Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16553 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2011, (ud. 30/06/2010, dep. 28/07/2011), n.16553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di San Benedetto del Tronto (AP), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via F. Denza n. 20

presso lo studio dell’avv. del FEDERICO Lorenzo che lo rappresenta e

difende in forza della procura speciale rilasciata a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

la s.a.s. LIDO AZZURRO di Sacchini Pierino & C, con sede in

(OMISSIS)) al (OMISSIS);

– intimata –

AVVERSO la sentenza n. 15/09/06 depositata il 13 marzo 2006 dalla

Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

Fatto

OSSERVA

LA CORTE:

letto il ricorso con il quale il Comune di San Benedetto del Tronto (AP) – premesso che con nota del 9 novembre 2001 aveva comunicato alla sas LIDO AZZURRO di Sacchini Pierino & C. di non poter accogliere l’istanza di rimborso dell’ICI, corrisposta per l’anno 2000, relativa ad uno “stabilimento balneare” perchè “i concessionari demaniali sono titolari di un diritto reale sui beni esistenti su area demaniale e, come tali, soggetti all’ICI sin dal 1993” – chiede di cassare la sentenza n. 15/09/06 (depositata il 13 marzo 2006) con la quale la Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha rigettato il suo appello avverso la sfavorevole decisione di primo grado, denunziando:

(1) “violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, lett. g), e art. 21”, chiedendo (“quesito di diritto”);

(a) “se può essere considerato provvedimento impugnabile l’atto con cui il Comune rigetta la richiesta di rimborso in modo inequivocabile, pur non contemplando il predetto atto l’indicazione dell’autorità cui ricorrere e del termine entro cui proporre il ricorso” e (b) “se, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 19, lett. g), il provvedimento con cui è stato negato in modo esplicito il diritto al rimborso debba essere impugnato, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, pur in difetto delle indicazioni dell’autorità cui ricorrere e del termine perla proposizione del ricorso”;

(2) “omessa motivazione circa un fatto controverso”, assumendo essersi la “decisione impugnata … limitata) ad affermare laconicamente la equivocità e non intelligibilità del provvedimento di diniego, senza … giustificare … tali assunti, soprattutto alla luce delle ferme obiezioni” di esso Comune;

(3) “violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1 e 2, nella formulazione … ante novella introdotta con la L. n. 388 del 2000”, chiedendo (“quesito di diritto”);

“se, ante novella ex lege … 2000 n. 388, sia soggetto passivo ICI, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, 3, comma 1, il concessionario di bene demaniale, in forza dell’atto concessorio titolare di un diritto reale, ovvero se debba escludersi tout court la sua soggettività passiva a prescindere da qualsiasi indagine circa la natura del diritto nascente dalla concessione”;

(4) “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, affermando che “un’attenta analisi dell’atto di concessione” n. 21/2000 (secondo il quale “è consentito alla … concessionaria “di occupare un tratto di suolo demaniale … allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare ad uso pubblico … costituito da chiosco-bar …””) , “così come integrato nel suo contenuto dalle disposizioni del codice della navigazione e del codice civile”, “avrebbe portato … i giudici di appello a concludere nel senso della configurabilità in capo alla LIDO AZZURRO sas in termini di diritto reale di superficie e, dunque, della sua assoggettabilità all’ICI”;

RILEVATO CHE:

per la Commissione Tributaria Regionale la società “non era tenuta al pagamento dell’ICI” perchè “concessionaria di beni demaniali, subentrata nella concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 46 cod. nav., allo scopo di mantenere un già esistente stabilimento balneare ad uso pubblico”;

sul tema, di recente le sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 3692 depositata il 16 febbraio 2009), confermando precedenti conformi orientamenti di questa sezione (nella stessa richiamati), con osservazioni pienamente convincenti, esclusa la natura retroattiva della stessa, ha statuito che “la fattispecie considerata dalla norma” dettata dalla L. 23 dicembre 2000, n. 348, art. 18 (comma 3) “come … reso palese dal tenore letterale della disposizione”, “riguarda … il mero concessionario di area demaniale, precedentemente di certo non soggetto all’imposta, ma non il proprietario di un immobile costruito, in forza di concessione, su un’area demaniale perchè esso “proprietario”, “secondo la giurisprudenza di questa Corte”, doveva ritenersi già soggetto ad ICI” in quanto “come si sottolinea(to) … con chiarezza, da ultimo, nelle sentenze 22757/04 e 8637/05” “il provvedimento amministrativo di concessione ad aedificandum su un area demaniale può in astratto dare luogo sia ad un diritto di natura reale, riconduci bile alla proprietà superficiaria (cfr. Cass. J718/07 e 21054/07, proprio con riferimento all’ipotesi di stabilimento balneare), sia ad un diritto di natura personale, che possa essere fatto valere nei confronti del solo concedente, gravando sulla parte che invoca tale seconda configurazione giuridica l’onere di dedurre chiari indici rilevatori (Cass. 4402/98, 7300/01, 9938/08), tra i quali rilievo decisivo deve essere attribuito alla destinazione dell’opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto, dato che è evidente che, se essa torna nella disponibilità del concedente, ci troviamo in presenza di un rapporto obbligatorio (così Cass. 22757/04)”;

RITENUTO CHE:

il ricorso – come evidenziato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. ritualmente notificata il 19 maggio 2011 al ricorrente che nulla ha controdedotto – si palesa manifestamente infondato perchè:

(1) questa sezione (sentenza 30 luglio 2008 n. 20634, per la quale “deve … escludersi che possa ritenersi l’intempestività di un ricorso proposto avverso un atto che non rechi le indicazioni, prescritte dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 2, e ora dalla L n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, concernenti la commissione tributaria alla quale proporre il ricorso, nonchè i termini e le modalità per ricorrere”, oltre che le sostanzialmente conformi decisioni 5 maggio 2010 n. 10822 e 28 gennaio 2010 n. 1823) ha già risposto negativamente al quesito di diritto posto al punto (b) del primo motivo e tanto determina l’assorbimento (attesa la conseguente legittimità di una impugnazione tardiva) del quesito sub (a) dello stesso motivo;

(2) il secondo motivo investe una osservazione della sentenza impugnata che non assume alcun autonomo effetto decisorio perchè la pretesa tributaria non è stata annullata per vizio di motivazione dell’atto di diniego del rimborso ma unicamente per l’affermata insussistenza della soggettività passiva in caso alla società, con conseguente evidente carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) del Comune alla modifica della stessa;

(3) l’accertamento compiuto dal giudice di appello secondo cui la società era “concessionaria di beni demaniali, subentrata nella concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 46 cod. nav., allo scopo di mantenere un già esistente stabilimento balneare ad uso pubblico”, confermata dallo stesso Comune (avendo questo esposto che nell'”atto di concessione” n. 21/2000 è stato “consentito alla …

concessionaria “di occupare un tratto di suolo demaniale … allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare ad uso pubblico …

costituito da chiosco-bar …”) manifestamente esclude la sussistenza del vizio motivazionale (“omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”) denunziato con il quarto motivo (il cui esame si palesa pregiudiziale rispetto alla terza doglianza perchè attiene alla identificazione della concreta situazione fattuale, che, come noto, costituisce il necessario presupposto logico della identificazione della sua regolamentazione giuridica, come efficacemente espresso dal brocardo “da mihi factu, dabo tibi ius”) perchè il brano della concessione ritenuto significativo dall’ente territoriale che lo ha riprodotto non offre nessun elemento, nè di fatto nè di diritto, per l’addotta “configurabilità in capo alla LIDO AZZURRO sas … di diritto reale di superficie”;

(4) l’infondatezza del quarto motivo fa venir meno il fatto (“concessionario di bene demaniale, in forza dell’atto concessorio titolare di un diritto reale”) su cui si basa il quesito di diritto formulato a conclusione del terzo;

nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA