Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16549 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. un., 31/07/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 31/07/2020), n.16549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sezione –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36114-2019 proposto da:

REGIONE DEL VENETO, in persona del Presidente della Giunta Regionale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI

5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati EZIO ZANON ed EMANUELE MIO;

– ricorrente –

contro

F.I.M.P. – FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI VENETO, in persona

del legale rappresentante pro tempore, B.L., S.M.,

BO.CO.IS., C.L., S.S., in proprio e

nella qualità di aderenti alla F.I.M.P., elettivamente domiciliate

in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato MARIO

SANINO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO

ORSONI;

A.G., BA.AL., BE.MA., b.s.p.,

CA.GI., CU.GI., F.A., M.M.,

MO.VI., T.P.E., TU.CA., Z.M.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo

studio dell’avvocato MARIO SANINO, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIORGIO ORSONI;

– controricorrenti –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

902/2019 e 909/2019 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il

VENETO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere TERRUSI FRANCESCO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

CAPASSO LUCIO, il quale conclude chiedendo dichiararsi la

giurisdizione del Giudice Amministrativo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Federazione Italiana Medici Pediatri (breviter FIMP) e, in proprio, alcuni pediatri a essa aderenti hanno chiesto, con separati ricorsi, al Tar del Veneto l’annullamento, previa sospensione, della Delib. della Giunta regionale n. 1050 del 2019, nella parte in cui ha disposto, da un lato, “di istituire un tavolo tecnico paritetico (..) per la revisione dell’Accordo regionale per la pediatria di libera scelta recepito con DGR n. 2667 del 7 agosto 2006” e, dall’altro, “che, in attesa degli esiti del lavoro del tavolo tecnico (..), si provveda con la sospensione della pubblicazione di zone carenti di pediatria di libera scelta”, nonchè di qualsiasi atto o provvedimento precedente o successivo.

La regione Veneto, dopo essersi costituita nei giudizi, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

La FIMP e i medici interessati hanno replicato con controricorso, chiedendo affermarsi invece la giurisdizione del giudice amministrativo.

Il procuratore generale ha concluso in quest’ultimo senso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La questione di cui è causa si presenta affine a quella, già in diverse occasioni affrontata, dell’assegnazione degli incarichi ai medici della medicina generale in regime di convenzione.

In proposito queste Sezioni unite si sono nel periodo più recente attestate sulla considerazione che, nella fase di individuazione delle zone carenti, che l’amministrazione intenda ricoprire, e nella formulazione delle relative graduatorie, vi sono spazi per valutazioni discrezionali a cui corrispondono posizioni di interesse legittimo degli aspiranti; per cui le eventuali relative controversie sono sempre attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre la giurisdizione del giudice ordinario è configurabile con riferimento alla sola fase successiva all’approvazione di tali graduatorie, in cui l’amministrazione deve procedere alle convenzioni di diritto privato costitutive di rapporti di prestazione d’opera professionale (connotati da collaborazione continuativa e coordinata), sulla base dell’ordine progressivo della graduatoria e senza spazi di esercizio di un potere discrezionale (v. in particolare Cass. Sez. U n. 3231-04, Cass. Sez. U n. 8087-07, Cass. Sez. U n. 7187-11).

2. – Tale criterio distintivo va richiamato nel caso concreto, dovendosi osservare che oggetto di causa è, in questo caso, la domanda di annullamento della delibera di giunta istitutiva del tavolo tecnico per la revisione dell’accordo regionale per la pediatria di libera scelta, in considerazione della parimenti disposta sospensione dell’attività di copertura delle zone carenti di personale medico.

L’oggetto sottintende valutazioni giustappunto discrezionali, rispetto alle quali i medici, singolarmente o per il tramite della loro associazione sindacale, possono vantare solo posizioni di interesse legittimo. Invero si evince dai ricorsi al Tar che la duplice decisione della giunta era stata determinata dalla ritenuta necessità di riadeguare l’assetto al nuovo contesto sociale e familiare registrato nella regione, al ritenuto fine di assicurare accessibilità e qualità assistenziali nell’ambito dell’assistenza pediatrica di base.

3. – Non appare pertinente, onde affermare la giurisdizione del giudice ordinario, il riferimento della regione Veneto alla natura negoziale della delibera impugnata, dal momento che tale carattere quell’atto non possiede.

Nè appare pertinente evocare la soluzione sostenuta da Cass. Sez. U n. 67 del 2014.

La fattispecie nella quale codesta decisione è intervenuta è del tutto diversa da quella qui in esame.

In quella sede si trattava di definire una controversia avente a oggetto l’impugnazione di un accordo provinciale (per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale), stipulato tra le organizzazioni sindacali e la Provincia autonoma di Bolzano (accordo peraltro relativo all’erogazione di prestazioni assistenziali), per asserito contrasto con le disposizioni dell’accordo collettivo nazionale della medesima categoria.

La controversia aveva un oggetto ben distinto e non attinente a materie in cui la P.A. agisce come autorità; e ciò è tanto vero che queste Sezioni unite allora affermarono che, costituendo le disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, richiamate dal D.L. 29 marzo 2004, n. 81, art. 2-nonies, convertito in L. 26 maggio 2004, n. 138, principi fondamentali cui la legislazione provinciale è tenuta a uniformarsi, ed essendo il contenuto degli accordi collettivi nazionali dalle stesse previsti annoverabile tra i principi generali di regolazione del rapporto di lavoro a livello nazionale, la Giunta (della Provincia autonoma di Bolzano) può ben stipulare accordi integrativi con le associazioni locali, ma senza contraddire le disposizioni contenute negli stessi accordi nazionali.

Tutto il contrario accade, invece, in questa sede, dove ciò che rileva al fondo della controversia non è l’asserito contrasto tra previsioni regolatrici del rapporto di lavoro, ma proprio l’esercizio della potestà pubblica: vuoi perchè finalizzata all’istituzione di tavoli tecnico-valutativi per l’eventuale revisione, per i motivi sopra detti, dell’accordo regionale di pediatria, vuoi perchè integrata dalla decisione di sospendere la pubblicazione (come detto discrezionale) delle zone carenti di pediatri di libera scelta.

Va quindi affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle sezioni unite civili, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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