Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16554 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30251-2010 proposto da:

V.G., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO IROLLO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, ALESSANDRO DI MEGLIO, CLEMENTINA PULLI, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 5461/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/09/2010 r.g.n. 8769/2007;

udita la relazione della causa svolta della pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udite il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

Con sentenza depositata il 16.9.2010, la Corte d’appello di Napoli confermava la statuizione di primo grado che, sul presupposto dell’accoglimento parziale della domanda di V.G. volta ad ottenere il pagamento dei ratei maturati e non corrisposti dell’assegno mensile di assistenza riconosciutole in sede amministrativa, aveva compensato per metà le spese di lite.

Contro questa pronuncia, limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, ricorre V.G. con un unico motivo di censura. L’INPS ha svolto difese orali in pubblica udienza.

Diritto

Con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., nonchè dell’art. 149 att. c.p.c., per avere la Corte ritenuto che il giudizio di primo grado si fosse concluso con un accoglimento parziale della domanda in ragione dello spostamento della decorrenza della prestazione rispetto alla data della domanda amministrativa (27.4.1992): sostiene infatti parte ricorrente che oggetto del giudizio era piuttosto la corresponsione dei ratei maturati a far data dalla medesima decorrenza riconosciuta in via amministrativa (1.1.1997), mentre l’accertamento giudiziale del diritto alla loro corresponsione fino alla data del 31.12.2000 (ostandovi per il periodo successivo il possesso di redditi superiori alla soglia massima consentita dalla legge) avrebbe potuto incidere soltanto sulla determinazione del quantum del valore della causa, ossia ai fini dell’individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese, non già dar luogo a (parziale) soccombenza.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha più volte chiarito che il vizio di violazione di legge deve consistere in un’erronea ricognizione della norma recata da una disposizione di legge da parte del provvedimento impugnato, riconducibile o ad un’erronea interpretazione della medesima ovvero nell’erronea sussunzione del fatto così come accertato entro di essa, e non va confuso con l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura in sede di legittimità, possibile solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 15499 del 2004, 18782 del 2005, 5076 e 22348 del 2007, 7394 del 2010, 8315 del 2013).

Ciò posto, è agevole rilevare che le censure formulate da parte ricorrente nel motivo di ricorso incorrono precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulate con riferimento a presunte violazioni o false applicazioni delle norme indicate in rubrica, hanno in realtà di mira il giudizio (di fatto: v. in tal senso Cass. n. 21421 del 2014) compiuto dalla Corte territoriale in ordine all’interpretazione della domanda giudiziale: si legge infatti nella sentenza impugnata che “la motivazione adottata dal primo giudice si fonda sul rilievo del parziale accoglimento delle pretese in quanto… è stata spostata la decorrenza rispetto alla data indicata nel ricorso introduttivo” (cfr. pag. 2). E non varrebbe in specie riqualificare il motivo di ricorso in termini di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, dal momento che il petitum del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, da cui si dovrebbe desumere la reale portata della domanda giudiziale, non risulta trascritto nel ricorso per cassazione nè è indicato in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte si troverebbe l’atto processuale che lo contiene, in violazione del principio di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione, quale risulta adesso codificato dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6. -Nulla sulle spese ex art. 152 att. c.p.c..

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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