Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16551 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.05/07/2017),  n. 16551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9394/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TEKIND SRL, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GIUSEPPE MAZZINI

142, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO ANTONIO MARIA CACOPARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 14/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, svolgendo due motivi, per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, con cui è stato rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Catania che, accogliendo parzialmente il ricorso della società Tekind S.r.l., la quale aveva presentato istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, dichiarava dovute esclusivamente le somme derivanti dalle rate di condono non versate, della L. n. 289 del 2002, ex art. 16. La CTR rigettava il gravame sostenendo che al mancato versamento delle rate di condono conseguiva esclusivamente la irrogazione di una sanzione ordinaria prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13. Si è costituita con controricorso la società Teking S.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione di legge per erronea e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che i giudici della CTR hanno erroneamente considerato valido il condono in ipotesi di mancato versamento delle rate successive alla prima.

2. Il motivo è fondato.

Questa Corte con indirizzo ampliamente condiviso, a cui si intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui:

“Il condono fiscale, della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, che costituisce una forma di condono clemenziale, è condizionato all’integrale versamento di quanto dovuto, sicchè il pagamento parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa ne comporta il mancato perfezionamento e non fa venire meno l’illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, porta ad emersione il definitivo ed originario inadempimento dell’obbligazione tributaria, legittimando la pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione finanziaria commisurata all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge” (Cass. n. 26683 del 2016).

Infatti, in ipotesi di pagamento rateale previsto dall’art. 9 bis (come modificato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, recante legge finanziaria per il 2004), il condono – in quanto rimesso alla mera attività di liquidazione e versamento della somma da parte del contribuente – produce la definizione del rapporto tributario e sanzionatorio soltanto con l’integrale pagamento delle rate dovute nei termini prescritti dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comma 1, essendo legittimata l’Amministrazione finanziaria, in difetto del perfezionamento della procedura condonistica, al recupero dell’originaria imposta dovuta (ovvero al residuo dell’importo, tenuto conto degli eventuali versamenti parziali delle rate) ed alla applicazione delle conseguenti sanzioni pecuniarie (Cass. n. 20745 del 2010; Cass. n. 19546 del 2011; Cass. n. 21364 del 2012; Cass. n. 25238 del 2013) commisurata all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge, non essendo consentita, stante il divieto opposto dall’art. 14 preleggi, l’applicazione analogica di norme relative alla medesima legge n. 289 del 2002, ma disciplinanti forme diverse di condono (Cass. n. 21364 del 2012; Cass. n. 25238 del 2013).

Nè è prospettabile in caso di mancato tempestivo pagamento, anche solo dell’ultima rata indicata nella dichiarazione integrativa, una differente modalità di irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per l’illecito D.Lgs. n. 471 del 1991, ex art. 13.

Invero, ritenuto che la specialità degli effetti giuridici di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale, come, invece, deve rilevarsi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, nella ipotesi prevista dall’art. 9 bis, non occorre procedere ad alcuna liquidazione in ordine alla determinazione del “quantum” esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui al comma 4, con la conseguenza che il condono è condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale (Cass. n. 20745 del 2010; Cass. n. 19546 del 2011; Cass. n. 10650 del 2013).

2.1. La sentenza della CTR non si è uniformata ai suindicati principi di diritto e deve conseguentemente, sul punto, essere cassata, avendo affermato che i mancati versamenti delle rate di condono hanno quale unica conseguenza il diritto dell’Ufficio a richiedere il pagamento delle rate non versate, con l’applicazione della percentuale pari al 30% prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1.

3. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che la CTR, con riferimento alla questione concernente la presunta illegittimità della cartella a seguito della mancata propedeutica comunicazione di irregolarità, avrebbe omesso del tutto di esaminare la deduzione proposta dall’Ufficio, secondo cui la predetta comunicazione era stata effettuata con raccomandata del 21.6.2005.

3.1. La censura è fondata.

Nella controversia in esame, a seguito di controllo formale effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, relativo alle dichiarazioni della società con riferimento agli anni 2000, 2001 e 2002, l’Ufficio iscriveva a ruolo le somme di cui alle cartelle a titolo di ritenute alla fonte, IRAP, IVA ed IRPEG per imposte evase relative alle predette annualità.

Orbene, pur essendo apprezzabile il denunciato vizio motivazionale della sentenza impugnata – avendo il giudice del merito molto sinteticamente dato atto della comunicazione “cui si riporta l’ufficio”, ma concluso apoditticamente ” è semplice affermazione non suffragata da documentazione inoppugnabile” – va comunque tenuto conto che secondo l’indirizzo espresso da questa Corte, a cui si intende dare continuità: “L’emissione di una cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, non è condizionata dalla preventiva comunicazione al contribuente dell’esito del controllo, salvo che da quest’ultimo non emerga l’esistenza di errori perchè il riscontro di irregolarità nella dichiarazione determina la necessità di comunicare la liquidazione dell’imposta, contributi, premi e rimborsi” (Cass. n. 3154 del 2015; Cass. n. 17396 del 2010).

4. Il ricorso va, pertanto, accolto, e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per il riesame, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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