Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16557 del 02/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 16557 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 15389-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

PAM ROLLERS FACTORY SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio
dell’avvocato PANARITI BENITO, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 02/07/2013

difende unitamente all’avvocato FRATTINI ENNIO;
– controricorrente

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TRENTO,
depositate il 21/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

i

udienza del 18/04/2013 dal Consigliere Dott. FELICE

IN FATTO
Con ricorso del 6.2.2012 la Pam Rollers Factory s.p.a. adiva la Corte
d’appello di Trento chiedendo la condanna del Ministero della Giustizia al
pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell’art.2 della legge 24 marzo

diritti dell’uomo (CEDU), del 4.11.1950, ratificata con legge n.848/55, per
l’eccessiva durata di una causa civile iniziata innanzi al Tribunale di Padova
nel 1997 e definita dala Corte d’appello di Venezia con sentenza del 9.3.2011.
Resisteva il Ministero della Giustizia che eccepiva in via preliminare la
prescrizione decennale della pretesa azionata.
Respinta detta eccezione, la Corte d’appello accoglieva la domanda
condannando il Ministero della Giustizia al pagamento, per il titolo anzi detto,
della somma di € 6.750,00.
Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero della Giustizia,
formulando un unico mezzo d’annullamento.
La Pam Rollers Factory s.p.a. resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio ha- disposto la redazione della sentenza in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con l’unico motivo d’impugnazione l’Avvocatura generale dello Stato

denuncia la violazione degli artt. 2934, 2935, 2946 e 1173 c.c., in relazione
all’art. 360, n. 3 c.p.c.
Si richiama, al riguardo, a Cass. n. 4524/10, la quale ha ritenuto che il
diritto di chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di
violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
3

2001, n.89, in relazione all’art.6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei

libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955, n. 848, sotto il
profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, p.1, della
Convenzione, ad una equa riparazione, secondo quanto previsto dalla L. 24
marzo 2001, n. 89, art. 2, ha natura indennitaria e non risarcitoria, e ad esso

2. – Il motivo è infondato.
La questione della soggezione del diritto all’equo indennizzo per la durata
irragionevole di un processo, ai sensi della legge n. 89/01, alla prescrizione
ordinaria ex art. 2946 c.c., è stata di recente risolta dalle S.U. di questa Corte
con sentenza n. 16783/12, nel senso che la previsione della sola decadenza
dall’azione giudiziale per ottenere l’equo indennizzo a ristoro dei danni subiti
a causa dell’irragionevole durata del processo, contenuta nell’art della legge
24 marzo 2001, n. 89, con riferimento al mancato esercizio di essa nel termine
di sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha definito il
procedimento presupposto, esclude la decorrenza dell’ordinario termine di
prescrizione, in tal senso deponendo non solo la lettera dell’art. 4 richiamato,
norma che ha evidente natura di legge speciale, ma anche una lettura dell’art.
2967 c.c. coerente con la rubrica dell’art. 2964 c.c., che postula la decorrenza
del termine di prescrizione solo allorché il compimento dell’atto o il
riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della
decadenza; inoltre, in tal senso depone, oltre all’incompatibilità tra la
prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la
difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo
alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri
previsti per la sua determinazione, nonché il frazionamento della pretesa
4

non è applicabile il termine di prescrizione breve previsto dall’art. 2947 c.c.

indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della
prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo
ultradecennale nella definizione del processo.
A tale enunci-azione di diritto occorre uniformarsi, ai sensi dell’art. 374,

ricorrente nella propria memoria ex art. 378 c.p.c., ragioni per provocare una
nuova e diversa presa di posizione delle S.U. sulla medesima questione.
3. – Il ricorso va pertanto respinto.
4. – L’esistenza del contrasto che ha provocato la rimessione della
questione anzi detta alle S.U., costituisce ragione eccezionale, ai sensi dell’art.
92, comma 2 c.p.c. come modificato dall’art. 45, comma 11, legge n. 69/09,
per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 18.4.2013.

comma 3 c.p.c., non ravvisandosi, né essendo state dedotte dalla parte

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA