Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16550 del 05/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.05/07/2017),  n. 16550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4195/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FUTURA DI M.G. & C. SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 147/2010 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 20/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

che:

La società Futura S.a.S. di M.G. & C impugnava il diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, proposto a seguito di liquidazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, della dichiarazione IVA, anno 2003. La CTP di Agrigento accoglieva il ricorso, sul presupposto della validità del condono anche in caso di omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima. La sentenza veniva appellata dall’Ufficio innanzi alla CTR della Sicilia, che dichiarava inammissibile il gravame, accogliendo l’eccezione proposta dalla società contribuente la quale deduceva il difetto di notifica dell’atto di appello per essere stato notificato ad un indirizzo diverso da quello eletto ai fini del giudizio. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo quattro motivi, illustrandolo con memorie. La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciandone la nullità per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17, in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del medesimo D.Lgs., nonchè degli artt. 138, 140 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la CTR ha erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello sul presupposto che l’atto era stato notificato alla sede della società nonchè, in un unico atto, ad entrambi i difensori, in indirizzo diverso rispetto a quello eletto.

2.Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciandone la nullità, sotto altro profilo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 140, 156 e 160 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la CTR avrebbe errato nel dichiarare l’inammissibilità del gravame in ipotesi di costituzione in giudizio dell’intimata.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciandone la nullità, sotto altro profilo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 140, 156, 160 e 101 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, laddove i giudici di appello, accogliendo le difese della società contribuente, hanno ritenuto che non può essere considerata sanante della decadenza verificatesi la costituzione in giudizio della società contribuente.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in combinato disposto con l’art. 8, comma 3, della Legge cit., nonchè D.Lgs. n. 471 del 1999, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto, dichiarando ammissibile l’impugnazione, la Corte si dovrebbe pronunciare nel merito e statuire il mancato perfezionamento della procedura di condono, non avendo la società contribuente provveduto a versare nei termini la terza rata del condono.

5. I primi tre motivi di ricorso, per connessione logica, possono essere trattati congiuntamente.

5.1. Le censure sono fondate.

Emerge dai fatti di causa, ed è circostanza non contestata, che l’atto di appello è stato notificato alla sede della società.

Ciò premesso, va ricordato che, secondo l’indirizzo largamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità: “E’ inesistente la notificazione eseguita in luogo privo di collegamento con il destinatario ovvero quando omessa la consegna dell’atto da notificare, mentre è nulla quando essa, nonostante l’inosservanza di formalità e di disposizioni di legge, sia comunque materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione” (Cass. n. 5412 del 2017; conf. Cass. n. 28285 del 2013).

In particolare, con espresso riferimento alla notifica eseguita alla parte personalmente, anzichè al procuratore nel domicilio eletto, questa Corte ha affermato che: “Nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta ex officio la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve essere sanata ex tunc secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 2,” (Cass. n. 2707 del 2014; Cass. n. 1156 del 2008).

6. La CTR non si è uniformata ai suindicati principi, dichiarando l’inamissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio perchè notificato alla parte personalmente e non al domicilio eletto, in ipotesi di costituzione in giudizio della parte intimata.

7. E’ fondato anche il quarto motivo di ricorso, in ragione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, che con indirizzo ampliamente condiviso, a cui si intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui: “Il condono fiscale, della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, che costituisce una forma di condono clemenziale, è condizionato all’integrale versamento di quanto dovuto, sicchè il pagamento parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa ne comporta il mancato perfezionamento e non fa venire meno l’illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, porta ad emersione il definitivo ed originario inadempimento dell’obbligazione tributaria, legittimando la pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione finanziaria commisurata all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge” (Cass. n. 26683 del 2016).

Invero, a tale riguardo, ritenuto che la specialità degli effetti giuridici di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale, come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate della L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, nella ipotesi prevista dall’art. 9 bis, non occorre procedere ad alcuna liquidazione in ordine alla determinazione del “quantum” esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui al comma 4, con la conseguenza che il condono è condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto (Cass. n. 20745 del 2010; Cass. n. 19546 del 2011; Cass. n. 10650 del 2013).

Ne consegue che, in ipotesi di pagamento rateale previsto dall’art. 9 bis (come modificato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, recante legge finanziaria per il 2004), il condono – in quanto rimesso alla mera attività di liquidazione e versamento della somma da parte del contribuente – produce la definizione del rapporto tributario e sanzionatorio soltanto con l’integrale pagamento delle rate dovute nei termini prescritti dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comma 1, essendo legittimata l’Amministrazione finanziaria, in difetto del perfezionamento della procedura condonistica, al recupero dell’originaria imposta dovuta (ovvero al residuo dell’importo, tenuto conto degli eventuali versamenti parziali delle rate) ed alla applicazione delle conseguenti sanzioni pecuniarie (Cass. n. 20745 del 2010; Cass. n. 19546 del 2011; Cass. n. 21364 del 2012; Cass. n. 25238 del 2013), non essendo consentita, stante il divieto opposto dall’art. 14 preleggi, l’applicazione analogica di norme relative alla medesima L. n. 289 del 2002, ma disciplinanti forme diverse di condono (Cass. n. 21364 del 2012; Cass. n. 25238 del 2013).

8. In ragione dei principi espressi, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e dichiarata l’ammissibilità dell’appello; dovendosi decidere nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. In ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate, con riferimento all’epoca della introduzione della lite, le spese di giudizio di ogni fase e grado vanno interamente compensate tra le parti.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. Compensa tre la parti le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA