Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16555 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/08/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25996-2012 proposto da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEL SUDARIO 18, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PELAGGI, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1212/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/11/2011 R.G.N. 1271/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega orale Avvocato MORRICO

ENZO;

udito l’Avvocato PELAGGI LUIGI per delega orale PELAGGI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.S. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano la società Autostrade per l’Italia spa assumendo che i vari contratti di lavoro temporaneo e dl somministrazione sottoscritti per operare presso la società convenuta erano stati stipulati In violazione della L. n. 196 del 1997 e del D.Lgs. n. 276 del 2003. Chiedeva quindi dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società Autostrade dal 4.8.2001 o comunque da altra data successiva con ordine di riammissione in servizio e condanna al pagamento delle retribuzioni dovute. Si costituiva in giudizio la società Autostrade per l’Italia contestando la fondatezza della domanda. Il Tribunale di Milano dichiarava la sussistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato dal 1.8.2001 tra le parti con ordine di riassunzione e con condanna al pagamento delle retribuzioni dal 23.7.2007, data della messa in mora della parte convenuta. La Corte di appello con sentenza del 15.11.2001 rigettava l’appello della società Autostrade. La Corte territoriale osservava che il primo contratto era stato stipulato per ” sostituzione personale assente” e che, esaminando i dati relativi al personale In servizio presso la stazione (OMISSIS), emergeva che i lavoratori Interinali assunti per la detta causale avevano svolto un numero di turni superiore al numero di assenze del personale a tempo indeterminato. In ogni caso la prova andava offerta per ogni giorno dl assenza onde poter verificare se l’assunzione era effettivamente riferita alla causale indicata e quindi non ritrovavano dati riferiti alle complessive assenze del personale in ferie. Non era applicabile l’art. 32 del Collegato lavoro in quanto da un lato non si trattava di una ipotesi di conversione del contratto a termine e dall’altro la sentenza non era stata Impugnata sul punto delle conseguenze economiche.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la società Autostrade per l’Italia formulando sei motivi dl ricorso, corredati da memoria; si è costituito controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione dell’art. 2697 c.c.; il termine utilizzato dal CCNL” sostituzione lavoratori assenti” implicava solo una verifica in ordine alla circostanza se il lavoratore fosse stato addetto in un arco temporale nel quale il CCNL prevedeva la possibilità di far ricorso al lavoro a termine.

Con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 112 c.p.c.: era stato ampliato il tema bella dovuta verifica giudiziale spingendola sino all’accertamento del nesso causale tra la aspecifica assenza e l’utilizzazione del lavoratore temporaneo.

Con il terzo motivo si allega l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. L’accertamento non andava condotto in relazione al solo Ufficio ove aveva operato il lavoratore, per giunta in relazione a ciascun giorno, ma a tutti gli Uffici del (OMISSIS) che era l’Ufficio operativo pertinente richiamato esaminando la relativa documentazione prodotta.

I tre motivi che appaiono strettamente connessi vanno esaminati congiuntamente ed appaiono fondati. La Corte di appello ha ritenuto (implicitamente) che non fossero pertinenti i dati offerti dalla Società Autostrade in quanto non relativi alla stazione di (OMISSIS), e per giunta, che l’effettiva sostituzione di personale stabile dovesse essere provata per “ogni giorno” e non attraverso dati relativi al flussi complessivi tra personale stabile e quello assunto in via temporanea: si tratta di una impostazione che non può essere condivisa. Trattandosi di causale prevista dalla contrattazione collettiva andava verificato che effettivamente i lavoratori assunti attraverso li meccanismo del lavoro temporaneo avessero, nel loro complesso, sostituito personale assente con riferimento non solo ad un ragionevole arco temporale (posto che una prova parametrata sul singoli giorni sarebbe stata indubbiamente ” diabolica”) ma anche alla dimensione più ampia della Direzione del (OMISSIS) che è l’articolazione operativa su cui andavano valutate le assunzioni temporanee e i relativi flussi rispetto al personale stabile assente, posto che il contratto di fornitura fa riferimento alla Direzione di (OMISSIS) e non al singolo Ufficio (OMISSIS) dove l’intimato ha operato. L’interpretazione delle clausole autorizzative dei CCNL richiamate per legge come ipotesi di autorizzazione al ricorso al lavoro temporaneo deve, Infatti, avvenire secondo criteri funzionali che guardano al sostanziale rispetto delle ipotesi previste dalle parti sociali che nel caso in esame chiaramente hanno voluto che, nel complesso, il numero del lavoratori temporali non ecceda quello del lavoratori stabili assenti In un arco temporale ragionevole ed in relazione ad una articolazione produttiva territoriale definita (quella richiamata nel contratto di fornitura). Pertanto non rilevano nè i flussi giornalieri, nè i dati relativi al solo Ufficio presso il quale il S. ha operato e la Corte di appello avrebbe dovuto esaminare la documentazione relativa alla Direzione del (OMISSIS) onde accertare se le assunzioni erano state disposte nell’ipotesi autorizzativa allegata dalla società.

Conseguentemente si devono accogliere, per quanto sin qui esposto, i primi tre motivi con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Gli ultimi tre motivi concernenti le conseguenze della ritenuta esistenza di un rapporto a tempo Indeterminato sin dal primo contratto sono assorbiti.

PQM

La Corte:

accoglie i primi tre motivi, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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