Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16553 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 11/06/2021), n.16553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17916/2019 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in Via Fermi n. 3,

Civitanova Marche, presso l’avv. Giuseppe Lufrano, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione

Internazionale Foggia, Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2808/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.S., cittadino della Nigeria, ricorre con tre motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 4 dicembre 2018 che rigettava la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente affermava di essere cristiano e di aver lasciato il paese di origine perchè, dopo la morte del padre nel (OMISSIS), appreso nel corso del funerale che quest’ultimo lo aveva indicato quale suo successore nella confraternita degli “(OMISSIS)”, avendo egli rifiutato, era stato malmenato da membri della confraternita presenti e poi minacciato di morte.

La Corte valorizzava innanzitutto la non attendibilità del racconto per la presenza di elementi di contraddizione (vaghezza del narrato, tempo intercorso tra il presunto episodio e l’allontanamento dal paese, incongruenza tra la presunta notorietà del ruolo del padre e la segretezza della setta, permanenza della moglie e della figlia del richiedente nel paese di origine senza alcun rischio) e comunque la valenza privata della vicenda. Escluso il ruolo di rifugiato, era escluso anche il rischio in caso di rientro nel paese di origine non essendo sufficiente il riferimento a generiche situazioni locali che non coinvolgono il singolo. La situazione dell’area di provenienza all’interno della Nigeria, peraltro, è tale da non consentire dubbi sull’assenza di conflitti armati.

Infine, escludeva la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non essendo stata dedotta alcuna seria situazione soggettiva per ritenere il richiedente quale soggetto vulnerabile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 27, comma 1 bis, per aver affermato che le dichiarazioni del ricorrente restano confinate nei limiti di una vicenda privata.

Il motivo, peraltro formulato con argomenti del tutto generici, è manifestamente infondato. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, La Corte di appello non si è limitata ad affermare il carattere privato della vicenda riferita dal richiedente ma ha considerato innanzitutto la sostanziale inattendibilità delle circostanze riferite e che, in tale caso, non ricorrono le condizioni per l’attivazione dei poteri ufficiosi. Il ricorso non affronta il tema della correttezza del giudizio di inattendibilità e, quindi, non pone in contestazione il fondamento della decisione.

Con il secondo motivo di deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per essere stata negata la protezione sussidiaria in assenza di una indagine sulle condizioni di pericolo esistente in patria.

La dedotta violazione sicuramente va esclusa, in quanto la Corte di appello, facendo riferimento a fonti informative adeguate, ha dato atto della assenza di condizioni di rischio significative nell’area di provenienza del richiedente. Il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche in senso contrario utilizzando informazioni frammentarie, peraltro finalizzate ad un giudizio di merito qui non consentito.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non essere stato riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il mezzo rileva le condizioni di vulnerabilità del ricorrente in caso di rientro forzoso in patria; è mancata una indagine al riguardo.

Il ricorso al riguardo non considera ancora una volta che la premessa del ragionamento del giudice di appello è la non credibilità delle vicende personali riferite da O.. La Corte ha considerato che, una volta escluse quelle condizioni che fondavano il rischio di persecuzione in patria, non si rilevano nella prospettazione del richiedente situazioni specifiche di vulnerabilità tali da comportare la necessaria comparazione con la situazione di vita raggiunta dal richiedente in Italia. Il motivo, pertanto, si risolve in una generica richiesta di un nuovo accertamento, non consentito in questa sede.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,

da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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