Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16550 del 21/07/2014
Civile Decr. Sez. 5 Num. 16550 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
che siano intervenute osservazioni;
Visto l’art. 391 c.p.c., come modificato dall’art. 15, D.Lgs. n. 40 del 2
febbraio 2006, giusta il quale nei casi di estinzione del processo per
rinuncia, come è quello di specie, qualora non occorra decidere altri ricorsi
contro lo stesso provvedimento, il presidente provvede con decreto che ha
efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione
dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto
medesimo;
Ritenuto che tale norma è di immediata applicazione in quanto essa non
concerne le regole relative alla proposizione del ricorso per cassazione;
Ritenuta l’esistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
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Il Presidente
Dott. Mario Adamo
Data pubblicazione: 21/07/2014