Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16549 del 05/07/2017

Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.05/07/2017),  n. 16549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3429-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

JOINT ORIENTED BUSINESS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.

SIACCI 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VOGLINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO BENINCASA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 164/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 14/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RITENUTO CHE:

La società Joint Oriented Business S.r.l. impugnava la cartella di pagamento per IVA ed IRPEG, anni di imposta 2000 e 2001, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione. Nella cartella veniva specificato che il condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis non si era perfezionato per omesso pagamento delle rate successive alla prima. La CTP di Roma accoglieva il ricorso della società contribuente, sostenendo che l’accettazione da parte dell’Ufficio di versamenti parziali portava a ritenere che il condono si era perfezionato, con la conseguenza che andava soltanto ricalcolata la sanzione sulla rata non pagata. La sentenza veniva appellata dall’Agenzia delle entrate innanzi alla CTR del Lazio, che rigettava il gravame. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione svolgendo un motivo. La società Joint Oriented Business S.r.l. si è costituita con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1.Con l’unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, nonchè l’art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, chiedendo alla Corte che sia confermato il principio di diritto secondo cui, nell’ipotesi di definizione del condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, il beneficio della non applicazione delle sanzioni compete solo per effetto dell’integrale pagamento degli importi dovuti.

2. Il motivo è fondato.

La L. n. 289 del 2002, art. 9 bis ha disciplinato la definizione degli omessi e dei tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate attraverso il pagamento di quanto dovuto e dei relativi interessi ovvero, in caso di tardività, esclusivamente degli interessi, col beneficio quindi dell’esclusione delle sanzioni amministrative pari al 30% previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13. Con riferimento alla facoltà di rateazione, con circolare 22/E del 28 aprile 2003, punto 7.3, confermata dalla circolare 23/E del 19 marzo 2008, l’Agenzia delle entrate ha precisato che: “in considerazione della peculiarità della definizione in esame, il beneficio della disapplicazione delle sanzioni compete solo per effetto dell’integrale pagamento degli importi dovuti e, in caso di rateazione, dopo che si è provveduto all’integrale pagamento delle rate”. Infatti, l’art. 9 bis, a differenza di quanto disposto per altri condoni, non prevede che la sanatoria sia efficace anche nell’ipotesi di tardivo o omesso versamento di una o più rate successive alla prima.

Invero, ritenuto che la specialità degli effetti giuridici di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale, come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, nella ipotesi prevista dall’art. 9 bis non occorre procedere ad alcuna liquidazione in ordine alla determinazione del “quantum” esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui al comma 4, con la conseguenza che il condono è condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento raterale determina la definizione della lite pendente solo se integrale (Cass. n. 20745 del 2010; Cass. n. 19546 del 2011; Cass. n. 10650 del 2013) e la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si provvede al pagamento (in un’unica soluzione o in modo rateale) delle imposte. Questa Corte, con indirizzo ampliamente condiviso, a cui si intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui:

“Il condono fiscale, L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, che costituisce una forma di condono clemenziale, è condizionato all’integrale versamento di quanto dovuto, sicchè il pagamento parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa ne comporta il mancato perfezionamento e non fa venire meno l’illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, porta ad emersione il definitivo ed originario inadempimento dell’obbligazione tributaria, legittimando la pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione finanziaria commisurata all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge” (Cass. n. 26683 del 2016).

Infatti, in ipotesi di pagamento rateale previsto dall’art. 9 bis (come modificato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, recante legge finanziaria per il 2004), il condono – in quanto rimesso alla mera attività di liquidazione e versamento della somma da parte del contribuente – produce la definizione del rapporto tributario e sanzionatorio soltanto con l’integrale pagamento delle rate dovute nei termini prescritti dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comma 1, essendo legittimata l’Amministrazione finanziaria, in difetto del perfezionamento della procedura condonistica, al recupero dell’originaria imposta dovuta (ovvero al residuo dell’importo, tenuto conto degli eventuali versamenti parziali delle rate) ed alla applicazione delle conseguenti sanzioni pecuniarie (Cass. n. 20745 del 2010; Cass. n. 19546 del 2011; Cass. n. 21364 del 2012; Cass. n. 25238 del 2013) commisurata all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge, non essendo consentita, stante il divieto opposto dall’art. 14 preleggi, l’applicazione analogica di norme relative alla medesima L. n. 289 del 2002, ma disciplinanti forme diverse di condono (Cass. n. 21364 del 2012; Cass. n. 25238 del 2013). Nè è prospettabile in caso di mancato tempestivo pagamento, anche solo dell’ultima rata indicata nella dichiarazione integrativa, una differente modalità di irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per l’illecito D.Lgs. n. 471 del 1991, ex art. 13.

3. La sentenza della CTR non si è uniformata ai suindicati principi di diritto, tenuto conto che, a fronte della mancato pagamento delle rate successive alla prima, ha ritenuto che “l’acquisizione degli importi da parte dell’Ufficio, senza un loro specifico rifiuto motivato al loro ricevimento, completano ed attestano l’accettazione dell’atto con conseguente sanzionabilità del 30% delle quote non ancora versate e non dell’intero debito in parte già estinto”.

Il ricorso va, pertanto, accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. In ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità con riferimento all’epoca della proposizione della lite, le spese di giudizio di ogni fase e grado vanno interamente compensate tra le parti.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente; compensa le spese di lite di ogni fase e grado del giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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