Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16548 del 02/07/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16548 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO
ORDINANZA
sul ricorso 12004-2010 proposto da:
ZURICH IMSURANCE PLC – RAPPRESENTANZA GENERALE
PER L’ITALIA 05380900968, in persona del procuratore speciale
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5, presso lo studio dell’avvocato
RUDEL RAOUL, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato VERONET II LUCA giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
COLAPS RITA CLPRTI80A55F205P, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio
dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato IORIO UMBERTO giusta procura speciale a
Data pubblicazione: 02/07/2013
margine della memoria costitutiva;
– resistente nonchè contro
SOW OUSMAME DADO;
avverso l’ordinanza n. R.G. 6464/2009 del TRIBUNALE di
BERGAMO, depositata il 20/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/
05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI
RUSSO.
Ric. 2010 n. 12004 sez. M1 – ud. 14-05-2013
-2-
– intimato –
RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente requisitoria del
Procuratore Renato Finocchi Ghersi:
In una fattispecie in cui, dopo due pronunce di assoluzione dal reato di lesioni
colpose con violazione delle norme del codice della strada ascritto a Sow. Ousmane
sede penale, la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso della parte civile per
vizio della motivazione, disponendo l’annullamento della sentenza del Tribunale
impugnata «con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in
grado di appello» (Cass. 4134/2009).
La parte civile proponeva ricorso presso il Tribunale civile di Bergamo
richiedendo il risarcimento dei danni e tale giudice nell’ordinanza impugnata con
regolamento di competenza da Zurich lnsurance P.L.C. ha confermato la propria
competenza «quale giudice di appello rispetto al giudice di pace», rigettando
l’eccezione di incompetenza proposta dal responsabile civile Zutich lnsurance, che
riteneva che il giudice di rinvio davanti al quale la causa andava riassunta a seguito
de/I’ annullamento disposto dalla citata sentenza della Corte di cassazione dovesse
essere individuato nel «giudice civile competente per valore in grado di appello», e
pertanto nella Corte di appello di Brescia, territorialmente competente.
Il ricorso, che ripropone tale argomentazione lamentando la violazione dell’art.
622 c.p.p. è fondato e va accolto, dal momento che, da un lato, deve ribadirsi che il
giudizio di rinvio davanti al giudice civile designato a seguito di sentenza della
Corte di cassazione in sede penale è riconducibile alla disciplina ordinaria prevista
dall’ artt. 392 c.p.c. (Cass. n. 17457/2007, 4353/1985) e, dall’altro, come si evince
dallo stesso contenuto letterale sopra richiamato della sentenza che nel caso in
esame ha disposto il rinvio, il giudice competente non può che essere la Corte
d’appello di Brescia, pacificamente competente per territorio e per valore, tenuto
conto della richiesta risarcitoria avanzata dalla parte civile Rita Colaps, quantificata
in una somma non inferiore a «euro 100.000,00 oltre accessori», come si evince da
consolidati precedenti decisioni della Corte di cassazione che in analoghe
fattispecie hanno visto l’individuazione della Corte d’appello territorialmente
Dado, da parte del giudice di pace e del Tribunale di Bergamo, competente nella
competente, malgrado il giudice di appello, in sede penale fosse stato il Tribunale
(Cass. n. 6416/1997; 11897/1998).
– che la requisitoria è stata notificata ai difensori delle parti;
– che la parte resistente ha depositato una memoria illustrativa.
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione
prospettata nella requisitoria e gli argomenti che l’accompagnano;
– che la memoria illustrativa non adduce argomenti che inducano ad
una diversa decisione;
– che il ricorso deve dunque essere accolto e deve essere dichiarata la
competenza della Corte d’appello di Brescia.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la
competenza della Corte d’appello di Brescia, anche per le spese della fase di
legittimità.
Roma, 14 maggio 2013
CONSIDERATO IN DIRITTO