Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16552 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2011, (ud. 30/06/2010, dep. 28/07/2011), n.16552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di San Benedetto del Tronto (AP), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via F. Denza n. 20

presso lo studio dell’avv. del FEDERICO Lorenzo che lo rappresenta e

difende in forza della procura speciale rilasciata a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

(7) C.M., residente in (OMISSIS))

alla Via (OMISSIS), elettivamente domiciliata, nel giudizio di

appello, in Ancona alla Via Piave n. 1 presso lo studio Kogoj-Sgarbi,

e (2) la s.p.a. ANCONA TRIBUTI, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in San Benedetto del Tronto

(AP) alla Via della Liberazione n. 190;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5/04/06 depositata il 14 marzo 2006 dalla

Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

Fatto

OSSERVA

LA CORTE:

letto il ricorso con il quale il Comune di San Benedetto del Tronto (AP) – premesso che il 4 luglio 2003 esso ente aveva provveduto al “recupero”, mediante iscrizione a ruolo, “degli interessi e della ulteriore sanzione” dovuti da C.M. per aver la stessa versato il 14 marzo 2001 solo l’imposta (ICI relativa agli anni dal 1993 al 1998) e la sanzione (nella misura agevolata di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, comma 4) indicata negli “avvisi di accertamento” notificati il 21 dicembre 2000 -, riprodotto “uno dei sei avvisi di accertamento notificati”, chiede di cassare la sentenza n. 5/04/06 (depositata il 14 marzo 2006) – con la quale la Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha accolto l’appello della contribuente (annullando la “cartella di pagamento”) – per (a) “violazione del D.Lgs. n. 504 … 1992, art. 14, comma 4″, chiedendo Cquesito di diritto”) “se l’ignoranza della legge, nella fattispecie del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, comma 4, in presenza di inequivoche indicazioni nell’atto di accertamento sulle modalità ed i tempi per provvedere al versamento dell’ICI accertata e della sanzione in misura ridotta, può essere invocata dal contribuente per giustificare (e legittimare) il versamento dei soli interessi, calcolati sino alla data prevista per la definizione agevolata, e della sanzione nella misura ridotta ad un quarto, pur oltre i termini previsti per la definizione in via agevolata, con conseguente illegittimità della iscrizione a ruolo… dei maggiori interessi e della maggiore sanzione”, e (b) “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo”, per essere l'”insufficiente e fuorviante informazione trascritta negli atti” circa il termine entro cui effettuare il versamento dell’imposta e della sanzione per potere usufruire della definizione agevolata”, ritenuta dal giudice di appello, “in stridente ed evidente contrasto con il tenore letterale degli avvisi di accertamento”;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2010 dal Cons. Dr. D’ALONZO MICHELE;

RILEVATO CHE nell’atto impositivo riprodotto nel ricorso per cassazione si legge:

(a) “se il pagamento viene effettuato entro il termine per la proposizione del ricorso si ha diritto alla riduzione ad un quarto della sola sanzione su denuncia irrogata”;

(b) “solo se il pagamento viene effettuato entro il termine per la proposizione del ricorso si può aderire al presente avviso utilizzando l’allegato bollettino”;

la Commissione Tributaria Regionale – dopo avere esposto (a) che “gli avvisi di accertamento … hanno informato la contribuente che il pagamento di quanto dovuto al Comune doveva essere versato entro 90 giorni dal ricevimento degli avvisi stessi” e (b) che “la contribuente pagava in misura agevolata il 14 marzo 2001” i “sei avvisi di accertamento notificati il 21 dicembre 2000” – ha accolto il gravame affermando (1) che “non risulta chiaramente espressa l’ulteriore comunicazione circa l’onere aggiuntivo di interessi di mora e di sanzioni pecuniarie derivanti da un pagamento effettuato in un termine più breve rispetto a quello palesemente indicato nell’atto, se non attraverso una operazione ermeneutica non facilmente effettuabile da tutti i contribuenti” e (2) che “la volontà della contribuente è stata quella di pagare l’imposta dovuta, nei termini e nei modi riportati negli avvisi di accertamento” per cui “la successiva cartella relativa agli interessi di mora e sanzioni, appare iniqua se rapportata all’adesione della contribuente alla pretesa fiscale notificata … e all’insufficiente e fuorviante informazione trascritta negli atti circa il termine “per la proposizione del ricorso “, fatto decorrere per mancanza di contestazione”;

RITENUTO CHE:

per il D.Lgs., art. 14, comma 4 “le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione”;

“secondo il consolidato orientamento di questa Corte” (Cass., trib., 20 febbraio 2009 n. 4150), “alta perentorietà di un termine non ostano nè l’inespressa indicazione in tal senso nè la mancata comminatoria di specifiche sanzioni in caso di suo mancato rispetto, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza”;

il riprodotto dato normativo impone di ritenere che il pagamento, nel termine (“per ricorrere alle commissioni tributarie”, quindi di sessanta giorni stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1) fissato dalla norma, della sanzione nella misura ridotta prevista non costituisce affatto soltanto una modalità di esecuzione ma rappresenta il presupposto fondamentale ed imprescindibile per la fruizione della riduzione della sanzione la quale, conseguentemente ed in mancanza, è dovuta per l’intero;

il disposto del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 4, secondo cui “l’ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile”, deve essere univocamente letto alla luce delle complessive osservazioni contenute nella sentenza 24 marzo 1988 n. 364 della Corte Costituzionale (dichiarativa della incostituzionalità dell’art. 5 c.p. “nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile”), in ordine ai “criteri” ed ai “precetti” (individuati dallo stesso giudice delle leggi) in base ai quali stabilire la “inevitabilità” dell’ignoranza della legge;

le osservazioni che precedono – contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., ritualmente notificata al ricorrente il 19 maggio 2011- evidenziano la manifesta fondatezza del ricorso (avendo lo stesso giudice di appello constatato che il pagamento è avvenuto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica);

la sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata perchè fondata sull’evidenziato errore di diritto;

non richiedendo nessun ulteriore accertamento di fatto la causa va decisa nel merito da questa Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c.: il ricorso di primo grado della contribuente è destituito di fondamento e, pertanto, deve essere respinto;

le spese dell’intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in considerazione della peculiarità della fattispecie.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado;

compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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