Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1655 del 27/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 1655 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: MACIOCE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3364 del R.G. anno 2007

proposto da:
Società Postelegrafonica Cooperativa per la Casa a r.l.
dom.ta in Roma Piazza Augusto Imperatore 22 presso l’Avv.
Guido Pottino con l’avv. Carlo Zauli del Foro di Forlì che la
rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso
ricorrente-

contro
Comune di Forlì

in persona del Sindaco, domiciliato in Roma

viale Giulio cesare 14 presso l’avv. Maria Teresa Barbantini con
l’avv. Maria Anna Alberti del Foro di Bologna che lo rappresentano
e difendono per procura speciale a margine
avverso la sentenza 1099 del

contro ricorrente –

24.10.2006 della Corte di

Appello di Bologna ; udita la relazione della causa svolta nella p.u.
del 12.12.2013 dal Cons.Luigi MACIOCE; presente il P.M., in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A.Carestia che
ha chioesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Z

w()

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 10.09.2001 la soc. Postelegrafonica Cooperativa per la Ca-

Data pubblicazione: 27/01/2014

i

sa a r.l. propose opposizione alla stima della indennità definitiva notificata ad essa il 14.02.2001, e seguita da pubblicazione sul FAL il
24.02.2001, ad opera dell’espropriante Comune di Forlì ed in relazione
alla espropriazione, deliberata il 25.05.1999, di un’area di pertinenza
della opponente ed al fine di realizzare lavori di completamento stradale. Costituitosi il Comune, la Corte di Appello di Bologna con sentenza
24.10.2006 ha dichiarato inammissibile l’opposizione per avveramento
della decadenza di cui all’art. 19 legge 865 del 1971. Nella motivazione

la decadenza non avrebbe potuto decorrere stante la possibilità di procedere alla scelta per la cessione volontaria, necessariamente correlata
alla comunicazione della indennità definitiva, che infatti la cessione volontaria era perseguibile dopo la indennità provvisoria e sino alla emanazione dell’atto di esproprio ma era non certo ad essa postergabile, che
tale conclusione era da confermare anche alla luce dell’art. 5 bis legge
359 del 1992, che pertanto, pubblicato sul FAL il deposito della stima
(della quale era stata data tempestiva comunicazione all’interessato),
era nel momento di tal pubblicazione che insorgeva il termine ad opponendum, che neanche appariva congruo invocare la avvenuta abrogazione della pubblicità sul FAL posto che la pubblicazione in esame era
avvenuta prima della abolizione ope legis della stessa pubblicità.
Per la cassazione di tale sentenza la soc. Postelegrafonica ha proposto
ricorso con sette motivi il 24.1.2007 cui ha opposto difese il Comune di
Forlì con atto 5.3.2007, illustrato in memoria finale.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Gollegio che il ricorso debba essere rigettato, nessuna
delle proposte censure meritando condivisione.
Primo motivo. Esso denunzia il contrasto della interpretazione data
dalla corte bolognese con l’art. 1 prot.addizionale della CEDU sulla esigenza di giusto ristoro nel caso di espropriazione. A criterio della ricorrente, poiché solo con la informazione della determinazione della indennità definitiva l’espropriato avrebbe elementi per esercitare il dir itto di
proporre la cessione volontaria, nessuna decadenza sarebbe configurabile le volte in cui la anteriore emanazione del decreto di esproprio avesse
impedito di esercitare l’opzione per detta cessione, sì chè solo la prescrizione decennale sarebbe stata in tal caso configurabile.
Secondo motivo: Esso contesta la detta interpretazione della sentenza impugnata anche perché essa sarebbe contrastante con l’art. 1177 della Costituzione Europea recepita con legge 57/2005.

2

la Corte ha osservato: che non poteva condividersi la tesi per la quale

Entrambe le censure – rileva il Collegio – denunziano un contrasto
affatto inesistente e paiono non aver colto la ratio della procedura ex
lege 865/1971, volta a favorire la cessione volontaria – correlata ad una
base di stima provvisoria – come alternativa all’esproprio. Lettera e
ratio della procedura stessa rendono del resto affatto fantasiosa la tesi
per la quale la cessione sarebbe configurabile anche dopo l’esproprio (e
dopo la stima definitiva che lo abbia, come fisiologicamente avviene,
preceduto). Le norme evocate a parametro invalidante, infatti, impongo-

definizione, volontaria o contenziosa, della giusta indennità, sì chè le invocazioni di cui ai due motivi di ricorso appaiono fuori luogo. Resta
dunque ferma la statuizione per la quale era indefettibile la pubblicazione sul FAL quale modalità di determinazione della conoscenza legale del
deposito della indennità definitiva e dies a quo per il decorso del termine
ad opponendum . E’ stato infatti anche di recente ribadito, con riferimento al termine per proporre opposizione alla stima dell’indennita’
di espropriazione, che la notificazione del decreto ablativo, nel quale l’indennita’ venga indicata come definitiva e determinata in misura
corrispondente a quella gia’ qualificata come provvisoria, non basta a
far decorrere il termine di trenta giorni per proporre opposizione da
parte dei proprietari espropriati, ai sensi dell’art. 19 della legge 865
del 1971, occorrendo anche il deposito della relazione di stima nella
segreteria del Comune, l’inserzione dell’avviso di deposito nel Foglio
annunci legali della Provincia e la notifica agli stessi della determinazione concreta dell’indennita’ definitiva. (Cass. 20527 del 2011
e 23966 del 2010). E pertanto – come acclarato dalla Corte di Bologna
– la sequenza legale risulta nella specie perfettamente osservata con il
pieno operare del correlato termine decadenziale.
Terzo motivo: tale motivo sostiene la abrogazione dell’art. 19 della
legge 865 del 1971 da parte della sopravvenuta norma dell’art. 58 del
dPR del 2001, coinvolgente anche i rapporti ancora in contestazione. Il
motivo, ad avviso del Collegio, non pare aver posto attenzione agli artt.
57-58- 59 del dPR 327/2001 nel testo modificato dal d.lgs. 302 del 2002
ed alla inapplicabilità delle nuove norme (per quel che occupa proprio
l’art. 54 del dPR del 2001) a procedimenti espropriativi la cui dichiarazione di pubblica utilità stata, come nella specie, adottata ben prima del 30.06.2003 (cass. 3749 del 2012).
Quarto motivo: con esso si sostiene che in virtù del sopravvenuto
art. 5 bis del DL 333/92 convertito nella legge 359 del 1992, e come già
affermato nei primi due motivi, la possibilità di convenire la cessione in

3

no un giusto ristoro ma non certo statuiscono itinerari obbligati per la

ogni fase del procedimento espropriativo non poteva che comportare anche la postergazione del decreto di esproprio alla determinazione della
indennità definitiva (cosa poi fatta palese con l’art. 23 del dPR
327/2001) con la conseguenza per la quale, adottato illegittimamente
l’esproprio prima della stima definitiva, non sarebbe più potuto operare il
termine decadenziale, solo sostituito dalla prescrizione decennale.
La censura – che solo esplicita quanto affermato nei primi due motivi – è
parimenti del tutto inconsistente. Da un canto essa mostra di ignorare

zione patrimoniale, come alternativa anticipata e premiale all’indennizzo
correlato al decreto di esproprio. Dall’altro canto, desume dalla improbabile ipotesi di una illegittimità dell’esproprio che sia antecedente alla
stima definitiva (che è invece la sequenza normale nella legge
865/1971, diversamente cadendosi nella anomalia procedimentale ben
nota alla giurisprudenza di questa Corte: Cass. 4748 del 1997, 21640
del 2005 e 18450 del 2011) una conseguenza di “disapplicazione” di
un termine di decadenza che appare ancor meno plausibile.
Quinto motivo: con esso si

lamenta che la comunicazione

14.02.2001 afferente la stima non contenesse la indicazione della data
di inserimento sul FAL. La doglianza è affatto inconsistente posto che,
come dianzi notato, gli incombenti del deposito, dell’inserimento presso
il FAL e della comunicazione della stima (non dell’inserimento) sono affatto autonomi e non collegati “per rinvio” e che essi, come ammesso,
sono stati tutti adempiuti secondo la sequenza legale, l’ultimo incombente essendo stato il detto inserimento nel FAL e cioè l’adempimento
della pubblicità legale (pertanto fonte di conoscenza legale) idoneo a far
decorrere il termine a carico di chi fosse stato già avvertito – con rituale
notifica – dell’ammontare stimato in via definitiva.
Sesto motivo: esso lamenta la illegittimità dell’affermazione per la
quale l’incombente in discorso, segnante il dies a quo del termine decadenziale, non sarebbe stato ancora abrogato dall’art. 31 c. 3 della legge
340 del 2000. La censura è errata posto che, come esattamente se pur
assai sinteticamente considerato in sentenza, se la legge abrogatrice ha
assunto sul punto efficacia abolitrice al novantesimo giorno decorrente
dalla sua entrata in vigore, e quindi, stante la ordinaria vacatio seguente
al giorno dalla pubblicazione in G.U. (24.11.2000), al decorso di 90
giorni dal 9 Dicembre 2000, emerge palesemente che l’inserimento nel
FAL il 24.2.2001 è stato adempimento non solo consentito ma doveroso
ex lege.

4

il senso della previsione della cessione volontaria, e della sua incentiva-

Il settimo motivo, da ultimo, si duole del fatto che la Corte di merito non abbia preso in esame la tesi per la quale il termine decadenziale
semmai avrebbe solo potuto decorrere dalla (in specie mancata) notificazione dell’avvenuto inserimento nel FAL. Ma, come considerato in relazione al quinto motivo, la tesi è priva di alcuna consistenza e bene ha
fatto la sentenza a collocare il dies a quo alla data dell’inserimento, trattandosi di pubblicità legale, seguita alla rituale comunicazione
all’espropriato della stima definitiva (espropriato quindi ben edotto del

Le spese si liquidano a carico del soccombente ricorrente e secondo il valore del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla refusione delle
spese in favore del Comune di Forlì, determinate in C 18.200 (C 200 per
esborsi) oltre IVA e CPA.
Così d ciso nella c.d.c. del 12.12.2013.
Il Co s.est.

prossimo inserimento nella forma vigente della pubblicità legale).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA