Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16549 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/08/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26693-2010 proposto da:

I.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ROSA

MAFFEI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale del

Consolato Generale d’Italia;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 620/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/11/2009 R.G.N. 5177/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato MORASCHI CHIARA per delega verbale Avvocato MAFFEI

ROSA;

udito l’avvocato CAPANNOLO EMANUELA per delega verbale Avvocato PULLI

CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza 620/2009, depositata il 23.11.2009, la Corte d’Appello di Roma, respingeva l’appello proposto da I.L., I.F. e I.C., quali eredi di I.V., avverso la sentenza resa dal tribunale di Roma che aveva rigettato per intervenuta decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 la domanda di condanna dell’INPS alla retrodatazione del trattamento pensionistico di vecchiaia di cui era titolare il loro dante causa ed alla conseguente ricostituzione e riliquidazione della pensione e pagamento dei ratei pregressi. A fondamento della decisione la Corte d’Appello, premesso che la domanda aveva ad oggetto la retrodatazione del trattamento pensionistico (pro-rata italiano di pensione di vecchiaia, in regime di convenzione italo-argentina) goduto dall’1.1.1984 da I.V. e rispetto al quale era stata chiesta dagli eredi appellanti la retrodatazione dall’1.1.1979, ha sostenuto che la domanda fosse inammissibile per tutti i ratei di pensione maturati prima dei tre anni computati a ritroso della presentazione del ricorso giudiziale, depositato il 9.2.2006; sosteneva pure che non fossero pertinenti i rilievi svolti dagli appellanti sull’inapplicabilità dell’art. 47 cit. in quanto la domanda di riliquidazione si basava su presupposti e condizioni che conferivano alla prestazione valenza autonoma rispetto al trattamento principale, con conseguente applicabilità del regime decadenziale.

Per la cassazione di questa sentenza, ricorrono gli eredi di I.V. con un unico motivo di censura. L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo i ricorrenti censurano la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 con conseguente esame di un punto decisivo della controversia oggetto del petitum (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Motivazione erronea, nonchè omessa relativamente al petitum (art. 360 c.p.c., n. 5), in quanto nel caso di specie la decadenza ex art. 47 cit. non poteva trovare applicazione essendosi i ricorrenti limitati a richiedere l’adeguamento di un’prestazione riconosciuta solo in parte, giusta la giurisprudenza di legittimità. Inoltre la Corte territoriale si era limitata ad osservare che la domanda di riliquidazione si basava su presupposti e condizioni che conferivano alla prestazione valenza autonoma rispetto al trattamento principale, senza entrare minimamente nell’esame della questione posta dagli appellanti con il petitum.

2. Il ricorso è fondato. Risulta pacificamente dagli atti che l’INPS abbia riconosciuto e liquidato, in data 27.5.1997, la domanda del dante causa I.V. al trattamento pensionistico di vecchiaia (pro rata, in regime di convenzione italo-argentina), con decorrenza dall’1 gennaio 1984, data di entrata in vigore della Convenzione italo-argentina sulla sicurezza sociale del 3 novembre 1981, ratificata in Italia con L. 18 gennaio 1983, n. 32. La decorrenza è stata contestata dagli eredi ricorrenti perchè in contrasto con l’art. 32, comma 1 della medesima Convenzione, il quale recita: “Ai fini della presente convenzione saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore”. Periodi di assicurazione precedenti, e nella fattispecie risalenti all’1.1.1979, che l’INPS non ha invece preso in considerazione liquidando il trattamento pensionistico soltanto dall’1.1.1984 (data di entrata in vigore della convenzione); e perciò in misura inferiore al dovuto.

3. L’oggetto del giudizio attiene chiaramente ad una riliquidazione di trattamento pensionistico riconosciuto in modo parziale (in violazione dell’art.32 cit.), non essendosi tenuto conto dei periodi contributivi precedenti il 1984 ovvero precedenti l’entrata in vigore della convenzione italo-argentina, che incidono sull’integrale liquidazione del trattamento pensionistico e che erano presenti al momento della domanda di pensione, e perciò conosciuti dall’Istituto. Una fattispecie che – prima della innovativa disciplina contenuta nel D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111 del 2011, che si occupa di estendere la disciplina della decadenza “alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito” – non poteva essere certamente soggetta ad alcuna decadenza ai sensi dell’art. 47 cit. in quanto rientrante nel regime di esclusione delineato, secondo ripetute indicazioni, dalle Sez. Unite di questa Corte (Cass. Sez. un. 18 luglio 1996 n. 6491; Sez. unite 12720 e 12718 del 29.5.2009). Dando vita ad un orientamento in virtù del quale “la decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale” (sentenza n. 12720 del 29/05/2009); essendosi ivi ribadito “l’illogicità ed irrazionalità in materia previdenziale ed assistenziale della previsione di doppia decadenza che si presenterebbe come un doppio sbarramento previsto al solo scopo di rendere più difficoltoso l’esercizio del diritto” (richiamando Sez. Unite n.1996/6491, e Cass. n. 12516/2004).

4.- Si tratta di un indirizzo ancora applicabile rispetto alle prestazioni liquidate prima del 6.7.2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al D.L. n. 98 del 2011, n. 98, conv. L. n. 111 del 2011. Esso è stato pure richiamato a fondamento della sentenza n. 69/2014 con la quale la Corte Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della nuova disciplina della decadenza introdotta nel 2011 per le liquidazioni parziali nella sua (limitata) portata retroattiva, in relazione ai “giudizi in corso in primo grado”. E ciò, proprio perchè si tratta di disciplina diversa da quella precedentemente in vigore, per come delineata in base alla giurisprudenza delle Sez. Unite. La Corte Cost. ricorda infatti nella stessa sentenza che in sede di esegesi della precedente normativa “le sezioni unite della Corte di cassazione già con sentenza n. 6491 del 1996 avevano affermato – e con successiva pronunzia n. 12720 del 2009 hanno ribadito – che la decadenza ivi prevista non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”.

3. Pertanto nel caso in esame, trattandosi di liquidazione parziale ovvero di una prestazione riconosciuta solo in parte, la decadenza dall’azione non poteva essere applicata, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.

4.- Va pure considerato che (come risulta pure dalla circolare n.95/2014 emessa dall’INPS, a seguito della nuova normativa dell’adempimento parziale di cui D.L. n. 98 del 2011 cit.) di prestazione riconosciuta in modo parziale – perciò assoggettata alla decadenza a partire dal luglio 2011 si possa legittimamente parlare solo qualora la prima liquidazione non tenga conto di tutti gli elementi e le informazioni che incidono sulla integrale liquidazione del trattamento pensionistico già presenti al momento della domanda di pensione, e perciò noti all’Istituto in detto momento (com’è nel caso di specie).

5.- Si parla invece di rideterminazione della prestazione previdenziale nei casi di operazioni di ricalcolo dovute a fattori sopravvenuti (i quali possono essere relativi sia a nuove disposizioni di legge che danno diritto ad un ricalcolo della prestazione, sia a vicende che determinano un “arricchimento” della posizione contributiva del pensionato relativamente a periodi di contribuzione anteriori alla liquidazione della prestazione pensionistica). In questo secondo caso, la domanda finalizzata ad ottenere un adeguamento dell’importo di pensione alla mutata disciplina legislativa o una ricostituzione del trattamento pensionistico per una delle vicende indicate può essere presentata senza limiti di tempo e il riconoscimento dei ratei arretrati soggiace al solo limite della prescrizione quinquennale (cfr. messaggio INPS n. 220/2013).

6. Nel caso di specie, come già detto, si tratta di adeguamento di una prestazione riconosciuta solo in parte per errata applicazione normativa.

7. Del resto l’affermazione della Corte di Appello – costituente unica ratio decidendi della pronuncia – secondo cui la domanda di riliquidazione (in oggetto n.d.r) si basa su presupposti e condizioni che conferiscono alla prestazione valenza autonoma rispetto al trattamento principale, con conseguente applicabilità del regime decadenziale, configura, oltre che violazione di legge, anche un’ipotesi di motivazione soltanto apparente (che dà luogo al vizio dell’art. 360 c.p.c., n. 5 vigente ratione temporis) in quanto non spiega su cosa si fondi l’asserita valenza autonoma della riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia; ovvero in base a quali dati ed argomenti di fatto e di diritto risulti che l’applicazione della Convenzione italo-argentina cit. nei termini invocati dai ricorrenti (ovvero con riferimento ai contribuiti precedenti la sua entrata in vigore e non considerati dall’INPS) valesse a conferire valenza di autonoma prestazione alla riliquidazione del medesimo trattamento pensione di vecchiaia a suo tempo erroneamente liquidato dall’INPS.

8.- Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di accogliere il ricorso, di cassare la sentenza impugnata e di rinviare la causa al giudice indicato in dispositivo; anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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