Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16552 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. I, 14/07/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 14/07/2010), n.16552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13482/2008 proposto da:

C.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CHIANA 87, presso l’avvocato MONELLO Nunziata, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAGRO FRANCESCO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositato il

18/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E MOTIVI

Ritenuto che la Corte di appello di Messina, con decreto del 19 marzo 2008, ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere a C.C. un indennizzo di Euro 2.000,00,oltre agli interessi legali per l’irragionevole durata di un procedimento in materia di contratto simulato iniziato davanti al Tribunale di Siracusa con ricorso del 13 marzo 1997, concluso con sentenza dell’8 maggio 2002 ed in appello con sentenza 14 settembre 2006 della Corte di appello di Catania, osservando: a) che il giudizio non avrebbe dovuto durare più di 5 anni, di cui tre per il giudizio di primo grado; b) che la sua durata aveva quindi ecceduto di altri 4 anni circa quella ritenuta dalla CEDU;per cui doveva essere liquidato il danno non patrimoniale in misura equitativa corrispondente ad Euro 2.000,oltre interessi.

Che il C., per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso affidato a 3 motivi, con i quali,deducendo violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU, degli artt. 1223 e 1226 cod. civ., nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ha censurato la decisione: sia nel calcolo della durata ragionevole del processo, che nella liquidazione del quantum nell’importo di soli Euro 2.000,00; e che il Ministero ha resistito con controricorso, osserva A) Che è infondata la censura relativa alla durata del processo,avendo lo stesso C. riconosciuto più volte che secondo i parametri elaborati dalla CEDU un processo di normale complessità, quale quello per la simulazione di un contratto intrapreso nei suoi confronti,deve avere una durata di 3 anni in primo grado e di due anni in appello: esattamente corrispondente a quella ritenuta dal provvedimento impugnato che non ha considerato neppure i rinvii richiesti dalle parti ed ha dichiarato eccessiva e perciò indennizzabile la maggiore durata di quello in esame sia in primo grado,che in appello;

B) Che devono invece essere parzialmente accolte le altre censure in quanto questa Corte ha ripetutamente affermato anche a sezioni unite:

1)che detta legge, con specifico riferimento alla riparazione del danno non patrimoniale, richiama attraverso l’art. 2056 c.c., l’art. 1226 c.c., che prevede una valutazione con criteri equitativi, i quali possono essere commisurati, in linea generale, all’equa soddisfazione prevista dall’art. 41 CEDU; e che il giudice nazionale “può allontanarsi da un’applicazione rigorosa e formale dei criteri adottati dalla Corte”, ma pure conservando un margine di valutazione, non può liquidare somme che non siano in “relazioni ragionevoli con la somma accordata dalla Corte negli affari simili”, restando quindi fermo il suo dovere di “conformarsi alla giurisprudenza della Corte,così accordando somme conseguenti”; 2) che i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono, in conclusione, essere ignorati dal giudice nazionale anche se questi può discostarsi in misura ragionevole dalle liquidazioni effettuate a Strasburgo in casi simili: con conseguente dovere di ufficio del giudice di merito di accertare i casi simili e le eque riparazioni del danno non patrimoniale in essi operate dalla Corte di Strasburgo, avvalendosi al riguardo della collaborazione delle parti, ed in particolare dell’attore, che ha interesse a fornirgli ogni elemento utile alla determinazione del danno nella misura da lui richiesta (come del resto in altra materia consente la L. n. 218 del 1995, nell’accertamento della legge straniera).

Ritenuto che nel caso concreto il provvedimento impugnato non si è attenuto a questi principi avendo liquidato come danno non patrimoniale causato da un giudizio durato oltre 7 anni, in cui ha ravvisato,per quanto interessa il ricorrente,un ritardo di oltre 4 anni,un indennizzo di Euro 2.000,00, per l’entità dell’oggetto e per la posizione di convenuto del C..

Questa Corte, infatti, considera che la non particolare rilevanza della posta in giuoco giustifichi uno scostamento rispetto al parametro di mille Euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di 750,00 Euro, che appare invece alla Corte generalmente adeguato in particolare nei casi – come quello in considerazione – in cui la domanda di giustizia risulti accolta in modo definitivo in un ulteriore periodo che non superi quello di altri tre anni, oltre il quale sia invece giustificato ritenere che l’irragionevole durata del processo abbia comunque provocato un pregiudizio risarcibile come danno non patrimoniale nella misura di almeno mille per ogni anno di irragionevole protrazione del processo.

Il decreto impugnato va,pertanto, cassato in relazione alle censure accolte; e poichè non necessitano ulteriori accertamenti il Collegio deve decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., liquidando al C. un indennizzo che tuttavia data la non particolare rilevanza della posta in gioco, viene determinato in misura inferiore allo standard minimo indicato dalla Corte Edu di Euro 1000,00 per anno in base al parametro minimo di 750,00 Euro, per ogni anno di ritardo per i primi 3 anni di ritardo; ed in Euro 1000,00 per ciascuno di quelli residui: e perciò nella misura complessiva di Euro 3.750,00, con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale; nonchè a rifondere al ricorrente le spese processuali. Attesa la sproporzione tra la somma richiesta e quella effettivamente liquidata,il Collegio ritiene di compensare tra le parti la metà di quelle del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte,accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione,cassa il decreto impugnato e,decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere a C.C. la somma di Euro 3.750,00 con gli interessi dalla data della domanda; la condanna inoltre al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito in complessivi Euro 875,00, di cui Euro 380,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, e di metà delle spese del giudizio di cassazione liquidate nell’intero in Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, unitamente al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

 

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