Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16554 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.05/07/2017),  n. 16554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27334/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 117/2011 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata 1’11/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, svolgendo un unico motivo, per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, con cui è stato rigettato l’appello dell’Ufficio proposto avverso la sentenza della CTP di Genova, che aveva accolto il ricorso proposto da R.R. volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di diniego espresso dall’Ufficio per mancato perfezionamento del condono, L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, a seguito di ritardato versamento delle rate successiva alla prima. La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con l’unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, atteso che la CTR ha errato nel ritenere perfezionata la procedura di condono in ipotesi di pagamento ritardato delle rate successive alla prima.

2. Il motivo è fondato. Parte ricorrente illustra che in data 11.6.2003, R.R. presentava dichiarazione della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, per definire i ritardati ed omessi versamenti relativi agli anni di imposta 2000 e 2001 e che due delle rate successive alla prima venivano versate in ritardo, precisamente una in data 30.12.2003, anzichè entro il 30.11.2003, mentre la quarta rata in data 30.12.2004, anzichè entro il 30.11.2004.

Questa Corte con indirizzo ampliamente condiviso, a cui si intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, relativo alla possibilità che gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate vengano definiti mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale, come invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario; con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del “quantum” esattamente indicato nell’importo specificato nelle dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se è integrale e tempestivo per tutte le rate. Si è, infatti, affermato il principio secondo il quale: “In tema di condono fiscale, incorre nella decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis, il contribuente che abbia provveduto al versamento delle somme dovute con ritardo, qualora questo, anche se modesto (nella specie, di un giorno), non si giustificato” (Cass. n. 10309 del 2013).

Ne consegue che, in ipotesi di pagamento rateale previsto dall’art. 9 bis (come modificato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, recante legge finanziaria per il 2004), il condono – in quanto rimesso alla mera attività di liquidazione e versamento della somma da parte del contribuente – produce la definizione del rapporto tributario e sanzionatorio soltanto con l’integrale pagamento delle rate dovute nei termini prescritti dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comma 1, essendo legittimata l’Amministrazione finanziaria, in difetto del perfezionamento della procedura condonistica, al recupero dell’originaria imposta dovuta (ovvero al residuo dell’importo, tenuto conto degli eventuali versamenti parziali delle rate) ed alla applicazione delle conseguenti sanzioni pecuniarie (Cass. n. 20745 del 2010; Cass. n. 19546 del 2011; Cass. n. 21364 del 2012; Cass. n. 25238 del 2013), non essendo consentita, stante il divieto opposto dall’art. 14 preleggi, l’applicazione analogica di norme relative alla medesima legge n. 289 del 2002, ma disciplinanti forme diverse di condono (Cass. n. 21364 del 2012; Cass. n. 25238 del 2013). Nè è prospettabile in caso di mancato tempestivo pagamento, anche solo dell’ultima rata indicata nella dichiarazione integrativa, una differente modalità di irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per l’illecito D.Lgs. n. 471 del 1991, ex art. 13 (Cass. n. 20745 del 2010; Cass. n. 19546 del 2011; Cass. n. 10650 del 2013).

Nel caso in esame il pagamento delle rate di condono effettuate in ritardo non consente di ritenere perfezionata la procedura di definizione. Si è, infatti, sostenuto che: “In tema di condono fiscale, incorre nella decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis, il contribuente che abbia provveduto al versamento delle somme dovute con ritardo, qualora questo, anche se modesto (nella specie di un giorno), non sia giustificato (Cass. n. 10309 del 2013).

3. La sentenza della CTR non si è uniformata ai suindicati principi di diritto laddove si è ritenuto perfezionata la sanatoria, stabilendo altresì la configurabilità del ravvedimento operoso del D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 13, nella fattispecie non applicabilerproprio in ragione dei principi sopra espressi.

4. Il ricorso va, pertanto, accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. In ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità con riferimento all’epoca della instaurazione della lite, le spese di giudizio di ogni fase e grado vanno interamente compensate tra le parti.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente, compensa le spese di lite ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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