica non appare percorribile, atteso che non sussiste alcuna radicale incompatibilità tra l’originario assetto normativo e quello scaturente dalla modifica del regime delle esenzioni IVA, essendosi semplicemente determinato un regime fiscale ancor più favorevole per gli atti compiuti dalle cooperative edilizie, senza da ciò derivarne una incompatibilità assoluta tra le norme, con implicito effetto abrogativo della disciplina anteriore.

Trattandosi di norme di legge primaria, aventi analogo valore, non può affermarsi una pretesa maggior valenza del principio di alternatività affermato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, ritenuto insuscettibile di diversa modulazione, ed introdurre in via interpretativa un regime speciale differenziato per gli atti delle cooperative esenti da IVA, in via derogatoria rispetto alla previsione generale del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 66, comma 6 – bis.

3. Va dunque respinto il ricorso, ma, per la novità della questione interpretativa, comunque successiva alla introduzione del ricorso, è giustificata la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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