Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16548 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 11/06/2021), n.16548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

COMPAGNIA TIRRENA di ASSICURAZIONE s.p.a., in L.C.A., in persona del

comm. liq. p.t., rappr. e dif. dall’avv. Domenico Parrotta,

domenicoparrotta.ordineavvocatiroma.org, elett. dom. presso lo

studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 7, come da procura a

margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

B.I., rappr. e dif. dall’avv. Elio Benigni, e dall’avv.

Achille Benigni, elett. dom. presso lo studio del secondo, in Roma,

via Vittoria Colonna, n. 18, come da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Roma 8.1.2019, n. 69/2019, in

R.G. 7452/2016, rep. 101/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 21.4.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. COMPAGNIA TIRRENA di ASSICURAZIONE s.p.a. in L.C.A. (LCA) impugna la sentenza App. Roma 8.1.2019, n. 69/2019, in R.G. 7452/2016, rep. 101/2019 la quale, in sede di rinvio dopo che Cass. 10932/2016 aveva cassato precedente sentenza parziale e altra definitiva della stessa corte, ha disposto l’ammissione al passivo della LCA dell’avvocato B.I. anche per gli interessi legali sul credito professionale già riconosciuto anteriormente;

2. la corte, dopo aver premesso che il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento degli interessi legali “sulle prestazioni professionali già ammesse al passivo a decorrere dal 14.6.2014”, ha tematizzato il residuo contenzioso dando atto che LCA opponeva la diversa decorrenza dal 17.5.2001 “data del ricorso in opposizione allo stato passivo” e così ha ritenuto, trascrivendo la citata pronuncia di cassazione, che: a) B. aveva chiesto l’ammissione al passivo della LCA nelle date del 25.5.1994 e 15.7.1997 per Lire 230.343.289, conseguendo un iniziale riconoscimento del commissario liquidatore per le minori somme di Lire 26.675.000 in privilegio, Lire 11.713.140 in chirografo e Lire 7.358.749 per IVA, così contestando la decisione con l’opposizione allo stato passivo in cui chiedeva il privilegio sull’intero e il pagamento degli interessi maturati; b) respinta l’opposizione, il successivo appello era accolto in toto con riguardo al privilegio (su onorari, diritti, IVA e CPA), mentre la domanda d’interessi era dichiarata inammissibile (con sentenza non definitiva) ed infine il credito veniva ammesso per Euro 91.274,73 in privilegio ex art. 2751 bis c.c. e per Euro 118.962,38 in chirografo (in sentenza definitiva); c) Cass. 10932/2016, sollecitata dal medesimo avvocato ricorrente, ha statuito che, fatto valere con successo il credito per capitale, quello per interessi può essere avanzato con autonoma e benchè tardiva domanda, proponibile anche con l’opposizione allo stato passivo, stante la natura non giurisdizionale della prima fase di formazione, avanti al commissario liquidatore, dello stato passivo; d) vi era stato errore di calcolo nel ricostruire le istanze del ricorrente, esattamente ammesso per somme che, in privilegio, derivavano dalla degradazione unilaterale degli importi per IVA, CPA e diritti (spostati al chirografo) costituenti la logica sommatoria di quanto ammesso senza cause di prelazione, ben potendo la correzione essere fatta valere davanti al medesimo giudice a quo, come poi avvenuto, essendo stata tale seconda pretesa circoscritta a Euro 27.687,60; e) la decorrenza degli interessi era dunque fissata, in dispositivo e nella parte motiva, al 14.4.1994, cioè dalla costituzione in mora;

3. il ricorrente propone un motivo di ricorso, cui resiste l’avvocato B.; il ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il motivo si deduce l’erroneità della sentenza che, in violazione degli artt. 1219, 1224, 1334, 1335, nonchè L. Fall., artt. 98,99,101,208,209, art. 112 c.p.c., in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, ha ammesso la decorrenza degli interessi dalle originarie insinuazioni al passivo, dove gli stessi non erano stati domandati, invece che da quando il credito era stato definitivamente riconosciuto e cioè dal 23 gennaio 2008 e comunque non prima della richiesta esplicita degli stessi interessi avanzata per la prima volta solo con la opposizione allo stato passivo e senza effetti dell’atto, ancora anteriore, di costituzione in mora;

2. la doglianza risulta fondata per un limitato profilo, altri essendo infondati e inammissibili; è acquisito il principio, nella specie di stretta regolazione stante la cassazione con rinvio, per cui “la proposizione tardiva della domanda di ammissione al passivo fallimentare del credito accessorio agli interessi moratori, in quanto fondata sul ritardo nell’adempimento, non è preclusa, stante la diversità della rispettiva “causa petendi”, dalla definitiva ammissione in via tempestiva del credito relativo al capitale (nella specie, a titolo di compenso per attività professionale)” (Cass. s.u. 6060/2015); in effetti, la pronuncia cassatoria che ha rinviato la causa alla corte romana, recependo la natura non giurisdizionale della prima fase di formazione dello stato passivo nella LCA, ha sancito sia la possibilità di chiedere con ulteriore domanda l’ammissione al passivo degli interessi su credito già nel frattempo insinuato e parzialmente ammesso, sia di procedervi, da parte del creditore, con lo stesso atto dell’opposizione allo stato passivo;

3. il ricorso di opposizione allo stato passivo ha dunque svolto la mera funzione di rideterminare con gli interessi la complessiva domanda di credito insinuata, mentre la originaria prospettazione di un credito professionale concorsuale (perchè anteriore alla messa in LCA di Tirrena), insoddisfatto e del quale l’istante chiedeva già l’ammissione al passivo, sia pur per capitale, aveva trovato nelle distinte domande di insinuazione al passivo del 25.5.1994 (ricevuta il 15.6.1994) e 15.7.1997 (ricevuta il 25.7.1997) una valida manifestazione della volontà di partecipare al concorso; per quanto qui d’interesse, la prima domanda, in particolare, conteneva la richiesta di ammissione della più parte del credito professionale, poi scorporato per accessori ed infine ammesso per Euro 91.274,73;

4. apparendo la disputa circoscritta al computo del dies a quo di decorrenza degli interessi moratori sul credito professionale e, data la limitatezza dei riferimenti svolti quanto alla vicenda delle somme non pagate dall’impresa in bonis, si deve ritenere perimetrato l’ambito di calcolo al solo credito privilegiato, ex lege produttivo degli interessi al tasso legale ai sensi della L. Fall., artt. 54-55 e art. 2751 bis c.c., n. 2, art. 2749 c.c., dalla data di costituzione in mora relativa alla richiesta di partecipazione al concorso per lo stesso credito in linea capitale, con esaurimento, stando alla precisazione riportata dal controricorrente, al piano di riparto (pagg. 5, 10-11); la prestazione principale insinuata, invero, attiene dall’origine ad un debito di valuta, con generazione degli interessi moratori in ragione dell’inadempimento ex art. 1282 c.c., con computo in misura legale ex art. 1224 c.c., sin dalla messa in mora (cui pacificamente è assimilabile l’insinuazione al passivo, secondo Cass. 17955/2003, 4209/2004 per le LCA, con identica ratio per le amministrazioni straordinarie per Cass. 11966/2018) e senza che tale credito aggiuntivo possa dirsi elemento componente della pretesa in origine azionata, come sarebbe stato in caso di illecito extracontrattuale; va invero ribadito, con Cass. 20547/2019, che “il credito dell’avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (che non si trasforma in credito di valore per effetto dell’inadempimento del cliente) soggetto al principio nominalistico… Dalla mora conseguente all’inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale” (conf. a Cass. 20131/2014);

5. va così distinto l’atto, a valenza prettamente concorsuale, con cui il creditore manifesta la volontà di insinuarsi al passivo della LCA anche per gl’interessi afferenti al credito principale (che questa Corte, con la sentenza 10932/2016, ha identificato compatibile con causa petendi e petitum espressi in sede di opposizione allo stato passivo), dall’atto determinativo della produzione di un capitale aggiuntivo, civilisticamente rilevante, calcolato appunto come interessi e scaturente nel calcolo esattamente dall’evento che operi come significazione della volontà del medesimo creditore di essere pagato, cioè con richiesta palesata ritualmente al debitore (coincidente con la originaria insinuazione al passivo per il credito potenzialmente produttivo degli interessi, anche durante la procedura concorsuale e sia pur nei termini ripartitori quantitativi e temporali fissati nella L. Fall., artt. 54-55, art. 2749 c.c.);

6. la deduzione dall’importo originariamente insinuato al passivo privilegiato (Euro 118.962,38) di somme transitate, per mutamento della richiesta da parte del creditore, in chirografo e la duplicità delle domande d’insinuazione in privilegio, rendono poi ragione della utilità di dar conto anche della seconda data di insinuazione, al 25.7.1997 (come indicato dal ricorrente, pagg. 7, 10 e sostanzialmente non contestato dal controricorrente, pag. 11), scomponendo così la decorrenza per Euro 84.387,02, come detto, relativa a ciò che, insinuato in un primo tempo, è rimasto nella considerazione in privilegio anche per il provvedimento finale ammissivo (App. Roma n. 69/2019) e con interessi dal 15.6.1994, rispetto invece ad Euro 6.887,41, insinuati il 25.7.1997 (e poi ammessi in tale rango) e su cui far decorrere interessi da tale seconda data; in questo limitato ambito il ricorso può essere accolto;

7. quanto agli altri profili, è inammissibile la questione di dedotta mancanza di certezza e liquidità del credito professionale, il cui accertamento risulta passato in giudicato, mentre il tema, per come introdotto, palesa un riferimento di tempestività e ritualità processuale non solo inedito (e dunque non accoglibile al contraddittorio) ma altresì inconferente (ove si opera un richiamo, del tutto nuovo, alle memorie di replica del giudizio di merito);

8. è parimenti preclusa ancora dal passaggio in giudicato sull’accertamento del credito la questione della dubitata certezza e liquidità del credito professionale, tenuto conto del difetto di autosufficienza del ricorso (quanto ai supposti limiti della domanda d’insinuazione al passivo rispetto alle prestazioni dell’avvocato), nonchè della novità della questione ove fatta dipendere da una contestazione di merito della liquidatela riportata in modo del tutto generico circa il fondamento delle pretese professionali invero ammesse nel quantum per come insinuate;

il ricorso va dunque accolto limitatamente alla duplice decorrenza della data di produzione degli interessi legali e, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione altresì nel merito quanto ai soli interessi sul credito ammesso in privilegio, ferma restando ogni altra statuizione già assunta dalla corte d’appello in sede di rinvio; la sostanziale solo parziale perdurante soccombenza della LCA impone a sua volta, in punto di spese, la liquidazione condannatoria per come espressa dalla Corte d’appello, con limitata compensazione ad un terzo ed infine, stante l’esito del presente procedimento, la integrale compensazione delle relative spese.

PQM

la Corte accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito la domanda di B.I., fermo il resto, ammette ulteriormente lo stesso al passivo della COMPAGNIA TIRRENA di ASSICURAZIONE s.p.a. in L.C.A., per gli interessi legali sul credito privilegiato ed in particolare su Euro 84.387,02 dal 15.6.1994 e su Euro 6.887,41 dal 25.7.1997, per entrambi fino al piano di riparto; condanna COMPAGNIA TIRRENA di ASSICURAZIONE s.p.a. in L.C.A. al pagamento delle spese del giudizio d’appello in Euro 1.800 per compensi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, nonchè al rimborso per spese di 400 Euro, nella misura già così risultante dalla compensazione per un terzo; dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del procedimento di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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