Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16550 del 02/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16550 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 11672-2011 proposto da:
ORIA ROSALBA ROIRLB61D58A5090, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio
dell’avvocato DI LELLO CARLA, rappresentata e difesa dagli
avvocati MARY CORSI, ANTONELLO D’ALOISIO, giusta procura
speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA DI COMO;

– intimata avverso la sentenza n. 2826/2010 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 16.6.2010, depositata il 21/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/
05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

Data pubblicazione: 02/07/2013

udito per la ricorrente l’Avvocato Antonello D’Aloisio che insiste per
raccoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 11672 sez. M1 – ud. 14-05-2013
-2-

RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in
applicazione dell’alt 380-bis cod. proc. civile:
Con sentenza n. 2826/2010 la Corte d’appello di Milano rigettava il gravame
proposto da Oria Rosalba contro la decisione del Tribunale di Como n. 1606/2006,

dell’Azienda Ospedaliera S. Anna di Como, di risarcimento dei danni subiti in
conseguenza della trasfusione di sangue effettuata presso la citata struttura
ospedaliera in data 04/12/1984, a seguito della quale l’istante aveva contratto
l’epatite HVC cronica.
Motivava la Corte d’Appello che il diritto al risarcimento del danno doveva
considerarsi già estinto per prescrizione in data 16/11/2004, allorché fu notificato
l’atto introduttivo del presente giudizio in primo grado, essendo trascorsi oltre 10
anni dall’inizio della decorrenza del termine prescrizionale, individuato nel
20/07/1992 senza che fosse stato — medio tempore — inoltrato alla convenuta altro
atto interruttivo della prescrizione.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione la signora Oria
Rosalba, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c.
(ed un correlato vizio di motivazione), per aver la Corte territoriale erroneamente
individuato il dies a quo della prescrizione.
***
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, inammissibile, in
quanto volto a prospettare una differente valutazione degli elementi probatori,
avente natura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede.
La Corte d’appello di Milano ha, infatti, individuato il dies a quo della
prescrizione del diritto risarcitorio della parte attrice in conformità all’insegnamento
di questa corte, in base al quale “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento
del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso
o colposo di un terzo decorre, a norma dell’ad. 2935 c.c., e art. 2947 c.c., comma
1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno
altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in

che aveva respinto la richiesta, presentata dalla signora Oria nei confronti

cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al
comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’oggettiva diligenza e tenuto
conto della diffusione delle conoscenze scientifiche” (Cass. Sezioni Unite 11
gennaio 2008 n. 576).
Attraverso una corretta applicazione di tale regola di giudizio ed una
circostanziata analisi degli atti di causa, che si sottrae ad un riesame di merito in
prescrizione andasse individuato nel 20 luglio 1992, data di redazione della
certificazione medica con cui, in base alle nuove conoscenze scientifiche, fu dato
atto che la signora Oria Rosalba “è affetta da epatite cronica da virus C
postrasfusionale”.

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata
ai difensori delle parti;
– che la parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa;
– che nell’adunanza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la
conferma della relazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione
prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che la memoria illustrativa non adduce argomenti che inducano ad
una diversa decisione;
– che il ricorso deve dunque essere rigettato.

P.Q.M.
– Rigetta il ricorso.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 14 maggio 2013

°N1

‘ **** –D- 2’tttO:2013

questa sede, la Corte è così giunta a ritenere che il termine iniziale della

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