Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16552 del 02/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 16552 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 8277-2007 proposto da:
ROSSI NATALINA,

ROSSI MARIANO,

ROSSI VITTORIO,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTASIO 67,
presso lo studio dell’avvocato ORSINI PAOLO GIORDANO,
che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –

2013
415

contro

ALBENSI MARGHERITA, ASHMAWI MOHAMED, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA V. BACHELET 12, presso lo
studio dell’avvocato DALLA VEDOVA CARLO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DALLA

Data pubblicazione: 02/07/2013

k

VEDOVA MARCO;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 1111/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 01/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

I

udienza del 13/02/2013 dal Consigliere Dott. FELICE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mariano, Natalina e Vittorio Rossi, proprietari in comune di Roma di un
edificio e di un terreno, gravato da servitù di passaggio in favore del
confinante fondo di proprietà di Margherita Albensi, lamentando che

strada costituente il locus servitutis, apponendovi un cancello, convenivano in
giudizio innanzi al Tribunale capitolino la Albensi c il suo avente causa,
Mohamed Ashmawi, per sentirli condannare alla rimozione del cancello e al
risarcimento dei danni.
Nel costituirsi in giudizio entrambi i convenuti deducevano che il cancello
era stato collocato in sostituzione di un altro, esistente nella medesima
posizione sin dal 1973, e domandavano in via riconvenzionale l’accertamento
dell’usucapione della proprietà della porzione di terreno contesa.
Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva quella
riconvenzionalc. L’impugnazione proposta dai Rossi era respinta dalla Corte d’appello di
Roma, con sentenza n. 1111 del 1°.3.2006.
Riteneva la Corte territoriale che mentre risultava confermata dagli stessi
appellanti la collocazione del cancello nel 1973 da parte della Albensi, non
altrettanto poteva dirsi, esaminate le risultanze testimoniali, sul fatto che ciò
fosse avvenuto previo accordo delle parti e per uno scopo comune. Così
provato il potere di fatto sulla cosa, con esso doveva dunque ritenersi
l’elemento dell’animus rem sibi habendi, che ai sensi dell’art. 1141 c.c. si
presume in colui il quale esercita detto potere.

3

quest’ultima si era appropriata di una porzione, pari a circa la metà, della

In ordine alla continuità del possesso, era del tutto irrilevante il fatto che i
due cancelli fossero stati collocati in epoche diverse, poiché nel 1993, epoca
in cui il secondo cancello era stato posto in opera, era ormai maturato
l’acquisto per usucapione, sicché i fatti successivi non avevano più rilievo.

Rossi.
Resistono con controricorso Margherita Albensi e Mohamed Ashmawi.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo d’impugnazione i ricorrenti deducono la violazione e

falsa applicazione degli artt. 1140 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
I giudici d’appello, si sostiene, non hanno considerato che la Albensi al più
godeva della strada in forza di un diritto di passaggio che le attribuiva la
detenzione e non il possesso. E anche ad ipotizzare un possesso, non vi è stato
mutamento del titolo di esso.
1.1. – Il motivo è inammissibile.
1.1.1. – E’ fermo indirizzo di questa Corte che i motivi del ricorso per
cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già
_
comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo
prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni iiiiu ve o nuovi
temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio
(Cass. n. 7981/07), a meno che tali questioni o temi non abbiano formato
oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di
appello (Cass. nn. 1474/07 e 5620/06).
1.1.2. – Nel caso di specie, non è dedotta nei motivi d’appello, così come
riportati sia nella sentenza impugnata, sia a pagg. 3-6 del ricorso,
4

Per la cassazione di detta sentenza ricorrono Mariano, Natalina e Vittorio

un’autonoma erstione riguardante l’interversio possessionis, di guisa che
questa deve senz’altro ritenersi nuova e come tale non introducibile nel
presente giudizio di legittimità a causa degli accertamenti in punto di fatto che
richiederebbe. Come pure è nuova l’allegazione secondo cui la Albensi

passaggio.
2. – Col secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 1158 c.c. Il possesso valevole per l’usucapione, vi si sostiene, deve
essere non soltanto continuato, ininterrotto e pacifico, ma anche pubblico ed
esercitato coscientemente ed intenzionalmente da parte del possessore. Nella
specie, tali situazioni non si sono mai verificate, perché nell’apposizione del
primo cancello mancava l’animus possidendi, essendo stato .4-aest’ultimo
collocato in accordo fra le parti per ragioni di salvaguardia reciproca
(protezione dei figli minori dalla vicina strada), mentre la posa in opera del
secondo da parte dell’Ashmawi è stata originata da una falsa rappresentazione
della parte venditrice, che gli aveva fatto credere di essere proprietaria della
strada. E un inganno, conclude parte ricorrente, non può essere interpretato
come espressione dell’ animus possidendi.
2.1. – Il motivo è infondato, poiché non intacca l’opposto accertamento di
puro fatto operato dalla Corte territer2le (la quale ha ritenuto che non sia
rimasta provata l’origine dell’apposizione del cancello), ma vi contrappone —
senza neppure articolare una censura di vizio motivazionale, ai sensi del n. 5
dell’art. 360 c.p.c. — la propria lettura dei fatti di causa, autoaccreditandola
come aderente alla verità storica.

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avrebbe vantato sulla strada soltanto un diritto (s’intende, personale) di

3. – Il terzo motivo denuncia la contraddittorietà e l’insufficienza della
motivazione, ex art. 360, n. 5 c.p.c. I giudici di merito, sostiene parte
ricorrente, dopo aver fugacemente accennato all’esistenza di una servitù di
passaggio sulla strada, non hanno considerato l’aspetto psicologico del

non dopo il 1998, giacché quest’ultima era ugualmente usata anche dai Rossi.
3.1. – Anche tale mezzo d’annullamento non ha pregio.
Atteso che la censura postula ciò che la Corte capitolina non ha per nulla
accertato, vale a dire che anche i Rossi passassero sulla strada (id est, nel
tratto di essa fatto proprio dagli Albensi), parte ricorrente non individua
alcuna crisi di logicità nella motivazione della sentenza impugnata, ma si
limita a lamentarne l’erroneità in ordine alla ricostruzione dei fatti storici. Il
che equivale a sollecitare, al riguard% un’inammissibile sindacato di merito
ad opera di questa Corte.
4. – In conclusione, il ricorso va respinto.
5. – Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono
la soccombenza della parte ricorrente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in
E 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 13.2.2013.

possesso ed hanno errato, inoltre, nel ritenere la strada di uso zzclusivo, se

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