Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16555 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2011, (ud. 30/06/2010, dep. 28/07/2011), n.16555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di San Benedetto del Tronto (AP), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via F. Denza n. 20

presso lo studio dell’avv. del FEDERICO Lorenzo che lo rappresenta e

difende in forza della procura speciale rilasciata a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.F., residente in (OMISSIS)) alla

Via S. Maria Goretti n. 10, elettivamente domiciliato, nel giudizio

di appello, in San Benedetto del Tronto (AP) alla Via Crispi n. 4

presso lo studio del dr. Evaldo Fioretti;

– intimato –

AVVERSO la sentenza n. 40/09/06 depositata il 7 luglio 2006 dalla

Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

Fatto

OSSERVA

LA CORTE:

letto il ricorso con il quale il Comune di San Benedetto del Tronto (AP) -premesso che con distinti avvisi aveva accertato “l’omessa denunzia” e “l’omesso versamento”, da parte di T.F. (titolare della concessione), dell’ICI dovuta, per gli anni 1998 e 1999, sui “manufatti insistenti sull’area demaniale” dallo stesso “realizzati” e “regolarmente censiti …e dotati di propria rendita catastale” – chiede di cassare la sentenza n. 40/09/06 (depositata il 7 luglio 2006) con la quale la Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha rigettato il suo appello avverso la sfavorevole decisione di primo grado denunziando (a) “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1 e 2, e art. 952 c.c.”, chiedendo (“quesito di diritto”) “se, con riferimento alle annualità 1998 e 1999, vigente il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1, nella formulazione originaria, debba escludersi tout court la soggettività passiva a fini ICI del concessionario demaniale a prescindere da qualsiasi indagine circa la natura del diritto nascente dalla concessione (…) ovvero se sia necessario che il giudice di merito verifichi la natura del diritto che, per effetto della concessione, sorge in capo al concessionario dovendosi ritenere soggetto passivo a fini ICI il concessionario di bene demaniale che, in forza dell’atto concessorio, sia titolare di un diritto reale di superficie od altro diritto reale”, e (b) “violazione e falsa applicazione degli artt. 952 e ss. cod. civ.”, chiedendo (“quesito di diritto”) “se in forza di concessione demaniale sia configurabile in capo al concessionario una situazione soggettiva atipica, non sussimibile sotto il genus diritti reali (…) ovvero se, non ostando la natura del bene demaniale dato in godimento alla quatificabilità del diritto del concessionario in termini di diritto di superficie, sia configurabile in capo ai contribuente un diritto di superficie derivante proprio dalla possibilità attribuitagli di edificare e mantenere sul suolo demaniale un manufatto”;

RILEVATO CHE:

per la Commissione Tributaria Regionale “il concessionario di bene (immobile) demaniale non rientra in nessuna delle figure espressamente previste dalla legge ICI”;

sul tema, di recente le sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 3692 depositata il 16 febbraio 2009), confermando precedenti conformi orientamenti di questa sezione (nella stessa richiamati), con osservazioni pienamente convincenti, esclusa la natura retroattiva della norma, hanno statuito che “la fattispecie consideratà” dalla L. 23 dicembre 2000, n. 348, art. 18 (comma 3) “come … reso palese dal tenore letterale della disposizione”, “riguarda … il mero concessionario di area demaniale, precedentemente di certo non soggetto all’imposta, ma non il proprietario di un immobile costruito, in forza di concessione, su un’ area demaniale” perchè esso “proprietario”, “secondo la giurisprudenza di questa Corte”, “doveva ritenersi già soggetto ad ICI in quanto (“come si sottolinea … con chiarezza, da ultimo, nelle sentenze 22757/04 e 8637/05”) “il provvedimento amministrativo di concessione ad aedificandum su un area demaniale può in astratto dare luogo sia ad un diritto di natura reale, riconducibile alla proprietà superficiaria (cfr. Cass. 1718/07 e 21054/07, proprio con riferimento all’ipotesi di stabilimento balneare), sia ad un diritto di natura personale, che possa essere fatto valere nei confronti del solo concedente, gravando sulla parte che invoca tale seconda configurazione giuridica l’onere di dedurre chiari indici rilevatori (Cass. 4402/98, 7300/01, 9938/08), tra i quali rilievo decisivo deve essere attribuito alla destinazione dell’opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto, “dato che è evidente che, se essa torna nella disponibilità del concedente, ci troviamo in presenza di un rapporto obbligatorio” (così Cass. 22757/04)”;

RITENUTO CHE:

le esposte osservazioni – contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. ritualmente notificata al ricorrente il 19 maggio 2011 – evidenziano la manifesta infondatezza, in fatto, del ricorso del Comune – pur fondato in diritto, attesa la giuridica erroneità della tesi, affermata dalla decisione impugnata, secondo cui “il concessionario di bene (immobile) demaniale non rientra in nessuna delle figure espressamente previste dalla legge ICI”, avendo lo stesso ente dedotto (pag. 8 del ricorso) che “la concessione” rilasciata al contribuente, nel caso, “aveva la durata di mesi quarantotto, allo scadere dei quali i manufatti realizzati sarebbero rimasti acquisiti allo Stato, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione” per cui, non essendo “necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c.)”, questa Corte, nel merito, non può che confermare il dispositivo della sentenza impugnata;

nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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