Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16553 del 02/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 16553 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24444-2010 proposto da:
GIROLAMODIBARI

MICHELE

GRLMHL40S15E047H,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE
102, presso lo studio dell’avvocato NANNA ROCCO
(ST.NANNA VITO), rappresentato e difeso dagli
avvocati SCARDIGNO GIUSEPPE, DE SIMONE FRANCESCO
ROSARIO;
– ricorrente 2013
614

contro

VERO PIETRO VREPTR60P20E047Z, domiciliato in ROMA ex
lege, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato CIVES FRANCESCO;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 02/07/2013

avverso la sentenza n. 436/2010 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 13/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/03/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;

resistente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito l’Avvocato CIVES Francesco, difensore del

RILEVATO CHE
1. –

Michele Girolamodibari convenne in giudizio Pietro Vero

chiedendone la condanna al rilascio di un locale a piano terra sito
in Giovinazzo, via Beato Nicola Paglia n.2. dal medesimo detenuto

Faceva presente di avere acquistato in data 14 aprile 1994
l’immobile summenzionato da Raffaella Vero, che ancor prima di
alienarlo l’aveva dato a titolo di precario al fratello Leonardo Vero,
che ne aveva successivamente consegnato le chiavi al convenuto.
Pietro Vero si oppose alla domanda contestando la proprietà del bene in
capo all’attore, assumendo che esso non apparteneva in via esclusiva alla
dante causa, Raffaella Vero, essendo caduto in comunione per
successione di un comune ascendente tra i fratelli Raffaella e
Giuseppe Vero; che

comunque esso convenuto lo possedeva da oltre

vent’anni.
Con sentenza del 13 febbraio 2004 il tribunale di Bari accolse la
domanda.
La Corte di appello di Bari, con sentenza n.436 del 13 aprile
– 2010, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal convenuto
e in riforma della decisione di primo grado, respinse la
domanda proposta dall’attore. Secondo i Giudici la deduzione
del convenuto di un contrastante diritto dominicale sul bene
aveva trasformato l’azione personale di restituzione avanzata
dall’attore in azione di rivendica, con conseguente necessità per
– l’attore di dimostrare la proprietà del bene fornendo la prova del
1

sine titulo.

suo acquisto a titolo originario, e che, dalla consulenza tecnica
d’ufficio, era risultato che il bene in contestazione, per
effetto di diverse successioni ereditarie, apparteneva a Vera
Raffaella, dante causa dell’attore, soltanto per la quota di 3/144,

non rappresentava titolo idoneo a fare acquistare a quest’ultimo
il diritto di proprietà dedotto a fondamento della domanda.
2.-

Girolamodibari Michele ricorre per la cassazione di questa

sentenza, affidandosi ad un unico articolato motivo.
Pietro Vero ha resistito con controricorso, depositando memoria
illustrativa.
3.-

Con l’

unico motivo Michele Girolamodibari,

lamentando

violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 24
Cost., 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., censura la sentenza
impugnata per avere indebitamente modificato i termini della
controversia ritenendo che, a seguito dell’eccezione del convenuto
che contestava la titolarità del bene in favore dell’attore,
l’azione da lui proposta si sarebbe trasformata da personale in
– reale, con conseguente onere a suo carico di dimostrare l’
acquisto a titolo originario. In realtà, l’azione proposta
dall’attore aveva avuto fin dall’origine carattere personale,
essendo stata dedotta a fondamento della domanda la detenzione non
titolata ma abusiva dell’immobile

de quo da parte del convenuto.

La titolarità del bene, pertanto, era stata da lui allegata a
‘ sostegno della propria legittimazione ad agire e non come fatto
2

sicché il trasferimento da questa effettuato in favore dell’attore

costitutivo della domanda. La diversa qualificazione della stessa
operata dal giudice di merito era del resto in contrasto con
l’orientamento assolutamente dominante della giurisprudenza di
legittimità, secondo cui, in tema di difesa della proprietà,

quella reale di rivendicazione, dal momento che con essa l’istante
non mira ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà, del
quale non deve fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna
del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione
dell’avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir
meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l’insussistenza
“ab origine” di qualsiasi titolo; con l’effetto che la difesa del
convenuto, che pretenda di essere proprietario del bene in
contestazione, non è idonea a trasformare in reale l’azione personale
proposta nei suoi confronti e non può essere l’attore onerato della
“probatio diabolica” della rivendica.

OSSERVA
a) Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha
chiesto il rilascio dell’immobile, acquistato con l’atto di vendita del
14 aprile 1994 stipulato con Raffaella Vero, deducendo a fondamento
della domanda che il convenuto Pietro Vero era un detentore sine titulo.
b) A sostegno della natura personale dell’azione proposta, ha invocato il
costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: l)
‘ in tema di difesa della proprietà, l’azione di rivendicazione e quella di
3

l’azione personale di restituzione ha natura e presupposti diversi da

••

restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero
della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti
diversi: con la prima, di carattere reale, l’attore assume di essere
proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro

previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di
natura personale, l’attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale
diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad
ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla
dimostrazione dell’avvenuta consegna in base ad un titolo e del
successivo venir meno di questo per qualsiasi causa,

o

ad allegare

l’insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo; 2) in tale seconda
ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del
bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l’azione
personale proposta nei suoi confronti.
c)

La risoluzione

dell’azione

della controversia dipende dalla qualificazione

originariamente

proposta dall’attore (azione reale di

rivendicazione ovvero personale di restituzione con il relativo diverso
” onere probatorio), dovendo qui anticiparsi che non è certamente
condivisibile la tesi accolta dalla Corte di appello (in base, peraltro,
a un isolato precedente di legittimità),

laddove

ha ritenuto che la

difesa del convenuto trasformerebbe la natura dell’ azione proposta dall’
attore.
La questione di massima che si pone è :

“se debba qualificarsi come

personale e non reale l’azione con la quale l’attore chieda 11 rilascio
4

chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso,

di un immobile detenuto dal convenuto sine titulo, del quale assuma di
essere proprietario senza peraltro chiedere anche l’accertamento della
proprietà del bene, ovvero se l’azione personale di restituzione sia
configurabile esclusivamente nell’ipotesi di invalidità o inefficacia del

d) Occorre innanzitutto chiarire che l’orientamento richiamato dal
ricorrente si è sostanzialmente delineato nei termini che qui interessano
con le decisioni di cui alle sentenze Cass. n. 4416/2007, n.2908 del
2001 e n. 13605/2000.
Peraltro, Cass. n. 4416/2007 e n.13605/2000, nel qualificare come azione
personale di restituzione

anche

quella in cui fosse stata dedotta

l’insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo

della detenzione,

avevano, in realtà, esaminato e analizzato fattispecie in cui l’azione
personale di restituzione nasceva dal venir meno del titolo in base al
quale era stata dall’attore trasferita al convenuto la detenzione del
bene, di guisa che la decisione era formulata in relazione a una
obbligazione di restituzione; tali sentenze, nel formulare i principi
sopra menzionati, richiamavano in proposito Cass. 7162/1991; 8895/1987 ;
– 439/1985 che, peraltro, si erano limitate a fare riferimento alla natura
(personale) dell’azione

esclusivamente nel caso in cui fosse venuto meno

il (preesistente) titolo della detenzione senza fare alcun cenno alla
detenzione ab origine sine titulo.
Con la sentenza n.2908 del 2001, richiamata da Cass. 4416/2007,

la S.C.

– nel delineare le differenze fra l’azione (reale) di rivendicazione
e quella (personale) di restituzione – affermava in modo particolare la
5

titolo in base al quale al convenuto sia stata trasferita la detenzione”.

natura personale non soltanto delle azioni basate sul venir meno della
validità o efficacia del titolo, in virtù del quale l’attore aveva
trasferito la detenzione del bene di cui chiedeva il rilascio, ma anche
di quelle fondate su una detenzione ab origine sine titulo sul rilievo

proprietario senza chiedere anche l’accertamento della proprietà.

Tale

principio è stato ribadito ancora da Cass. 1929/2009 mentre Cass.
884/2011, nel pronunciarsi in ordine alla domanda diretta ad ottenere
la rimozione della situazione lesiva del diritto di proprietà, non
accompagnata dalla contestuale richiesta di declaratoria del diritto
reale, ha affermato che la stessa esorbita dai limiti della “negatoria
servitutis” e può assumere la veste di azione di reintegrazione in forma
specifica di natura personale se è intesa al ristabilimento di
un’attività esercitata sulla base del diritto di proprietà, in quanto
l’azione si fonda sul diritto di credito conseguente alla lesione del
diritto reale, confermando che, in tal caso, la difesa del convenuto che
pretenda di essere proprietario del bene in contestazione non è idonea a
trasformare l’azione personale in reale, poiché la controversia va decisa
– con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, né la semplice
contestazione da parte del convenuto può porre a carico dell’attore il
più gravoso onere della prova dell’azione di rivendicazione (c.d.
“probatio diabolica”).
Peraltro, va segnalato che in senso contrastante alla giurisprudenza di
legittimità che si è esaminata si è di recente pronunciata Cass. 705/2013
secondo cui “la domanda con cui l’attore chieda di dichiarare abusiva ed
6

che l’attore si era limitato a chiedere il rilascio, affermandosi

illegittima l’occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del
convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed
al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria
pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la

medesimo convenuto, non dà luogo ad un’azione personale di restituzione,
e deve qualificarsi come azione di rivendicazione’.
e) Orbene, sulla qualificazione della natura dell’azione – quando
l’attore chieda il rilascio del bene detenuto

sine titulo del quale

assuma di essere proprietario senza peraltro chiederne anche
l’accertamento della proprietà

il Collegio ritiene necessario un

maggiore approfondimento della questione, essendo stata in tal caso
esclusa dalla dominante giurisprudenza sopra richiamata la
configurabilità dell’azione di rivendicazione di cui all’art. 948 cod.
civ., senza che tali decisioni sembrano essersi soffermate ad analizzare
la peculiarità della fattispecie in oggetto.
Infatti se, da un canto, sono senz’altro condivisibili le considerazioni
che vengono svolte a proposito della natura personale delle azioni di
rilascio, quando siano fondate su una obbligazione restitutoria
derivante dal venir meno di un titolo legittimante la detenzione
trasferita al convenuto, e che la difesa del convenuto, che invochi la
proprietà del bene, non può trasformare in reale la natura personale
dell’azione proposta all’attore, dall’altro, non si comprende come la
mera deduzione dell’istante di essere proprietario di un bene detenuto
sine titulo dal convenuto ovvero l’allegazione di tale detenzione siano
7

consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il

circostanze idonee a qualificare come personale un’azione, che
evidentemente si fonda

esclusivamente sul

diritto di proprietà

dell’attore, non essendo dedotto – per definizione – alcun rapporto, in
base al quale sia stata trasferita la detenzione del bene al convenuto,

invero, il fatto costitutivo dell’azione è, in tal caso, soltanto il
diritto di proprietà del quale l’attore, ex art. 2697 cod. civ., deve
offrire la prova – a meno che non sia stato oggetto di contestazione posto che tale accertamento costituisce l’antecedente logico-giuridico
necessario per decidere la (consequenziale) domanda di rilascio del bene
detenuto dal convenuto, essendo perciò irrilevante che l’attore non abbia
formulato una espressa domanda di accertamento della proprietà. Ma,
allora, andrebbe chiarito il fondamento normativo in base al quale sia da
qualificare come personale un’azione di cui sembrerebbero piuttosto
sussistenti proprio i presupposti dell’azione prevista dall’art. 948 cod.
civ.
Pertanto, appare opportuna la trasmissione degli atti al Primo Presidente
perché valuti l’opportunità di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte dispone trasmettersi gli atti al Primo Presidente perché valuti
l’opportunità di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 marzo 2013
.11
Presidente
t

il quale quindi non ha alcuna obbligazione nei confronti dell’ attore. Ed

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA