Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16550 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 11/06/2021), n.16550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10978/2019 proposto da:

H.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Federico

Cesi, 72, presso lo studio dell’avvocato Sciarrillo Andrea, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Massimo Petracci;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), rappresentato ex lege

dall’avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3020/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

H.S., cittadino del Bangladesh, ricorre con tre motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 18 dicembre 2018 che rigettava la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Corte riteneva irrilevanti ai fini richiesti le due motivazioni di ordine economico con le quali il richiedente aveva giustificato l’allontanamento al paese di origine: la ricerca di miglior fortuna all’estero e la vicenda relativa alla contestazione della proprietà di un terreno acquistato da suo nonno. Con riferimento a quest’ultima circostanza, la Corte riteneva poco probabile l’effettivo coinvolgimento del ricorrente, il cui cognome mai compariva nella documentazione prodotta, e, comunque, si trattava di una vicenda privata rispetto alla quale H. sosteneva solo in termini generici essere collegate delle condotte violente ai danni di terzi.

La Corte di Appello escludeva anche la ricorrenza delle condizioni per la protezione sussidiaria non essendovi rischio per il richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in relazione alla controversia indicata; inoltre, facendo riferimento a fonti di conoscenza di notoria affidabilità, escludeva che in Bangladesh vi fosse una situazione di conflitto esterno od interno, salvo un limitato rischio di attentati terroristici, per lo più nei confronti di cittadini stranieri, rispetto a cui le autorità svolgono una adeguata attività di prevenzione e repressione.

Infine, escludeva che il richiedente rientrasse in alcuna delle categorie di soggetti vulnerabili.

Il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione” senza svolgere difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente con il primo motivo deduce la violazione o falsa applicazione di norme del D.Lgs. n. 25 del 2008 e D.Lgs. n. 286 del 1998, quanto allo status di rifugiato.

In particolare, sostiene che:

– gli è stato sottratto il terreno di famiglia con condotte da lui inutilmente denunciate alla polizia che non lo ha protetto, essendo quindi stato costretto a lasciare il paese per aver salva la vita. Per quanto la violenza non provenga da organi statali, si tratta di una multinazionale di tale importanza economica da ostacolare la corretta amministrazione della giustizia;

– le fonti di conoscenza dimostrano la corruzione del sistema giudiziario, l’inaffidabilità della polizia, le problematiche in tema di proprietà delle terre e, in generale, le gravi limitazioni delle libertà fondamentali e gli abusi degli organi statali;

– non ricorre un caso di emigrazione per ragioni economiche avendo il ricorrente subito minacce e persecuzioni per abbandonare il giudizio con riferimento al terreno in questione, vicende per le quali vi sono stati anche degli omicidi.

Il motivo è infondato.

Non sussistono le violazioni di legge invocate dal ricorrente i in quanto la Corte di appello ha preso atto delle indicazioni date dal richiedente e le ha collocate nell’ambito di vicende sostanzialmente di natura privata, considerando come fosse generico e del tutto assertivo il collegamento con la controversia legale di cui alla documentazione prodotta.

A fronte di tali argomenti che dimostrano il rispetto della normativa invocata quanto alla valutazione dei fatti dichiarati dal richiedente, non individuandosi ragioni per l’ulteriore approfondimento di vicende di per sè non influenti per la protezione richiesta, il ricorso riporta una quantità di argomentazioni generiche riferite al paese di provenienza che non hanno alcuna connessione con le vicende specifiche del ricorrente.

Con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, con riferimento alla protezione sussidiaria; non si è tenuto conto che, anche se non vi è un conflitto in atto nel paese, la situazione politica è instabile.

In questo caso il ricorso parimenti si limita alla trascrizione di generiche informazioni negative sulle condizioni del Bangladesh, pur se poi prende atto che non sono affatto indicative di situazioni astrattamente rilevanti ai fini della protezione sussidiaria, concludendo in termini ipotetici di sussistenza di condizioni per tale forma di protezione.

Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza o del procedimento in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in quanto la Corte di appello non ha effettuato la valutazione comparativa dell’integrazione in Italia, quale dimostrata dall’attività lavorativa svolta dal 2016 in poi, e il rischio, in caso di rientro in Bangladesh, di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e di subire le condizioni di insicurezza nel paese di origine.

Anche tale motivo, non formulato con riferimento specifico al contenuto della motivazione, è infondato in quanto la Corte di appello ha considerato che non risultano allegate condizioni specifiche di vulnerabilità e che la dichiarata integrazione del tessuto socioeconomico italiano parimenti non è dimostrata risultando dichiarato solo un lavoro a tempo determinato di reddito assai modesto.

Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Nulla per spese, non avendo l’avvocatura dello Stato svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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