Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16550 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. III, 28/07/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 28/07/2011), n.16550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.Z.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 14-A, presso lo studio

dell’avvocato GAMBINO AGOSTINO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RANIERI MASSIMO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R.F.P.G. (OMISSIS),

B.M.I. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

B.R.F.P.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo

studio dell’avvocato LONGO PAOLO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati RIPOLI ELIO, FERRI CLAUDIA giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

G.Z.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 14-A, presso lo studio

dell’avvocato GAMBINO AGOSTINO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RANIERI MASSIMO giusta delega in atti;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

B.M.I. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 13848-2009 proposto da:

B.M.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 14-A, presso lo studio dell’avvocato

GAMBINO AGOSTINO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RANIERI MASSIMO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R.F.P.G. (OMISSIS),

G.Z.A. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

B.R.F.P.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo

studio dell’avvocato LONGO PAOLO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FERRI CLAUDIA, RIPOLI ELIO giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

B.M.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 14-A, presso lo studio dell’avvocato

GAMBINO AGOSTINO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RANIERI MASSIMO giusta delega in atti.

– controricorrente all’incidentale –

e contro

G.Z.A. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1820/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

SEZIONE AGRARIA, emessa il 15/12/2008, depositata il 30/03/2009

R.G.N. 1204/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato RANIERI MASSIMO;

udito l’Avvocato LONGO PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso con la riunione dei ricorsi, rigetto

dei ricorsi n. 13846/09 e 13848/09, accoglimento p.q.r. del ricorso

incidentale della B..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.Z.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, sezione agraria, che, decidendo sugli appelli proposti da lui e dalla moglie B.M.I. avverso la sentenza del Tribunale di Montepulciano, sezione specializzata agraria – che aveva annullato, ai sensi dell’art. 1394 cod. civ., il contratto di affitto della azienda agricola Cosonella, posta in (OMISSIS), da lui stipulato con la moglie in nome e per conto della madre B.R.F. P.G. e aveva condannato i coniugi in solido al rilascio dell’azienda ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio – ha condannato al rilascio la sola B. ed ha altresì condannato la B.R.F.P. a pagare alla stessa B. la somma di Euro 9.608,00, da costei pagata per TFR a due dipendenti.

Resiste con controricorso la B.R.F.P., proponendo altresì un motivo di ricorso incidentale, cui il G.Z. resiste con controricorso.

Avverso la stessa sentenza, propone autonomo ricorso per cassazione la B., fondato su due motivi.

Resiste con controricorso la B.R.F.P., proponendo il medesimo motivo di ricorso incidentale di cui all’altro procedimento, cui la B. resiste con controricorso.

Tutte le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Ai sensi dell’art. 333 cod. proc. civ., l’impugnazione proposta dalla B., in quanto successiva a quella del G.Z., deve intendersi come ricorso incidentale rispetto alla prima impugnazione. I due ricorsi, e quelli della B.R. F.P., vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2.- Resta ininfluente ne presente giudizio di cassazione la morte della B.R.F.P., di cui il suo difensore ha dato notizia in memoria.

3.- Con il primo, identico, motivo il G.Z. e la B. si dolgono, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, del rigetto del gravame avverso la pronuncia di annullamento del contratto di affitto per conflitto di interessi del G.Z., ed in conclusione chiedono, nel secondo quesito di diritto (il primo, attenendo all’interpretazione dell’art. 1394 cod. civ., è sicuramente inammissibile per la sua astrattezza), se le statuizioni contenute in sentenza “siano viziate poichè frutto di valutazione relativa non al momento perfezionativo del contratto, ma ad evenienze successive, nonchè di errata valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio (…)” In particolare, si fa riferimento ad una lettera dell’aprile del 2004 (successiva dunque al contratto) in cui, attraverso il proprio legale, la B.R. F.P. manifestava ai quattro figli l’intenzione di donare ad essi i propri beni in vita.

3.1.- In relazione a tale quesito, il mezzo è inammissibile, nella parte in cui si richiede a questo giudice di legittimità una nuova valutazione delle risultanze istruttorie in luogo di quella, che si assume errata, compiuta dal giudice di merito.

3.2.- Quanto al resto, il mezzo è infondato, in quanto nella motivazione della sentenza si fa si riferimento ai figli, ma non come possibili donatari dell’azienda (non vi è alcun riferimento nella motivazione della sentenza alla lettera dell’aprile del 2004), bensì come futuri eredi della B.R.F.P., ottantenne all’epoca del contratto. L’esistenza del conflitto di interessi è d’altro canto adeguatamente motivata con riferimento alla lunga durata del contratto (20 anni, nè appare decisivo che il giudice di merito abbia erroneamente affermato che la durata di 15 anni è quella massima, piuttosto che minima, dei contratti agrari), alla misura del canone ed alla circostanza che l’affittuaria era autorizzata in via preventiva ad effettuare qualsiasi intervento sugli immobili, oltrechè, ovviamente, al fatto che l’affittuaria medesima fosse coniuge del rappresentante.

4.- Resta assorbita la parte del motivo trasfusa nel terzo quesito, con il quale i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia incidentalmente ritenuto inidonea la procura rilasciata dalla B. R.F.P. in favore del G.Z. alla conclusione del contratto.

5.- Con il secondo motivo il ricorrente G.Z. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1804 c.c., comma 2, e delle norme e principi in tema di collegamento negoziale unitamente al vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sciolto per mutuo consenso alla data dell’affitto, per incompatibilità, il contratto di comodato esistente con la madre quanto al cd. podere Cosonella. Assume il ricorrente di avere invece concesso come comodatario il godimento all’affittuaria del cd. podere Cosonella, ai sensi dell’art. 1804 cod. civ., comma 2.

In ogni caso, ad avviso del ricorrente, qualora si ritenesse sciolto il contratto di comodato, la risoluzione dovrebbe ritenersi condizionata alla validità del contratto di affitto.

5.1.- Il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in difetto di trascrizione del contratto di affitto, il cui esame appare indispensabile anche al fine di valutare la fondatezza della tesi (erronea in linea di principio) secondo cui la risoluzione del contratto di comodato era condizionata alla validità de contratto di affitto.

6.- Con il secondo motivo la ricorrente incidentale B. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1148 e segg. cod. civ., della L. n. 283 del 1982, art. 17 e degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., unitamente al vizio di motivazione, lamentando l’accoglimento solo parziale del proprio secondo motivo di appello relativo al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento danni e pagamento dell’indennità per le migliorie. In particolare la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del diritto a percepire le quote PAC, previste dal regolamento comunitario 1782/2003, e le provvidenze pubbliche previste per il coltivatore e l’affermazione di irrilevanza della dedotta buona fede al fine del diritto all’indennità per i miglioramenti.

6.1.- Quanto alle quote PAC e agli altri contributi, il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in difetto di trascrizione della originaria domanda.

6.2.- Quanto all’affermazione di irrilevanza della buona fede riguardo alle migliorie, il mezzo è pure inammissibile.

In primo luogo, infatti, il giudizio di irrilevanza della buona fede non attiene ad un giudizio di fatto, ma di diritto, e non può essere quindi denunciato sotto il profilo del vizio di motivazione.

In secondo luogo, il rigetto della domanda è motivato anche con riferimento (pag. 12) alta mancanza di illecito o inadempimento riconducibile alla concedente, e sotto tale profilo la pronuncia non è censurata.

6.3.- Sono inammissibili ulteriori censure individuabili nel mezzo ma non trasfuse in un quesito di diritto o momento di sintesi.

7.- La B.R.F.P., in via riconvenzionale, si duole della compensazione delle spese e della decisione di porre le spese di CTU, in via definitiva, a carico delle parti per il 50% ciascuna (pur essendo le parti tre).

7.1.- Il mezzo è inammissibile quanto alla censurata compensazione e divisione delle spese di CTU. Questa Corte ha infatti affermato che, con riferimento ai regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11 gennaio 2008, n. 406, 22 luglio 2009, n. 17145, 1 dicembre 2009, n. 25270). Il giudice di merito ha d’altro canto congruamente motivato la compensazione con riferimento non solo all’esito complessivo della controversia, ma anche alla natura della lite e ai rapporti tra le parti.

7.2.- Il mezzo è invece fondato quanto alla circostanza che le spese di CTU siano poste a carico delle parti per 1/2 ciascuna, pur essendo tre le parti del giudizio. L’aver (presumibilmente) considerato il G.Z. e la B. come un’unica parte non esclude l’errore, considerato che i due avevano mantenuto una condotta processuale autonoma.

8.- In conclusione i ricorsi del G.Z. e della B. vanno rigettati, mentre va accolto, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso incidentale della B.R.F.P..

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sulla base del medesimo criterio equitativo adottato dal giudice di appello, tenuto conto della natura della lite e dei rapporti tra le parti, le spese di CTU vanno poste a carico delle parti stesse nella misura di 1/3 ciascuna.

Il G.Z. e la B. vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della B.R. F.P., liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, mentre appare equo disporre la compensazione tra le stesse parti.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e l’incidentale della B.; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l’incidentale della B.R.F. P.; cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, pone le spese della CTU a carico delle parti nella misura di un terzo ciascuna; condanna il G.Z. e la B., in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della B. R.F.P., liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

dichiara compensate le spese tra il G.Z.e.l.B..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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