Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16551 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24821-2010 proposto da:

P.D., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO CORSO, ROSARIA RIVERSO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE RECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI, MAURO RICCI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4930/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/10/2009 r.g.n. 61/2007;

udita la relazione falla causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24/9 – 12/10/2009 la Corte d’appello di Napoli ha accolto l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede, che aveva riconosciuto a P.D. il diritto al conseguimento della pensione di invalidità civile e, per l’effetto, in riforma della gravata decisione, ha rigettato la domanda dell’assistita, compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado dl giudizio, dopo aver rilevato che mancava la prova della sussistenza del requisito reddituale indispensabile per il riconoscimento della prestazione.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la P. con un solo motivo, al cui accoglimento si è opposto l’Inps con controricorso, mentre è rimasto solo intimato il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Successivamente la P. ha depositato atto di rinunzia al ricorso, comunicato alle controparti, avendo dichiarato di aver ottenuto sentenza di revocazione favorevole e di non aver più interesse al giudizio, del quale ha chiesto l’estinzione con compensazione integrale delle spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che a seguito della instaurazione del presente giudizio la ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, comunicato alle controparti, col quale ha reso noto che nelle more del procedimento aveva presentato alla Corte d’appello di Napoli ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., avverso la sentenza della quale chiede la cassazione e che il suddetto ricorso le era stato accolto con sentenza n. 1586/2011 alla quale l’Inps aveva dato spontanea esecuzione. Pertanto, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunziare senza riserva o condizioni al ricorso ed ha chiesto la pronunzia di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

All’udienza odierna il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Nè occorre l’accettazione delle parti intimate, dal momento che “l’art. 306 cod. proc. civ., secondo il quale la rinuncia agli atti del giudizio dev’essere accettata, non si applica al giudizio di cassazione nel quale la rinuncia, non richiedendo l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, non ha carattere “accettizio” e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione.” (Cass. Sez. 5, n. 9857 del 5.5.2011).

Ne consegue che il presente giudizio va dichiarato estinto per avvenuta rinuncia al ricorso. Conformemente alla richiesta della ricorrente e considerato che il difensore dell’Inps, presente in udienza, nulla ha obiettato, può essere disposta la compensazione delle spese.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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