Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16555 del 02/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 16555 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 21104-2008 proposto da:
MINISTERO INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ex lege;

– ricorrente –

Contro
GAION GIULIANO, domiciliato ex lege presso la cancelleria civile
della Corte di Cassazione, in ROMA, rappresentato e difeso dall’avv
Michele Pantaleoni del foro di Treviso, come da procura speciale a
margine del controricorso

controricorrente
avverso la sentenza n. 2528/2007 del TRIBUNALE di VENEZIA,
depositata il 18/03/2008;

Data pubblicazione: 02/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/03/2013 dal Consigliere Dott. Ippolisto PARZIALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
COSTANTINO FUGGI, che conclude per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tribunale di Venezia, che ha accolto l’impugnazione proposta
dall’odierno resistente avverso la decisione del Giudice di Pace di
Treviso, che aveva rigettato la sua opposizione avverso il verbale della
Polizia stradale di Treviso di violazione dell’articolo 157 Codice della
Strada, avvenuta il 27 aprile del 2005 e accertata il 7 maggio successivo.
2. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ritenendo legittima la
contestazione differita, perché effettuata all’esito dell’intervento
operato dalla Polizia stradale sul posto in conseguenza di un incidente
mortale.
3. Il Tribunale di Treviso accoglieva il primo assorbente motivo di
appello proposto dall’odierno resistente, relativo non solo alla mancata
immediata contestazione della violazione (non effettuata dalla Polizia
stradale intervenuta in conseguenza dell’incidente mortale verificatosi),
ma anche alla mancata o apparente motivazione della contestazione
differita del 7 maggio 2005, circostanza quest’ultima riscontrata nel
caso di specie.
4. Il ricorrente Ministero articola un unico motivo di ricorso,
denunciando la violazione degli articoli 200 e 201 del Codice della
Strada, rilevando che la contestazione differita è consentita in ogni
caso in cui l’intervento sia stato effettuato per gli accertamenti resi
necessari da un grave sinistro stradale e non già per l’accertamento
della sola violazione al Codice della Strada. In questi casi, infatti, è
necessario in primo luogo acquisire tutti gli elementi utili ad accertare i
Ric. 2008 n. 21104 sez. 52 – ud. 12-03-2013

-2-

1. Il Ministro dell’Interno impugna la sentenza n. 2528 del 2007 del

fatti, che, successivamente elaborati, possono dar luogo
all’accertamento della violazione. Il ricorrente in tal senso richiama
Cass. 2007 n. 19981. A tal riguardo, secondo il ricorrente, è sufficiente
che come motivazione della contestazione differita si richiami la
circostanza che tale contestazione è stata emessa “a seguito di

5. Resiste con controricorso l’intimato, il quale deduce l’improcedibilità
e l’inammissibilità del ricorso, posto che la contestazione differita in
questione era del tutto priva di qualsiasi motivazione. Lo stesso
resistente trascrive il verbale di contestazione che reca l’indicazione che
l’accertamento fu effettuato il 27 aprile 2005 a seguito di incidente
stradale con feriti. Secondo il resistente, l’accertamento fu effettuato
solo successivamente all’esito dell’elaborazione dei rilievi. Di qui la
mancata puntuale motivazione. La stessa Polizia stradale aveva
confermato di non aver proceduto ad alcuna contestazione il 27 aprile,
mancando ogni motivazione alla contestazione successiva, non
potendosi considerare tale l’inciso “emesso a seguito di incidente
letale” contenuto nel verbale successivo, sia perché non utilizzato
come motivazione della contestazione differita, sia perché risultando
essere non altro che una motivazione di stile. Ad ogni buon fine il
controricorrente richiama gli altri motivi di impugnazione.
6. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il principio richiamato dall’appellante in astratto è corretto, circa la
possibilità di procedere alla contestazione differita, pur essendo
intervenuti in loco gli accertatori, ove sia necessario procedere a rilievo
ed accertamenti. Ma occorre, in ogni caso, motivare le ragioni della
contestazione differita, ancorché con motivazione sintetica. Nel caso
concreto occorre rilevare, come correttamente dedotto dal resistente,
che il verbale di contestazione opposto è del tutto privo di
Ric. 2008 n. 21104 sez. 52 – ud. 12-03-2013

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incidente stradale” (in tal senso formula il quesito di diritto).

motivazione in punto contestazione differita. Il verbale risulta redatto
in data 7 maggio 2005 presso gli uffici della Polizia stradale (vedi le
prime righe) e richiama le “violazioni accertate il 27 aprile 2005” a
seguito dell’intervento in loco per “incidente stradale con feriti”. Nulla
viene indicato a proposito della contestazione differita. Sul punto vi è

l’Amministrazione non ha formulato censure con riguardo all’art. 360
n. 5 cod. proc. civ..
7. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di
giudizio, liquidate in 600,00 (seicento) curo per compensi e 200,00
(duecento) euro per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 12 marzo 2013
L’ESTENS qE

IL PRESIDENTE

una valutazione ampiamente motivata da parte del giudice di merito e

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