Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16548 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. III, 28/07/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 28/07/2011), n.16548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11343-2009 proposto da:

COMUNE MANIACE (OMISSIS) in persona del Sindaco p.t., Sig.

P.V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TACITO 90, presso lo studio dell’avvocato VACCARO GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CITTADINO SALVATORE giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA AGRICOLA S.ANDREA (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro-tempore Sig. B.F., elettivamente

domiciliata in ROMA presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avv. RADICE BENEDETTO in 95100 CATANIA,

Via A. Mario 2 giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1556/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

SEZIONE AGRARIA, emessa il 22/12/2008, depositata il 08/01/2009

R.G.N. 1503/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato CITTADINO SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Maniace propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, sezione specializzata agraria, che, sull’appello del Comune contro la sentenza di primo grado, ha solo ridotto del 30% gli importi liquidati in favore della Cooperativa Agricola S. Andrea a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per l’anticipata risoluzione (con delibera del 25 luglio 1986) di un contratto di affitto di fondo rustico (che avrebbe dovuto aver termine alla fine dell’annata agraria 1997) operata dal Comune di Bronte, dante causa del ricorrente.

La Cooperativa Agricola S. Andrea resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, sotto i profili della nullità della sentenza per omessa pronuncia, della violazione dell’art. 2697 cod. civ. e del vizio di motivazione, il Comune ricorrente deduce la mancanza di prova del danno.

1.1.- Il primo motivo – anche a prescindere dall’astrattezza dei due quesiti formulati – è inammissibile per difetto di autosufficienza, in difetto di trascrizione del motivo di appello (su cui la Corte di Catania sembra comunque essersi pronunciata) con il quale era stata mossa analoga censura alla sentenza di primo grado e delle eccezioni che il Comune assume di avere sollevato già in primo grado.

2.- Con il secondo motivo, ancora sotto i profili della nullità della sentenza per omessa pronuncia, della violazione dell’art. 2697 cod. civ. e del vizio di motivazione, il Comune ricorrente deduce la irragionevolezza del criterio utilizzato dal CTU nel giudizio di primo grado, in parte recepito dalla Corte di appello e, nel secondo quesito di diritto formulato in conclusione del mezzo, si duole della declaratoria di inammissibilità della censura relativa alla erronea determinazione e quantificazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

2.1.- Il secondo motivo è in parte inammissibile per difetto di autosufficienza, stante la mancata trascrizione sia delle critiche mosse nel giudizio di merito alla CTU, sia della censura relativa alla determinazione e quantificazione di interessi legali e rivalutazione, ed in parte infondato.

Quanto al dedotto vizio di motivazione, infatti, deve rilevarsi che la Corte territoriale si è pronunciata sul solo danno da lucro cessante, mentre i vizi lamentati dalla parte si riferiscono al danno emergente, sul quale non vi è alcuna pronuncia.

Altre censure rinvenibili nel corpo del motivo sono inammissibili in quanto non trasfuse in un quesito di diritto o in un momento di sintesi, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ..

3.- Con il terzo motivo il comune ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione di legge, che le spese di lite di primo grado non siano state poste a carico della parte resistente.

3.1.- Il terzo motivo è infondato, essendo comunque prevalente la soccombenza del Comune, che si era opposto all’accoglimento della domanda, accolta invece anche all’esito del giudizio di secondo grado, pur con riduzione della somma liquidata in favore dell’attrice.

4.- Il ricorso va perciò rigettato, con la condanna del Comune di Maniace al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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