Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1655 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14186-2019 proposto da:

LAVORAZIONE MARMI GABRIELE SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. FUSCO 104,

presso lo studio dell’avvocato ANTIGNANI FEDERICO, rappresentata e

difesa dall’avvocato COSTANTINI LUCA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7238/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

19/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – La società in epigrafe ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria sui beni di sua proprietà. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Propone appello l’Agenzia, accolto dalla CTR del Lazio con sentenza del 9 ottobre 2018.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società affidandosi a due motivi. Si è costituita l’Agenzia con controricorso. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

Che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo parte ricorrente l’appello proposto dall’Agenzia è tardivo, atteso che la sentenza impugnata è stata depositata in data 2.12.2016 e l’appello proposto in data 5.6.2017. Il termine semestrale per l’appello previsto dall’art. 327 c.p.c. scadeva infatti in data 2.6.2017. Con il secondo motivo del ricorso, si fa valere, in subordine, la dedotta tardività dell’appello quale vizio ex art. 360 c.p.c., n. 4 per nullità della sentenza. Il motivo è infondato.

La parte non si avvede che il 2 giugno è festività nazionale (festa della Repubblica) e in particolare che il 2 giugno 2017 era venerdì. Ai sensi dell’art. 155, commi 4 e 5, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo e la predetta proroga si applica anche agli atti processuali che scadono nella giornata del sabato. Di conseguenza, nel caso di specie, l’ultimo girono utile per proporre appello era appunto il 5 giugno 2017 e non, come ritiene la parte, il 2 giugno 2017.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.400,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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