Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16551 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 11/06/2021), n.16551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11019/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Federico Cesi,

72, presso lo studio dell’avvocato Sciarrillo Andrea, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Massimo Petracci;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2647/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.M., cittadino del Gambia, ricorre con due motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 26 novembre 2018 che rigettava la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente sostiene di essere fuggito dal proprio paese, inizialmente andando in Senegal, perchè temeva di essere arrestato per un furto di acqua del quale non era responsabile in quanto era stato realizzato dal suo datore di lavoro.

La Corte di Appello escludeva la protezione sussidiaria non ricorrendo una situazione di “conflitto” rilevante ai fini della norma invocata nè alcuna situazione specifica di pericolo per il richiedente considerando anche gli ultimi dati noti, desunti da una relazione di Amnesty International, che indicano un miglioramento della situazione interna del Gambia quanto al rispetto dei diritti umani.

Riteneva, inoltre, l’assenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non rilevandosi situazioni individuali di vulnerabilità nè ragioni per ritenere che l’eventuale rimpatrio possa determinare la perdita di titolarità di diritti tali da giungere al di sotto della soglia di dignità minima. Le stesse vicende narrate non appaiono significative ed il rischio di arresto è limitato alla reclusione, giustificata peraltro dalla partecipazione ad un reato.

L’avvocatura dello Stato ha resistito con controricorso chiedendo dichiararsi l’impugnazione inammissibile e, comunque, rilevandone la infondatezza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione di varie disposizioni del D.Lgs. n. 25 del 2008. Si afferma che la Corte abbia utilizzato mere clausole di stile limitandosi a riportare le motivazioni della Commissione territoriale, non considerando le informazioni sulle condizioni delle carceri del Gambia e che il ricorrente era entrato in Italia da minorenne. Svolge argomenti per segnalare la criticità delle condizioni del paese di destinazione.

Il motivo è infondato. La Corte di Appello, nel rispetto delle norme invocate, non ha escluso la credibilità del richiedente e ha, invece, considerato come le dichiarazioni del richiedente non segnalino una situazione di rilevante rischio nel caso di rientro nel paese. Ha, difatti, considerato sia le possibili accuse di furto, paventate dal richiedente, che la situazione attuale del paese, escludendo in modo argomentato rischi quali la pena di morte o altri significativi trattamenti non rispettosi dei diritti fondamentali. Per il resto, il motivo si limita a riportare argomentazioni generali facendo riferimento a condizioni del paese che non risultano più attuali dopo l’ultimo mutamento di gestione politica, noto in base alle fonti qualificate.

Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza o del procedimento in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Si afferma che non vi sia stata motivazione sul permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il motivo presenta solo argomentazioni di carattere generale limitandosi ad affermare apoditticamente che la Corte di appello non ha esaminato la situazione o lo ha fatto in modo fazioso e insufficiente. Si tratta, quindi, di un motivo del tutto generico che non considera la effettiva motivazione sul punto.

In considerazione delle peculiarità del caso, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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