Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16547 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 14/07/2010), n.16547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO GIACOMO

BRODOLINI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIPETTA 22, presso lo studio

dell’avvocato VESCI GERARDO, rappresentata e difesa dall’avvocato

PUGLIESE PAOLO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Societa’ di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I.

S.P.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi

dagli avvocati, MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA,

giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 535/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 06/07/2006 R.G.N. 881/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato VESCI GERARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Pretore, giudice del lavoro, di Genova, la societa’ cooperativa di produzione e lavoro B.G. chiedeva l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell’Inps per la restituzione della somma di L. 3.036.534.000 a seguito del verbale ispettivo in data (OMISSIS) con il quale l’Istituto predetto, accertata la interposizione illecita di manodopera, aveva ritenuto che i lavoratori dipendenti della Cooperativa avevano svolto attivita’ di lavoro subordinato alle dipendenze della Ilva Laminati Piani s.p.a.

Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione l’Inps.

Intervenuto il fallimento della societa’ cooperativa e proseguito il giudizio nei confronti della curatela fallimentare, il Tribunale di Genova, con sentenza non definitiva del 7.10.2003 e successiva sentenza definitiva del 9.3.2004, pur disattendendo nel merito i rilievi dell’opponente, avendo rilevato una differenza fra i contributi versati dalla cooperativa e l’importo ingiunto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l’Inps al pagamento della somma di Euro 1.442.635,68.

Avverso tali sentenze proponeva appello l’Inps lamentandone la erroneita’ sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento della proposta opposizione.

La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 12.5.2006, accoglieva il gravame e, in parziale riforma delle sentenze impugnate, respingeva le domande proposte dalla cooperativa.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Curatela fallimentare con due motivi di impugnazione. Resiste con controricorso l’Istituto intimato. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di gravame la curatela ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost.) in relazione al principio del contraddittorio; violazione e falsa applicazione degli artt. 1180 e 2036 c.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. ed all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In particolare rileva che la Corte d’appello aveva deciso la causa sulla base di una ricostruzione dei fatti radicalmente contraddetta dagli elementi di causa ed in palese violazione del giudicato interno formatosi sulla circostanza, mai contestata dall’Inps, concernente l’improprio utilizzo di fatto da parte dell’Ilva dei lavoratori nella assoluta mancanza di consapevolezza da parte della cooperativa, la quale era del tutto estranea a qualsiasi atto intermediatorio e non poteva quindi essere considerata corresponsabile della violazione della L. n. 1369 del 1990.

E rileva altresi’ che la pronuncia della Corte d’appello si fondava su una questione rilevata d’ufficio, concernente la irripetibilita’ dei contributi versati, che il decidente non aveva preventivamente sottoposto al contraddittorio delle parti, con conseguente nullita’ della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa.

Col secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rileva che l’impugnata sentenza si fondava su un precedente della Suprema Corte (Cass. n. 12509/2004) la cui ratio decidendi consisteva fondamentalmente nell’affermazione secondo cui vi sarebbe corresponsabilita’ fra committente ed appaltante nelle fattispecie intermediatorie, sebbene tale indirizzo giurisprudenziale fosse stato definitivamente superato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 12 – 26.10.2006.

Il primo motivo di gravame non e’ fondato.

Innanzi tutto osserva il Collegio che assolutamente non condivisibile si appalesa l’assunto della ricorrente circa l’esistenza di un giudicato interno sulla accertata non corresponsabilita’ della cooperativa in ordine all’improprio utilizzo di fatto dei lavoratori da parte dell’Ilva.

Sul punto osserva innanzi tutto il Collegio che nel caso di specie si riscontra una violazione del principio di specificita’ e autosufficienza del ricorso, in base al quale e’ necessario che nello stesso siano indicati con precisione tutti quegli elementi di fatto che consentano di controllare l’esistenza del denunciato vizio senza che il giudice di legittimita’ debba far ricorso all’esame degli atti. Cio’ in quanto, pregiudiziale – nel caso di specie – ad ogni statuizione in ordine alla lamentata violazione del giudicato in considerazione dell’omesso appello sul punto da parte dell’Inps, si appalesa l’accertamento dell’effettivo contenuto dell’appello suddetto.

E pertanto nel caso di specie parte ricorrente, nel rilevare l’intervenuta formazione del giudicato interno, avrebbe dovuto riportare (ovvero allegare al ricorso) il contenuto dell’appello proposto sul punto, onde consentire a questa Corte di accertare l’effettiva carenza di contestazioni da parte dell’Inps nella specifica questione; tale omissione ha comportato una palese violazione del canone di autosufficienza del ricorso, che risulta fondato sull’esigenza, particolare nel giudizio di legittimita’, di consentire al giudice dello stesso di valutare l’esistenza del vizio denunciato senza dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli – d’ufficio o di parte – che a tali atti facciano riferimento.

A cio’ deve aggiungersi che comunque la asserita estraneita’ della cooperativa alla dedotta illecita interposizione di manodopera si appalesa del tutto carente di qualsiasi riscontro probatorio, ove si osservi che l’Istituto previdenziale, con il verbale in data (OMISSIS), aveva rilevato che i lavoratori impiegati presso lo stabilimento di Novi Ligure della Uva avevano operato con macchinari della societa’ appaltante, avevano ricevuto ordini e direttive dalla societa’ appaltante, ed erano inseriti nel ciclo produttivo della societa’ appaltante, con la conseguenza che la Cooperativa Brodolini si era posta quale intermediaria per le citate prestazioni lavorative.

La tesi della ricorrente circa la illecita utilizzazione da parte dell’Ilva dei lavoratori in questione in assenza di qualsivoglia consapevolezza in capo alla cooperativa assume carattere palesemente assertivo, non potendosi ritenere alcun accertamento in tal senso, di talche’ deve escludersi l’esistenza di un giudicato interno sul punto.

Per quel che riguarda la nullita’ della sentenza impugnata sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, per essersi la decisione della Corte territoriale fondata su una questione rilevata d’ufficio che la Corte predetta non aveva preventivamente sottoposto al contraddittorio delle parti, osserva il Collegio che l’oggetto del presente procedimento e’ in realta’ costituito dall’accertamento del diritto della cooperativa ricorrente alla restituzione dei contributi versati; tale diritto, riconosciuto dal primo giudice sotto il profilo che i contributi erano divenuti indebiti a seguito dell’annullamento della posizione contributiva della cooperativa, e’ stato contestato dall’Inps con l’appello proposto, nel quale l’Istituto ha ribadito la propria tesi circa l’insussistenza del diritto suddetto, contestando specificamente t’assunto, posto dal primo giudice a fondamento della propria statuizione, secondo cui l’Istituto previdenziale avrebbe disposto l’annullamento d’ufficio della posizione contributiva della cooperativa.

La Corte d’appello, nel ritenere fondato il gravame concernente – per come detto – l’insussistenza del diritto della cooperativa alla chiesta restituzione, ha evidenziato come, a monte della questione concernente la valenza del verbale ispettivo laddove si faceva riferimento all’annullamento della predetta posizione contributiva, venisse in rilievo la irripetibilita’ da parte della cooperativa dei contributi versati, alla stregua dei principi contenuti negli artt. 1180 e 2036 c.c..

Tale motivazione e’ senz’altro radicata nelle risultanze acquisite al processo, ed e’ altresi’ contenuta entro i limiti del devolutum, concernente la domanda di accertamento dell’insussistenza del diritto azionato dalla cooperativa con la richiesta di decreto ingiuntivo, di talche’ non comporta nessun ampliamento del tema di indagine (in tal senso, Cass. sez. 3^, 22.1.2002 n. 696).

Neanche sotto tale profilo il suddetto motivo di gravame puo’ pertanto trovare accoglimento.

Del pari infondato e’ il secondo motivo di gravame.

Questa Corte ha gia’ avuto modo di evidenziare, sin dalla sentenza 23.1.2004 n. 12509, che alla luce del disposto di cui all’art. 1180 c.c. deve ritenersi che l’obbligazione puo’ essere adempiuta con effetti satisfattivi anche da un terzo; ed ha altresi’ rilevato, con riferimento ai pagamenti di contributi effettuati dal datore di lavoro fittizio (appaltatore o interposto), l’irripetibilita’ da parte dello stesso dei contributi gia’ versati, non essendo possibile ritenere (ai sensi dell’art. 2036 c.c.) la scusabilita’ dell’errore sulla identita’ dell’effettivo debitore, e non potendosi consentire, nell’ottica di assicurare al lavoratore una maggiore protezione, che sia annullata la posizione contributiva costituita a suo favore da parte del datore di lavoro apparente.

In particolare questa Corte ha affermato il principio che “in ipotesi di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non e’ configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli enti previdenziali; rimane, tuttavia, salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180 c.c., comma 1, ivi compreso lo stesso datore di lavoro fittizio” (Cass. sez. lav., 25.1.2008 n. 1666), rilevando altresi’, con riferimento all’argomento apparentemente ostativo tratto dall’art. 2036 c.c., comma 1, secondo cui chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile, puo’ ripetere cio’ che ha pagato in tal modo eliminando l’effetto satisfattivo a favore del terzo, che deve escludersi che possa considerarsi scusabile l’errore sull’identita’ dell’effettivo debitore. Ed ha rilevato che tale conclusione e’ conforme alle finalita’ della L. n. 1369 del 1960, che mira ad assicurare al lavoratore una maggiore protezione e non certo intende esporre lo stesso ad azioni di ripetizione delle retribuzioni gia’ corrispostegli, ne’, con riferimento ai contributi previdenziali, intende consentire che sia annullata la posizione contributiva costituita a suo favore da parte del datore di lavoro apparente” (Cass. sez. lav., 25.1.2008 n. 1666).

A tale conclusione non osta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 26.10.2006 n. 22910, richiamata dalla ricorrente, secondo cui gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro, nonche’ gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, gravano solo sull’appagante (o interponente), sicche’ non puo’ configurarsi una concorrente responsabilita’ dell’appaltatore (o l’interposto) in virtu’ dell’apparenza del diritto e dell’apparente titolarita’ del rapporto di lavoro, stante la specificita’ del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi. Tale principio esclude una responsabilita’ concorrente dell’interposto, ma non impinge, proprio in conseguenza di quanto affermato dalle Sezioni Unite, sulla norma dell’art. 1180 c.c., comma 1, relativa all’effetto liberatorio del pagamento del terzo, quale deve ritenersi l’interposto, e sulla norma di cui all’art. 2036 c.c. relativa alla irripetibilita’ da parte dello stesso delle somme corrisposte in esito a tale pagamento, non essendo possibile ritenere la scusabilita’ dell’errore sulla identita’ dell’effettivo debitore.

Ne consegue che neanche il detto motivo di gravame puo’ trovare accoglimento.

Il proposto gravame va pertanto rigettato.

Ritiene il Collegio, in considerazione della peculiarita’ della vicenda giudiziaria che ha avuto differenti esiti nei due gradi del giudizio di merito, per compensare tra le parti te spese relative al presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; compensa le spese relative al presente giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

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