Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16554 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 11/06/2021), n.16554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6562/2019 proposto da:

B.A.T., elettivamente domiciliato in Castelfidardo, alla

via Paolo Soprani 9, presso lo studio dell’avv. Mario Novelli, che

lo rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1279/2018 della CORTE d’APPELLO di ANCONA,

depositata il 9/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

6/10/2020 dal Consigliere Dott. Luca Solaini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 9.8.2018, ha respinto il gravame proposto da B.A.T., cittadino del Senegal richiedente asilo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Il ricorrente, di etnia (OMISSIS) e di religione mussulmana, aveva riferito di essere stato costretto a lasciare il proprio Paese a causa delle violenze perpetrate dai ribelli del Casamance: il suo villaggio, nella notte del (OMISSIS), era stato infatti attaccato dalle milizie indipendentiste del Movimento delle Forze Democratiche del Casamance, i ribelli avevano ucciso suo padre ed egli era fuggito temendo per la propria vita.

La corte distrettuale ha escluso che ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, sotto il profilo di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto la regione del Casamance è teatro di un conflitto considerato a bassa intensità e inoltre, grazie, alle politiche del Presidente del Senegal eletto nel 2012, da diversi anni si registra una tregua fra i movimenti indipendentisti e lo Stato. Ha respinto invece le ulteriori domande avanzate dall’appelinate (di concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 cit., lett. a) e b), o, in subordine, di rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie) ritenendo contraddittorie e non credibili le dichiarazioni del ricorrente, con particolare riferimento alle circostanze concernenti la morte del padre, dapprima imputata ad un incidente stradale e poi ai ribelli, che lo avrebbero ucciso all’interno del suo negozio, inspiegabilmente ancora aperto alle tre di notte.

Contro la sentenza B.A.T. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con i primi tre motivi del ricorso, che denunciano, rispettivamente, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) e violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, T. impugna la statuizione di rigetto della domanda di concessione della protezione sussidiaria. Lamenta, in primo luogo, che la corte del merito abbia ritenuto che egli non corra alcun pericolo in caso di ritorno nel Casamance perchè la nozione di conflitto a cui fa riferimento il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non ricomprenderebbe la generale situazione di insicurezza e di violazione dei diritti umani presente nel Paese; si duole, inoltre, che il giudice abbia omesso di attivare i propri poteri istruttori d’ufficio, onde verificare la situazione oggettiva del regione del Casamance alla luce di fonti di informazione internazionale precise ed aggiornate.

I motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi, sono fondati.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte” (Cass. n. 11101/19, 9230/2020, 13449/19).

Nel caso di specie, la Corte d’appello non ha citato alcuna fonte informativa a supporto della descrizione della situazione generale del Senegal, limitandosi a rilevare che essa “risulta dalle notizie rinvenibili on-line”.

All’accoglimento dei motivi conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione che, in applicazione del principio richiamato, verificherà il contesto generale del Casamance alla luce di COI aggiornate, e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. Resta assorbito il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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