Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16553 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29832-2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI, SERGIO PREDEN,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avversa la sentenza n. 1480/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/12/2009 r.g.n. 996/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/05/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito ANTONINI GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Col presente ricorso l’Inps impugna la sentenza del 13/11 – 11/12/2009 con la quale la Corte d’appello di Firenze l’ha condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado del giudice del lavoro del Tribunale di Arezzo, ad operare la rivalutazione contributiva ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13 in favore di diversi lavoratori, tra i quali, per quel che qui interessa, l’odierno controricorrente M.L., assumendo che quest’ultimo ha lavorato come artigiano in proprio dal mese di febbraio del 1981 al mese di febbraio del 1987, per cui di tale periodo non poteva tenersi conto ai fini del beneficio oggetto di causa, riservato ai lavoratori dipendenti. Ne consegue, secondo l’Inps, che i residui periodi di esposizione agli effetti nocivi dell’amianto svoltisi in regime di subordinazione, cioè quelli compresi tra il 6/6/1973 ed il 7/6/1977 e tra l’11/6/1979 ed il 14/2/1981, erano Insufficienti ai fini del invocata rivalutazione contributiva a causa del mancato superamento del limite normativo di esposizione decennale agli effetti nocivi dell’amianto.

Sulla scorta di tale motivo l’Inps chiede la cassazione dell’impugnata sentenza, al cui accoglimento si oppone il M. con controricorso.

L’Inps deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo l’Inps censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che la Corte d’appello di Firenze ha erroneamente disposto la rivalutazione contributiva in favore di M.L. anche in relazione ai periodi in cui quest’ultimo aveva pacificamente lavorato come artigiano in proprio dal mese di febbraio del 1981 a quello di febbraio del 1987. Precisa il ricorrente che tale circostanza era stata attestata dalla stessa difesa del M. ed era stata accertata dal consulente tecnico d’ufficio, per cui la Corte di merito non avrebbe potuto tener conto, ai fini della rivalutazione contributiva di cui trattasi, dell’arco temporale impegnato nello svolgimento di lavoro autonomo, mentre gli altri periodi di tempo interessati dallo svolgimento di lavoro dipendente, cioè giugno 1973 – giugno 1977 e giugno 1979 – febbraio 1981, non consentivano di ritenere superata la prevista soglia di esposizione decennale all’amianto.

Il motivo è fondato.

Invero, questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. sez. lav. n. 5082 del 10.4.2002) che “la maggiorazione del periodo lavorativo ai fini pensionistici, prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13 in favore dei lavoratori dipendenti del settore dell’amianto esposti al rischio di malattia per oltre dieci anni, non è applicabile ai lavoratori autonomi, atteso che la finalità di tale beneficio (cioè l’agevolazione del prepensionamento per i lavoratori a rischio di disoccupazione a seguito della cessazione dell’attività delle aziende obbligate alla dismissione dell’amianto dal ciclo produttivo) non trova riscontro per lavoratori, quali quelli autonomi, non vincolati ad una determinata attività e in grado di sostituire, per l’espletamento del lavoro, i materiali contenenti la sostanza nociva con altri materiali reperibili sul mercato; nè tale applicabilità potrebbe derivare dalla modifica dell’ottavo comma dell’art. 13 citato da parte del D.L. 5 giugno 1993, n. 169, convertito nella L. 4 agosto 1993, n. 271, dato che il riferimento ai “lavoratori”, senza alcuna specificazione relativa alla dipendenza da imprese che estraggono o utilizzano l’amianto, deve intendersi preordinato, anche alla stregua dei lavori parlamentari, alla estensione del beneficio non già a tutti i lavoratori, compresi quelli autonomi, bensì ai lavoratori dipendenti già esposti per oltre un decennio al rischio dell’amianto e successivamente trasferiti ad altre imprese”.

Questa stessa Corte ha poi ribadito (Cass. sez. lav. n. 11110 del 26.7.2002) che “dal tenore letterale e dalle vicende modificative della L. n. 257 del 1992 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) si evince che il beneficio pensionistico della rivalutazione dei periodi assicurativi di cui all’art. 13, comma 8, della legge si applica soltanto ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei lavoratori autonomi, non sussistendo dubbi di legittimità costituzionale in considerazione sia delle peculiarità che differenziano le due categorie, sia delle particolari condizioni in cui operano i lavoratori dipendenti, costretti a svolgere la loro attività nell’ambiente e con gli orari prescelti dal datore di lavoro e impossibilitati a ricorrere a misure di protezione contro l’azione nociva dell’amianto che non siano quelle apprestate dall’azienda”.

Ne discende, altresì, che non ha alcun pregio l’attuale richiesta del controricorrente di vedersi riconosciuto il beneficio in esame limitatamente alla contribuzione versata nel periodo di svolgimento dell’attività di lavoro subordinato, posto che tale beneficio è previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni.

Pertanto il ricorso va accolto con conseguente rigetto della domanda di rivalutazione contributiva proposta da M.L..

Un tale tipo di decisione può essere adottato da questa Corte non essendo necessari, nella fattispecie, ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. L’alterno esito del giudizio nelle fasi di merito e di legittimità induce questa Corte a ritenere interamente compensate tra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di M.L.. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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