Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16548 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. I, 14/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 14/07/2010), n.16548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Confezioni Pango s.p.a. in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Cesare 14, presse l’avv.

PAFUNDI Gabriele, che con l’avv. Alfredo Bianchini la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento Magazzini Davanzo s.n.c. in persona del curatore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Pisanelli 4 presso l’avv.

Giuseppe Gigli, rappresentato e difeso dall’Avv. GRANDESE Sandro,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1958/2004 del

15.11.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza

dell’8.6.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Grossi con delega per la ricorrente e Gigli con delega

per il fallimento;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 10.3.1999 il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda con la quale il fallimento Magazzini Davanzo s.n.c. aveva sollecitato la declaratoria di inefficacia di pagamenti per L. 267.936.000, effettuati in favore della Confezioni Fango s.p.a.

nell’anno anteriore al decreto di ammissione al concordato preventivo (23.12.1993), cui poi aveva fatto seguito il fallimento ((OMISSIS)).

La decisione, impugnata, veniva poi parzialmente riformata dalla Corte di Appello, che riduceva a Euro 74.369,79 (pari a L. 144.000.000) l’importo dovuto dalla Pango per il titolo indicato, per effetto dell’accertata conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice a far tempo dall’agosto 1993, data di trasmissione di nota rappresentativa della precaria situazione economica e finanziaria in cui la Magazzini Davanzo avrebbe versato.

Avverso la decisione la Confezioni Fango s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva con controricorso il fallimento In particolare con i motivi di impugnazione la ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento: 1) all’affermata mancanza di interesse dell’appellante alla motivazione sull’eventuale revocabilità dei pagamenti in questione ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1; 2) alla rilevanza attribuita alla spedizione della suddetta nota, anzichè alla sua ricezione; 3) all’avvenuta parziale compensazione delle spese processuali.

Successivamente con comunicazione del 19.4.2010 la Confezioni Fango faceva pervenire a questa Corte atto di rinuncia al ricorso con previsione di compensazione delle spese, debitamente comunicato alla controparte e da questa accettato.

La detta prospettazione è stata poi ribadita all’udienza odierna.

Ne consegue l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

 

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